32008R0805•Regolamento (CE) n. 805/2008 del Consiglio, del 7 agosto 2008 , che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia
32008R0805Regulation14 ago 2008
del 7 agosto 2008
che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Il Consiglio, in seguito ad un’inchiesta antidumping («inchiesta originaria»), con il regolamento (CE) n. 437/2004 2 ha istituito un dazio antidumping definitivo alle importazioni di trote grosse arcobaleno («il prodotto in esame» quale definito nel considerando 19) originarie della Norvegia. Il dazio definitivo è stato imposto sotto forma di un dazio ad valorem a livello nazionale del 19,9 % («le misure in vigore»).
2. Richiesta di riesame e apertura
(2) Il 12 marzo 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale presentata da diversi produttori ed esportatori del prodotto in esame: Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS e Sirena Norway AS («i richiedenti») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(3) I richiedenti hanno affermato, presentando sufficienti elementi di prova prima facie, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono mutate e che tali mutamenti sono duraturi. I richiedenti hanno sostenuto, presentando elementi di prova prima facie, che i loro prezzi all’esportazione verso il mercato comunitario sono notevolmente aumentati, molto più dei prezzi interni e del costo di produzione in Norvegia. Inoltre, hanno dichiarato che da questo derivava una riduzione del dumping ben al di sotto del livello delle misure in vigore e che, di conseguenza, il mantenimento di tali misure al livello attuale non era più necessario per compensare il dumping. Questi elementi di prova sono stati giudicati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(4) Di conseguenza, dopo avere consultato il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, il 15 maggio 2007, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 («l’avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(5) Tale riesame ha riguardato solamente il dumping allo scopo di determinare se fosse necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore.
3. Parti interessate dal procedimento
(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento tutti gli esportatori/produttori conosciuti stabiliti in Norvegia, i commercianti, gli importatori e le associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del regno di Norvegia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.
4. Campionamento
(7) La sezione 5, lettera a), dell’avviso di apertura, indicava che la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. In risposta alla richiesta a norma della sezione 5, lettera a), punto i) dell’avviso di apertura, 298 aziende, rappresentanti più del 70 % delle licenze di produzione in uso durante il periodo dell’inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste entro il termine specificato. Di queste, 123 erano esportatori e/o produttori di trote grosse arcobaleno. Le esportazioni erano effettuate direttamente o indirettamente tramite commercianti collegati o indipendenti.
(8) In considerazione del gran numero di società interessate, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative al campionamento. A tal fine, è stato selezionato un campione di produttori con i maggiori volumi di esportazioni verso la Comunità (produttori esportatori) d’intesa con l’industria norvegese.
(9) Conformemente all’articolo 17, del regolamento di base, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(10) Le società che non sono state inserite nel campione hanno presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale. Tuttavia, considerato il gran numero di richieste e di società incluse nel campione, si è ritenuto che l’esame dei singoli casi sarebbe stato indebitamente gravoso ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali sono state quindi respinte.
(11) Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha dichiarato di non essere in grado di rispondere al questionario antidumping. È stato perciò escluso dal campione e le conclusioni che lo riguardano sono state stabilite sulla base dei dati disponibili, come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base.
(12) L’inchiesta ha anche mostrato che altri due produttori esportatori inclusi nel campione non avevano esportato nella Comunità il prodotto in esame, prodotto da essi o dalle loro società collegate, nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Non essendo disponibile alcun prezzo all’esportazione, non è stato possibile calcolare un margine di dumping per questi produttori esportatori.
(13) I tre produttori esportatori inclusi nel campione finale rappresentavano circa il 33 % delle esportazioni norvegesi di trote grosse arcobaleno verso la Comunità e il 31 % del volume della produzione norvegese nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame; sono quindi stati considerati rappresentativi.
(14) Per quanto riguarda gli importatori, per permettere alla Commissione di decidere se un campionamento fosse necessario, sezione 5, lettera a), punto ii), dell’avviso di apertura gli importatori comunitari erano invitati a comunicare le informazioni specificate. Solo tre di essi hanno risposto al formulario di campionamento. Dato lo scarso numero di importatori disposti a collaborare, in questo caso non è stato necessario ricorrere a un campionamento.
