del 15 luglio 2008
relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil
(Versione codificata)
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil 1 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 2 . A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.
(3) Fatto salvo l’eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva 3 , la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell’incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni.
(4) È opportuno che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
(5) L’osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d’importazione.
(6) La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell’incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l’esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.
(7) Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi 4 .
(8) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 5 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ad eccezione dei prodotti non confacenti all’alimentazione umana elencati nell’allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:
a) all’allegato I del trattato;
b) al regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio 6 ;
c) al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina 7 ;
d) al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 8 .
Articolo 2
1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1 è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a 9 : a) 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»; b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
Articolo 3
1. Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine. I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
3. Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.
Articolo 4
Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell’elenco dei prodotti enumerate nell’allegato I, oltre all’elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 737/90, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato III, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso cessa di produrre effetti:
a) il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;
b) al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER
1 GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 Cfr. allegato III.
3 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11 . Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 ( GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1 ).
4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128 .
5 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).
6 GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1 .
7 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ( GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49 ).
8 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
9 Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Prodotti non confacenti all’alimentazione umana
1 Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.
Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg
Regolamento abrogato con l’elenco delle sue modificazioni successive
Tavola di concordanza