32008R0737•Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 , che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
32008R0737Regulation19 ago 2008
del 28 luglio 2008
che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie 2 , in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
(2) La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta contro alcune malattie che colpiscono tali animali. A norma di tale direttiva i laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte I, della direttiva stessa.
(3) A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, quale laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei.
(4) A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) quale laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia.
(5) A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, quale laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina.
(6) Occorre designare i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, per la rabbia e per la tubercolosi bovina per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 1 o luglio 2008 per consentire la valutazione dei risultati raggiunti e della conformità delle norme.
(7) Oltre alle funzioni e ai compiti generali di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, è opportuno che alcune responsabilità e alcuni compiti specifici collegati alle caratteristiche degli agenti patogeni siano espletati a livello comunitario per garantire un maggiore coordinamento. Occorre pertanto stabilire nel presente regolamento tali responsabilità e compiti supplementari specifici dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e per la tubercolosi bovina.
(8) È necessario dunque modificare l'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 di conseguenza.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
Il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Francia, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
Alcune responsabilità e alcuni compiti di tale laboratorio sono stabiliti nell'allegato I.
Il Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
Alcune responsabilità e alcuni compiti di tale laboratorio sono stabiliti nell'allegato II.
Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 sono aggiunti i punti 15, 16, e 17 seguenti:
| «15. | Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) Weymouth Laboratory The Nothe Barrack Road Weymouth Dorset DT4 8UB Regno Unito | Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) | Weymouth Laboratory | The Nothe | Barrack Road | Weymouth | Dorset DT4 8UB | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) | ||||||||
| Weymouth Laboratory | ||||||||
| The Nothe | ||||||||
| Barrack Road | ||||||||
| Weymouth | ||||||||
| Dorset DT4 8UB | ||||||||
| Regno Unito |
| 16. | AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France 54220 Malzéville Francia | AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France | 54220 Malzéville | Francia |
|---|---|---|---|---|
| AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France | ||||
| 54220 Malzéville | ||||
| Francia |
| 17. | VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 28040 Madrid Spagna». | VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid | Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria | 28040 Madrid | Spagna». |
|---|---|---|---|---|---|
| VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid | |||||
| Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria | |||||
| 28040 Madrid | |||||
| Spagna». |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio ( GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85 ).
2 GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 . Direttiva modificata dalla direttiva 2008/53/CE della Commissione ( GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 27 ).
ALCUNE RESPONSABILITÀ E ALCUNI COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA RABBIA
Oltre alle funzioni e ai compiti generali dei laboratori comunitari di riferimento in materia di salute animale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia espleta le responsabilità e i compiti stabiliti nei punti da 1 a 5.
| 1) | a): la tipizzazione, la conservazione e la fornitura dei ceppi virali della rabbia; | a) | la tipizzazione, la conservazione e la fornitura dei ceppi virali della rabbia; | b) | la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento dei sieri standard internazionali e degli altri reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri; | c) | la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e i sieri standard nazionali presentati dai laboratori di riferimento nazionali; | d) | la costituzione e il mantenimento di una banca del siero e di una raccolta di virus della rabbia e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione; | e) | l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento; | f) | la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità; | g) | la caratterizzazione del virus della rabbia con i metodi più aggiornati, per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia; | h) | l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della rabbia; | i) | l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la tipizzazione, la conservazione e la fornitura dei ceppi virali della rabbia; | ||||||||||||||||||
| b) | la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento dei sieri standard internazionali e degli altri reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri; | ||||||||||||||||||
| c) | la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e i sieri standard nazionali presentati dai laboratori di riferimento nazionali; | ||||||||||||||||||
| d) | la costituzione e il mantenimento di una banca del siero e di una raccolta di virus della rabbia e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione; | ||||||||||||||||||
| e) | l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento; | ||||||||||||||||||
| f) | la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità; | ||||||||||||||||||
| g) | la caratterizzazione del virus della rabbia con i metodi più aggiornati, per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia; | ||||||||||||||||||
| h) | l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della rabbia; | ||||||||||||||||||
| i) | l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini. |
Agevolare l'armonizzazione delle tecniche nella Comunità, specificando in particolare le metodologie di prova standard.
Organizzare simposi a favore dei laboratori nazionali di riferimento come previsto dal programma di lavoro e dal bilancio annuale di cui agli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione 1 , inclusa la formazione di esperti degli Stati membri e, all'occorrenza, di paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche.
Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, su richiesta della medesima, partecipare a dibattiti internazionali sulla rabbia, in relazione in particolare alla standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e alla loro applicazione.
| 5) | a): l'esecuzione o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nell'esecuzione delle prove di convalida degli esami; | a) | l'esecuzione o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nell'esecuzione delle prove di convalida degli esami; | b) | la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | l'esecuzione o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nell'esecuzione delle prove di convalida degli esami; | ||||
| b) | la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento. |
1 GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5 .
ALCUNE RESPONSABILITÀ E ALCUNI COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA
Oltre alle funzioni e ai compiti generali dei laboratori comunitari di riferimento in materia di salute animale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina espleta le responsabilità e i compiti stabiliti nei punti da 1 a 5.
| 1) | a): la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali; | a) | la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali; | b) | la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento di reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri; | c) | la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e le tubercoline presentati dai laboratori di riferimento nazionali per la tubercolosi bovina; | d) | la costituzione e il mantenimento di una raccolta di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione; | e) | l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento; | f) | la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità; | g) | la caratterizzazione del Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia; | h) | l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della tubercolosi bovina; | i) | l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali; | ||||||||||||||||||
| b) | la preparazione, il controllo e la fornitura ai laboratori nazionali di riferimento di reagenti di riferimento, al fine di uniformare le prove e i reagenti utilizzati negli Stati membri; | ||||||||||||||||||
| c) | la validazione dei reagenti di riferimento, inclusi gli antigeni e le tubercoline presentati dai laboratori di riferimento nazionali per la tubercolosi bovina; | ||||||||||||||||||
| d) | la costituzione e il mantenimento di una raccolta di Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nella Comunità comprendente la tipizzazione; | ||||||||||||||||||
| e) | l'organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario e la realizzazione di prove di idoneità relative ai laboratori comunitari di riferimento; | ||||||||||||||||||
| f) | la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità; | ||||||||||||||||||
| g) | la caratterizzazione del Mycobacterium sp., agente della tubercolosi negli animali, con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia; | ||||||||||||||||||
| h) | l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della tubercolosi bovina; | ||||||||||||||||||
| i) | l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, inclusa la valutazione dei vaccini. |
Agevolare l'armonizzazione delle tecniche nella Comunità, specificando in particolare le metodologie di prova standard.
Organizzare simposi a favore dei laboratori nazionali di riferimento come previsto dal programma di lavoro e dal bilancio annuale di cui agli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 156/2004, inclusa la formazione di esperti degli Stati membri e, all'occorrenza, di paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche.
Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, su richiesta della medesima, partecipare a dibattiti internazionali in materia di diagnosi della tubercolosi bovina, in relazione in particolare alla standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e alla loro applicazione.
| 5) | a): lo svolgimento o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nello svolgimento delle prove di convalida degli esami; | a) | lo svolgimento o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nello svolgimento delle prove di convalida degli esami; | b) | la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | lo svolgimento o la collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento nello svolgimento delle prove di convalida degli esami; | ||||
| b) | la fornitura di consulenza scientifica alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni collegate alle attività dei laboratori comunitari di riferimento. |
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"title": "Règlement (CE) n o 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil",
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