(15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. A questo scopo, ha invitato tutte le parti notoriamente interessate e le parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura a cooperare al procedimento e a compilare i relativi questionari.
(16) La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| a) | —: Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia, | — | Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia, | — | Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvegia, | — | Sjotroll Havbruk AS, Bekkjarvik, Norvegia, | — | Svanoy Havbruk AS, Svanoybukt, Norvegia, | — | Hyen Laks AS, Hyen, Norvegia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia, | ||||||||||
| — | Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvegia, | ||||||||||
| — | Sjotroll Havbruk AS, Bekkjarvik, Norvegia, | ||||||||||
| — | Svanoy Havbruk AS, Svanoybukt, Norvegia, | ||||||||||
| — | Hyen Laks AS, Hyen, Norvegia. |
| b) | —: Coast Seafood AS, Maloy, Norvegia, | — | Coast Seafood AS, Maloy, Norvegia, | — | Skaar Norway AS, Floro, Norvegia. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Coast Seafood AS, Maloy, Norvegia, | ||||
| — | Skaar Norway AS, Floro, Norvegia. |
(17) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi di essere sentite.
5. Periodo dell’inchiesta
(18) L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1 o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(19) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, cioè le trote grosse arcobaleno ( Oncorhynchus mykiss ), fresche, refrigerate o congelate, in forma di pesci interi (con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo, o decapitate, senza branchie e senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo) o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg per pezzo), originarie della Norvegia (di seguito «il prodotto in esame»).
(20) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC 0302 11 20 , 0303 21 20 , 0304 19 15 e 0304 29 15 , i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci interi freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci interi congelati e filetti congelati).
2. Prodotto simile
(21) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e confermato dalla presente inchiesta, il prodotto in esame e quello prodotto e venduto sul mercato interno della Norvegia presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e hanno lo stesso impiego. Sono stati quindi considerati prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame ha riguardato soltanto il dumping, nessuna conclusione è stata formulata riguardo alle trote prodotte e vendute dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.
C. DUMPING
1. Generalità
(22) I produttori norvegesi di trote grosse arcobaleno vendevano il prodotto in esame nella Comunità o direttamente, o tramite commercianti collegati o indipendenti. Solo le vendite identificabili destinate al mercato comunitario effettuate direttamente o tramite società stabilite in Norvegia collegate ai produttori esportatori inclusi nel campione sono state utilizzate per calcolare il prezzo all’esportazione.
2. Valore normale
(23) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
(24) Per determinare se le vendite interne fossero rappresentative, le vendite a commercianti indipendenti stabiliti in Norvegia nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non sono state prese in considerazione perché la loro destinazione finale non ha potuto essere determinata con certezza. Dall’inchiesta è risultato che queste vendite erano prevalentemente destinate all’esportazione verso mercati di paesi terzi e non al consumo interno.
(25) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.
(26) Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume di quel tipo di prodotto venduto sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.
(27) Si è anche esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. A questo scopo è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame, secondo le modalità precisate qui di seguito.
(28) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se il prezzo medio ponderato del prodotto in questione risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno. Questo prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno per quel tipo di prodotto durante il PIR, siano esse state remunerative o no.
(29) Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto risultava inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel solo tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto.
(30) Se il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il prezzo sul mercato interno di quel particolare tipo di prodotto non poteva essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale.
(31) Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso.
(32) In tal caso, è stato esaminato in primo luogo se fosse possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori norvegesi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché, in questo caso, i gruppi inclusi nel campione presentavano strutture assai complesse e differenziate, il che molto probabilmente ha influito sul prezzo di vendita dei produttori esportatori sul mercato interno, è stato ritenuto non appropriato utilizzare i prezzi di vendita degli altri produttori, dato che in questo modo non si sarebbero ottenuti risultati più attendibili dei dati di ciascun produttore esportatore. II valore normale è stato pertanto costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
(33) Il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione per ciascun produttore esportatore, se necessario adeguato, dei tipi esportati, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché di un margine ragionevole di profitto.
(34) In tutti i casi, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché il margine di profitto sono stati determinati secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e il margine di profitto realizzato da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno costituivano dati affidabili.
