32008R0849•Regolamento (CE) n. 849/2008 della Commissione, del 28 agosto 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa
32008R0849Regulation1 set 2008
del 28 agosto 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche 1 , in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione 2 stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento.
(2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità delle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(3) L’11 settembre 2007 la Grecia ha comunicato alcune modifiche ai processi di denaturazione autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93.
(4) Il 27 settembre 2007 la Commissione ha trasmesso dette comunicazioni agli altri Stati membri.
(5) Poiché né la Commissione né altri Stati membri hanno chiesto che la questione venga esaminata in sede di Consiglio entro il termine stabilito, si ritiene che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, quest’ultimo abbia autorizzato le modifiche ai processi di denaturazione notificati dalla Grecia con effetto a partire dal 27 novembre 2007.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo relativo alla Grecia che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente:
«Grecia
Alcole etilico di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico compreso tra il 93 % vol e il 96 % vol, al quale sono aggiunte le seguenti sostanze per ettolitro di alcole idrato del 93 % vol:
— metanolo: 2 litri,
— essenza di trementina: 1 litro,
— olio lampante: 0,50 litri,
— blu di metilene: 0,40 grammi.
A 20 °C il prodotto finale deve raggiungere, allo stato naturale, il 93 % vol.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2008. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21 . Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.
2 GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 67/2008 ( GU L 23 del 26.1.2008, pag. 13 ).
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