del 25 luglio 2008
recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Gli scambi dei prodotti in oggetto sono noti alle autorità competenti; è quindi preferibile, ai fini di una semplificazione amministrativa, non sottoporre i prodotti detenuti da un organismo pagatore o un organismo d'intervento alla presentazione di un certificato, quando siano esportati in un paese terzo per esservi immagazzinati oppure ritornino nello Stato membro di partenza.
(3) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1 DISPOSIZIONE GENERALE Articolo 1 Salve le deroghe previste da specifiche norme comunitarie relative a taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
CAPO 2 PRODOTTI D'INTERVENTO TRASPORTATI A SCOPO DI MAGAZZINAGGIO IN UN PAESE TERZO Articolo 2 Nella fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, quando i prodotti vengono esportati verso un paese terzo per esservi immagazzinati, il documento previsto nell'articolo 3 del presente regolamento e la dichiarazione di esportazione sono presentati all'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è situato l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento detentore. La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I. Ai fini delle relative formalità doganali, non è richiesto il titolo d'esportazione. Articolo 3 Il documento di cui all'articolo 2 è rilasciato dal competente organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro di partenza; esso è contrassegnato da un numero e reca quanto segue: a) la descrizione dei prodotti ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo; b) il numero, la natura ed eventualmente i marchi e i numeri distintivi dei colli; c) la massa lorda e la massa netta dei prodotti; d) il riferimento all' articolo 39 del regolamento (CE) 1234/2007 con la precisazione che i prodotti sono destinati all'immagazzinamento; e) l'indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto. In caso di applicazione dell'articolo 2, tale documento è conservato dall'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione, mentre una copia di esso accompagna il prodotto. Articolo 4 1. Quando i prodotti detenuti da un organismo pagatore o organismo d'intervento e immagazzinati in un paese terzo vengono successivamente reimportati nello Stato membro da cui dipende detto organismo, senza essere stati venduti: a) la reimportazione è disciplinata dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007; e b) non deve essere presentato alcun titolo d'importazione. 2. All'ufficio doganale di reimportazione sono inoltre presentati i seguenti documenti: a) la copia vistata della dichiarazione di esportazione rilasciata per l'esportazione dei prodotti nel paese terzo di immagazzinaggio, ovvero una copia o fotocopia del documento, certificata conforme dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'originale; b) un documento rilasciato dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento detentore, contenente le indicazioni di cui all'articolo 3, lettere da a) a d). Tali documenti sono conservati dall'ufficio doganale di reimportazione.
CAPO 3 PRODOTTI D'INTERVENTO TRASFERITI DA UN ORGANISMO PAGATORE OD ORGANISMO D'INTERVENTO A UN ALTRO Articolo 5 Nelle fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 4 . L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo pagatore od organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II del presente regolamento. La casella n. 107 reca il numero del presente regolamento. Lo Stato membro può autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T5 da parte di un'autorità all'uopo designata anziché da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento. L'esemplare di controllo T5 è rinviato direttamente all'organismo pagatore od organismo d'intervento che ha spedito i prodotti, previo adeguato controllo e apposizione della dicitura da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro al quale sono trasferiti i prodotti.
CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).
2 GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2006 ( GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21 ).
3 Cfr. allegato III.
4 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .
Diciture di cui all'articolo 2, secondo comma
Diciture di cui all'articolo 5, primo comma
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Tavola di concordanza