(35) Uno dei tre produttori esportatori interessati per i quali doveva essere costruito il valore normale non aveva effettuato vendite interne rappresentative. Di conseguenza, il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6, primo comma, non ha potuto essere utilizzato.
(36) Poiché gli altri produttori esportatori avevano realizzato vendite interne rappresentative nel corso di normali operazioni commerciali, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti di questo produttore esportatore sono stati determinati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, vale a dire a partire dalla media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine.
3. Prezzo all’esportazione
(37) In tutti i casi in cui il prodotto in esame era esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o da pagare.
(38) Se le vendite per l’esportazione sono state effettuate tramite importatori collegati, il prezzo all’esportazione è stato costruito, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo a cui il prodotto importato è stato venduto al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e di un congruo margine relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto. In tal caso, sono state utilizzate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute dagli importatori collegati. Il profitto è stato stabilito, in assenza di altre informazioni più attendibili, considerando come ragionevole per un importatore di questo settore un margine del 2 %.
(39) Come indicato al considerando 24, quando le vendite sono state effettuate tramite commercianti indipendenti, non è stato possibile stabilire con certezza la destinazione finale del prodotto esportato. Non è stato quindi possibile determinare se una data vendita è stata effettuata a un acquirente stabilito nella Comunità o in un altro paese terzo ed è stato quindi deciso di non tenere conto delle vendite effettuate a commercianti indipendenti.
4. Confronto
(40) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
(41) Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. Su questa base si è proceduto a riduzioni per differenze relative agli sconti, alle commissioni, ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e sussidiari, all’imballaggio, al credito e ai dazi sull’importazione.
5. Margini di dumping
5.1. Società selezionate
(42) Per i produttori esportatori compresi nel campione è stato calcolato un margine di dumping individuale. Per queste società, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame.
(43) In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping delle società comprese nel campione espressi in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
| Marine Harvest AS | –12,1 % |
|---|---|
| Hallvard Leroy AS | –3,3 % |
| Sjotroll Havbruk AS | 0,6 % |
5.2. Margine di dumping a livello nazionale
(44) Poiché i margini di dumping determinati per tutte le società del campione erano de minimis e la collaborazione all’inchiesta è stata molto elevata, anche il margine di dumping su scala nazionale è stato considerato de minimis.
D. NATURA DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
1. Generalità
(45) È stato quindi esaminato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, se le circostanze osservate nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame, ossia i margini di dumping di cui sopra, presentassero un carattere duraturo. Al riguardo, sono stati presi in considerazione in particolare i seguenti aspetti: i) l’evoluzione probabile del valore normale; ii) l’evoluzione del volume della produzione in Norvegia; iii) l’evoluzione del consumo di trote grosse arcobaleno sul mercato comunitario; iv) l’evoluzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni verso i mercati dei paesi terzi; v) l’evoluzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni verso la Comunità.
2. Evoluzione del valore normale
(46) Per determinare l’evoluzione probabile del valore normale, e poiché i valori normali stabiliti nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame hanno dovuto essere costruiti prevalentemente sulla base del costo di produzione del produttore esportatore interessato ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, è stato ritenuto opportuno esaminare l’evoluzione probabile del costo di produzione in Norvegia in sostituzione dei prezzi sul mercato interno.
