del 25 luglio 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2008
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso 3 , in particolare l'articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione 4 [il regolamento (CE) n. 60/2008 apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].
(2) Il sottoperiodo del mese di luglio è il secondo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98 e il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso originario della Thailandia, dell’Australia e di altre origini di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo e il quarto sottoperiodo per il contingente di riso originario degli Stati Uniti di cui alla medesima lettera a).
(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.
(4) Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
(5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1 ). A decorrere dal 1 o settembre 2008 il regolamento (CEE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ).
2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).
3 GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 ( GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49 ).
4 GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6 .
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di luglio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:
c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:
d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
1 Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
2 Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
3 Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.