(47) In questo contesto, sono stati esaminati vari fattori che influiscono sul livello dei costi unitari, come i costi dei mangimi, i costi degli smolt e l’incidenza del processo di concentrazione del settore norvegese delle trote grosse arcobaleno. In primo luogo, l’inchiesta ha mostrato che i due principali elementi di costo, cioè il costo dei prodotti alimentari e il costo degli smolt, che rappresentano più del 60 % del costo totale, sono diminuiti dall’inchiesta iniziale e si sono stabilizzati dal periodo dell’inchiesta di riesame. Niente indica che varieranno in misura significativa in un futuro prevedibile. Questo è stato confermato dai prezzi di listino dei mangimi per il primo trimestre del 2008, verificati durante l’inchiesta. In secondo luogo, il processo di concentrazione del settore in questione ha anche avuto per effetto una riduzione dei costi grazie alle economie di scala. I costi di produzione complessivi sono quindi diminuiti del 12 % circa tra l’inchiesta iniziale e il periodo dell’inchiesta di riesame e si prevede che si stabilizzeranno ai livelli constatati durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(48) Poiché i valori normali stabiliti nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non erano sempre costruiti, è stato esaminato se i prezzi di vendita sul mercato interno siano destinati a mantenersi al livello osservato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nessuna informazione sui prezzi interni norvegesi dopo il periodo dell’inchiesta di riesame era disponibile. Benché si sia osservato, sulla base di dati statistici pubblici riguardanti l’evoluzione dei prezzi nel corso degli scorsi anni, che i prezzi interni norvegesi e i prezzi all’esportazione verso la Comunità si sono stabiliti a livelli simili e hanno generalmente seguito lo stesso andamento, non si è potuto trarre su questa base alcuna conclusione significativa. È stato quindi difficile prevedere l’evoluzione futura dei prezzi interni, ma si è potuto supporre che avrebbero seguito una tendenza simile a quella dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità.
(49) In conclusione, tenuto conto di quanto precede, si considera che il valore normale, se basato sul costo di produzione, non dovrebbe aumentare sensibilmente in un futuro prevedibile. D’altra parte, l’analisi del valore normale stabilito sulla base dei prezzi interni non ha permesso di determinare chiaramente le evoluzioni future. Di conseguenza, anche se nessuna conclusione generale definitiva ha potuto essere tratta, è presumibile che il valore normale non debba aumentare in misura significativa in un futuro prevedibile.
(50) A seguito dell’informazione delle parti, l’industria comunitaria ha sostenuto che le conclusioni raggiunte a proposito del costo dei mangimi e degli smolt erano erronee. L’industria comunitaria ha asserito che in Finlandia i prezzi dei mangimi sono aumentati del 36 % tra il 2001 e il 2008 e che in Norvegia l’andamento dei prezzi dei mangimi è stato analogo. L’industria comunitaria ha anche sostenuto che il prezzo dei componenti dei mangimi è fortemente aumentato durante e dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, il che ha significato un aumento del costo di produzione delle trote grosse arcobaleno in Norvegia.
(51) Poiché le affermazioni circa il prezzo dei mangimi in Finlandia non sono state confortate da alcuna informazione pubblica o verificabile, hanno dovuto essere respinte. Per quanto riguarda il prezzo dei componenti dei mangimi, non si contesta che possa effettivamente essere aumentato. Tuttavia, poiché i diversi componenti possono essere sostituiti e quelli di prezzo più elevato possono generalmente essere sostituiti da altri di prezzo inferiore, si può prevedere che l’aumento del costo di alcuni componenti non avrebbe un effetto lineare diretto sul costo totale dei mangimi (e quindi sul costo di produzione totale); ossia, un eventuale aumento del costo totale dei mangimi sarebbe nettamente inferiore.
(52) L’industria comunitaria ha anche fatto presente che le statistiche norvegesi indicavano un aumento del costo unitario degli smolt del 15,7 % tra il 2003 e il 2006. In relazione a un periodo più lungo, queste stesse statistiche indicano tuttavia che il costo degli smolt ha subito fluttuazioni nel corso degli ultimi dieci anni e che nel complesso non è aumentato in misura rilevante. Inoltre, occorre osservare che il costo medio degli smolt comunicato dall’industria comunitaria non si riferiva a un peso medio, dato invece necessario per una valutazione significativa dei costi. In considerazione di quanto sopra, non è stato tenuto conto delle argomentazioni avanzate dall’industria comunitaria in relazione al costo dei mangimi e degli smolt; le conclusioni del considerando 49 sono quindi confermate.
3. Evoluzione dei volumi di produzione in Norvegia
(53) Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate norvegesi, l’inchiesta ha stabilito che il volume di produzione della Norvegia del prodotto in esame aumenterà probabilmente ancora nel prossimo futuro. Anche se sembra che due grandi produttori norvegesi abbiano deciso di cessare la produzione del prodotto in esame, l’inchiesta ha rivelato che altri produttori di trote grosse arcobaleno e di salmoni prevedevano di cessare la produzione di questi ultimi per concentrarsi sulle trote.
(54) Le licenze di produzione rilasciate dalle autorità norvegesi coprono sia il prodotto interessato dal presente riesame, sia il salmone, e limitano il volume di produzione di questi due prodotti. Benché prima del 2009 non sia previsto il rilascio di alcuna nuova licenza, i singoli produttori titolari di una licenza possono decidere di passare dalla produzione di salmoni a quella di trote grosse arcobaleno (e viceversa). Tuttavia, considerati i volumi di produzione relativi (in media, il titolare di una licenza produce il 90 % circa di salmoni e soltanto il 10 % di trote), il passaggio dal salmone alla trota avrebbe conseguenze ben più rilevanti del caso inverso.
(55) Le parti interessate norvegesi hanno sostenuto che i principali produttori di trote grosse arcobaleno preferivano sempre più spesso dedicarsi alla produzione di salmoni perché le differenze biologiche tra le due specie (ad esempio la frequenza delle catture e il periodo più breve per il rilascio degli smolt di trota) rendono la produzione di salmoni più efficace e quindi più redditizia. Oltre a non essere sostenuto da alcuna prova, questo argomento non tiene conto del fatto che le trote grosse arcobaleno sono prodotte con successo in Norvegia da molti anni, anche se queste differenze biologiche sono sempre esistite. Non è stato indicato con precisione quali circostanze erano cambiate in modo da rendere una modifica delle strategie di produzione più probabile che in passato. L’argomento è anche in contraddizione con il fatto che i produttori norvegesi di trote grosse arcobaleno prevedono un’espansione del consumo a livello mondiale (cfr. oltre, considerando 63). Questo argomento è stato quindi respinto.
(56) Inoltre, statistiche pubbliche indicano un forte aumento (almeno del 20 % rispetto al 2007) del numero di smolt per la produzione del prodotto in esame rilasciati nel 2008. La tendenza a un aumento della produzione risulta anche da altre statistiche (SSB — Statistics Norway), che indicano un aumento sensibile della produzione (+ 42 %) e delle vendite (+ 53 %) di giovanili di grosse trote arcobaleno tra il 2003 e il 2006.
(57) Infine, gli elementi di prova addotti dalle parti interessate norvegesi a sostegno delle loro argomentazioni, cioè una riduzione del livello della biomassa e della produzione di uova, indicativi di una diminuzione della produzione futura, erano incompleti e fondati su numerose ipotesi. Queste informazioni non sono state quindi considerate conclusive.
(58) In base a quanto precede, si è quindi dovuto respingere l’argomento delle parti interessate norvegesi, secondo cui i volumi complessivi di produzione della Norvegia diminuiranno.
(59) L’industria comunitaria ha sostenuto che la produzione norvegese dovrebbe ancora aumentare dopo il probabile rilascio di nuove licenze di produzione nel 2009. Come indicato sopra al considerando 54, prima del 2009 non è previsto il rilascio di nessuna nuova licenza. Al riguardo, è stato considerato che, se anche nuove licenze fossero rilasciate nel 2009, il loro numero e quindi il volume di produzione supplementare sono ancora sconosciuti. Inoltre, le licenze coprono la produzione sia di salmoni che di trote e, al momento, non è possibile prevedere con un grado di certezza sufficiente in che misura ogni licenza sarà utilizzata per l’una o l’altra specie. Infine, occorre osservare che, quand’anche fossero rilasciate nuove licenze, tenuto conto dei cicli di produzione relativamente lunghi, non ne deriverebbe immediatamente un aumento della produzione. Questo argomento è stato perciò respinto.
(60) La Norwegian Seafood Federation and Association ha contestato il fatto che il volume di produzione delle trote sia aumentato o sia destinato ad aumentare, sostenendo che nell’aprile 2008 la biomassa totale e il numero di pesci erano nettamente inferiori a quelli dell’aprile 2007. Queste affermazioni non hanno però potuto essere verificate e non si è potuto tenerne conto.
(61) In base a quanto precede, si conclude che i volumi di produzione di trote grosse arcobaleno in Norvegia probabilmente aumenteranno nel prossimo futuro.
4. Evoluzione del consumo comunitario
(62) Va notato che questa inchiesta era limitata al dumping e che quindi non si disponeva di dati precisi sulla produzione e sulle vendite di trote grosse arcobaleno da parte dell’industria comunitaria sul mercato comunitario nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame.
(63) Tuttavia, varie fonti hanno confermato che è previsto un aumento annuo del 5 % della domanda mondiale di pesce, comprese le trote grosse arcobaleno. Questa tendenza all’aumento dovrebbe osservarsi anche nella Comunità, benché non si preveda che la domanda della Comunità possa assorbire interamente i volumi supplementari di trote grosse arcobaleno prodotte in Norvegia.
(64) A seguito dell’informazione delle parti, l’associazione dei piscicoltori finlandesi ha obiettato riguardo a questa conclusione che, anche se è previsto un aumento della domanda mondiale di pesce, non dovrebbe esserci un aumento della domanda di trote grosse arcobaleno norvegesi nella Comunità. Questa associazione ha inoltre sostenuto che un’eventuale domanda aggiuntiva riguarderebbe specie di pesci nuove ed esotiche, e non la trota. Occorre osservare che, come indicato al considerando 63, da varie fonti risulta un aumento del consumo di trote grosse arcobaleno, anche confermato da altre parti interessate rappresentanti piscicoltori stabiliti in diversi Stati membri e in Norvegia. L’associazione dei piscicoltori finlandesi non ha fornito informazioni o prove che possano suffragare le sue affermazioni, che hanno quindi dovuto essere respinte.
5. Evoluzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni verso i mercati dei paesi terzi
(65) L’inchiesta ha dimostrato che i principali mercati d’esportazione della Norvegia sono la Russia e, in misura inferiore, il Giappone, ai quali era destinato nel 2007, in totale, il 57 % circa delle esportazioni di trote grosse arcobaleno, mentre soltanto il 13 % era diretto al mercato comunitario. Nello stesso anno, inoltre, le esportazioni in Ucraina e Taiwan, rappresentavano circa il 14 % del totale delle esportazioni norvegesi di trote grosse arcobaleno.
(66) Le esportazioni norvegesi sul mercato mondiale sono in concorrenza con le esportazioni cilene; essendo il Cile il principale produttore mondiale, i suoi volumi di produzione e di esportazione sono superiori a quelli della Norvegia.
(67) Tuttavia, a seguito dell’aumento della domanda, le esportazioni norvegesi verso la Russia e l’Ucraina sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni, passando da 8 600 tonnellate nel 2002 a 31 500 tonnellate in totale nel 2007. Questa tendenza è confermata da statistiche recenti, da cui risulta che consistenti volumi supplementari di trote grosse arcobaleno cilene e norvegesi sono esportati verso la Russia.
(68) Come indicato al considerando 65, l’inchiesta ha rivelato che la Russia è diventata il primo mercato d’esportazione dei produttori norvegesi. Oltre ad un aumento rilevante del volume delle esportazioni verso la Russia, nel 2007 si è anche osservato che le vendite di trote congelate sono state in parte sostituite da quelle di trote fresche. Questo cambiamento mostra la volontà dei produttori norvegesi di rispondere alla domanda dei loro clienti russi, che preferiscono i prodotti freschi, il che indica il forte interesse dei produttori esportatori norvegesi per il mercato russo, in piena espansione.
(69) Le esportazioni norvegesi verso il Giappone sono diminuite tra il 2006 e il 2007 del 39 %, passando da 10 877 tonnellate a 6 661 tonnellate. Sul mercato giapponese, come in Russia, le esportazioni norvegesi sono in concorrenza con le esportazioni cilene. Il Cile ha potuto aumentare sensibilmente i volumi delle sue esportazioni verso il Giappone. Tuttavia, per potere trarre conclusioni definitive, occorrerebbe esaminare un periodo più lungo. Sulla base dei dati di cui dispongono i servizi della Commissione, questo non è stato possibile.
(70) I prezzi delle esportazioni norvegesi sono risultati più elevati (in media dell’8,6 %) sui mercati dei paesi terzi che nella Comunità nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. I dati relativi al periodo successivo all’inchiesta di riesame indicano tuttavia una tendenza a un calo dei prezzi anche sui mercati d’esportazione tradizionali della Norvegia. I prezzi medi delle esportazioni norvegesi verso la Russia sono passati, dal 2006 al 2007, da 34,70 NOK/kg a 24,22 NOK/kg, il che è dovuto in gran parte al fatto che le trote fresche, meno costose, hanno sostituito le trote congelate, ma anche alla concorrenza internazionale. Analogamente, i prezzi delle esportazioni verso il Giappone sono passati da una media di 33,26 NOK/kg nel 2006 a 29,79 NOK/kg. Nonostante questa diminuzione, i prezzi delle esportazioni verso la CE restavano nel 2007 inferiori in media del 4 % ai prezzi delle esportazioni verso il Giappone e la Russia. Questa tendenza è confermata anche per l’inizio del 2008.
(71) In una situazione di crescita della domanda mondiale, tenuto conto dell’attrattività (prezzi più elevati) del principale mercato in espansione (la Russia) e della crescita costante della domanda su altri mercati, come l’Ucraina e i paesi dell’Estremo Oriente, dove le esportazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia sono aumentate negli scorsi anni, è probabile che i volumi supplementari di trote grosse arcobaleno siano soprattutto destinati a questi mercati e da essi assorbiti.
(72) A seguito dell’informazione delle parti, l’industria comunitaria ha sostenuto che esistevano in Norvegia notevoli scorte di trote grosse arcobaleno congelate, di cui occorreva tenere conto nell’analisi dell’evoluzione probabile dei volumi delle esportazioni verso la Comunità. L’industria comunitaria tuttavia non ha fornito alcun elemento dimostrante l’esistenza di tali scorte. Questa asserzione è stata quindi considerata ipotetica. Va anche notato che visite di verifica hanno avuto luogo nelle sedi dei principali produttori esportatori norvegesi di trote grosse arcobaleno, dove non è stata constatata la presenza di scorte elevate. Questo argomento è stato perciò respinto.
(73) L’industria comunitaria ha inoltre fatto riferimento a un aumento della produzione russa di trote grosse arcobaleno e all’introduzione probabile, da parte delle autorità russe, di dazi doganali supplementari sulle esportazioni norvegesi per proteggere tale produzione. Altri produttori di trote grosse arcobaleno hanno affermato che i produttori norvegesi sono dipendenti dal mercato russo e che se l’accesso ad esso dovesse essere limitato, volumi importanti di trote grosse arcobaleno sarebbero esportati verso la Comunità.
(74) Anche queste affermazioni non sono state suffragate da elementi di prova e sono state quindi considerate semplici supposizioni. Non c’è pertanto motivo di ritenere che il mercato russo, attualmente in espansione, limiterà l’accesso delle esportazioni norvegesi. Va inoltre notato che, come indicato al considerando 65, anche i mercati di altri paesi terzi, come l’Ucraina e i paesi dell’Estremo Oriente, sono in espansione e che le esportazioni norvegesi dirette verso questi paesi sono aumentate. L’argomento secondo cui la Norvegia dipende soltanto dalle esportazioni verso la Russia è stato quindi respinto.
6. Evoluzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni nella Comunità
(75) Dai dati disponibili risulta che tra il 2006 ed il 2007 i prezzi medi delle esportazioni verso la Comunità sono passati da 4,02 EUR/kg a 2,87 EUR/kg. Tuttavia, dall’ultimo trimestre del 2007 e dall’inizio del 2008 questa tendenza è cessata e i prezzi si sono stabilizzati.
(76) Come appare dall’analisi riportata al considerando 71, in una situazione di crescita dei mercati è improbabile che l’incremento del volume di produzione di trote grosse arcobaleno norvegesi sia interamente destinato alla Comunità qualora le misure venissero a scadere. La domanda mondiale è in crescita e le esportazioni norvegesi sono già ben affermate in molti paesi terzi e dovrebbero ulteriormente aumentare. Nonostante la concorrenza delle esportazioni cilene, e benché in termini relativi la Norvegia abbia perso quote di mercato a vantaggio del Cile in alcuni paesi, le sue esportazioni verso la maggior parte dei paesi in questione sono aumentate in termini assoluti e si prevede che continueranno ad aumentare data la situazione sul mercato mondiale.
(77) Per quanto riguarda il mercato comunitario, come indicato al considerando 63 è probabile che il consumo di trote grosse arcobaleno aumenti e quindi il mercato comunitario sarà in grado di assorbire le maggiori importazioni senza che i prezzi subiscano necessariamente una pressione significativa. Occorre anche osservare che le importazioni norvegesi e cilene sono fortemente in concorrenza non soltanto sui mercati dei paesi terzi, ma anche sul mercato comunitario. Niente lascia perciò supporre che le importazioni dalla Norvegia nella Comunità aumenteranno in misura rilevante in caso di scadenza delle misure.
(78) In considerazione dell’aumento previsto del consumo e della situazione sul mercato mondiale descritta sopra, non si può concludere che vi sia sul mercato della Comunità un rischio di eccesso di offerta tale da determinare un calo significativo dei prezzi.
(79) Pertanto, si è concluso che la situazione osservata nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame per quanto riguarda i prezzi all’esportazione e il volume della produzione è destinata a mantenersi.
(80) A seguito dell’informazione delle parti, l’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi delle esportazioni verso la Finlandia erano fortemente diminuiti durante e dopo il periodo dell’inchiesta di riesame e che i prezzi d’esportazione delle trote grosse arcobaleno destinate alla Finlandia erano inferiori al costo di produzione dal luglio 2007.
(81) Occorre in primo luogo osservare che i costi delle trote grosse arcobaleno prodotte in Norvegia stimati dall’industria comunitaria sono eccessivi e non corrispondono ai costi reali verificati di allevamento e di produzione delle società che sono state oggetto dell’inchiesta. Per quanto riguarda il livello dei prezzi all’esportazione, se è vero che una parte rilevante delle esportazioni totali della Norvegia nella Comunità è diretta alla Finlandia, grandi quantità sono anche esportate in Svezia e in Danimarca, a un prezzo medio più elevato. Poiché la valutazione deve essere fatta a livello della Comunità, sono i prezzi medi delle esportazione verso tutti i paesi della Comunità che devono essere presi in considerazione. La conclusione esposta al considerando 75, secondo cui i prezzi delle esportazioni verso la Comunità si sono nel complesso stabilizzati all’inizio dell’anno 2008, è pertanto confermata.
7. Conclusione
(82) L’inchiesta ha permesso di accertare l’esistenza di margini di dumping de minimis.
(83) L’inchiesta ha inoltre stabilito che la capacità di produzione della Norvegia è probabilmente destinata ad aumentare. L’inchiesta ha però anche rivelato che se è possibile un certo aumento delle esportazioni verso la Comunità, dato che è previsto un aumento del consumo il maggiore volume di produzione sarà probabilmente assorbito soprattutto da altri mercati di paesi terzi. È molto probabile che il consumo aumenti anche sul mercato comunitario, che sarà in grado di assorbire l’eventuale aumento delle importazioni; pertanto, non è da prevedersi un eccesso di offerta significativo.
(84) Inoltre, benché i prezzi nella Comunità abbiano mostrato una tendenza al ribasso, questa non si è confermata dopo il periodo dell’inchiesta di riesame ed è stata constatata una stabilizzazione. Tenuto conto di quanto precede, ossia della crescita del consumo e dell’assenza di un rischio di eccesso di offerta, non è da prevedersi un aumento della pressione sui prezzi nella Comunità.
(85) Si conclude perciò che le circostanze in base alle quali i margini di dumping sono stati calcolati nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame presentano un carattere duraturo.
(86) L’inchiesta di riesame intermedio deve quindi essere chiusa e le misure antidumping definitive devono essere abrogate.
E. INFORMAZIONE DELLE PARTI
(87) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il presente riesame intermedio. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se giustificate e suffragate da elementi di prova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di trote grosse arcobaleno ( Oncorhynchus mykiss ), fresche, refrigerate o congelate, in forma di pesci interi (con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo, o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo) o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg per pezzo), originarie della Norvegia e attualmente classificabili sotto i codici NC 0302 11 20 , 0303 21 20 , 0304 19 15 e 0304 29 15 , aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso e le misure in vigore applicabili alle importazioni originarie della Norvegia sono abrogate.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 23 .
3 GU C 109 del 15.5.2007, pag. 23 .
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