32008R0850•Regolamento (CE) n. 850/2008 della Commissione, del 28 agosto 2008 , recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
32008R0850Regulation30 ago 2008
del 28 agosto 2008
recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.
(2) Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2009 e stabilire le modalità complementari necessarie.
(3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell'ambito dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.
(4) Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell'ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all'intero quantitativo del contingente.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati in conformità delle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e delle disposizioni del presente regolamento.
1. Le domande di titoli di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1 o al 10 settembre 2008 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell'Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato. Le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere presentate secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell'allegato I, colonna 3, le domande devono riguardare almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato. Per gli altri contingenti di cui all'allegato I, colonna 3, le domande devono riguardare almeno 10 tonnellate ma senza superare il 40 % del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato III.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) l'elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2008); c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente.
In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento.
La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2008.
Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).
2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7 ).
Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 850/2008
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 |
| 22-Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 |
| 25-Uruguay | 2 420,000 |
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 850/2008: Nome del gruppo di cui all'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 850/2008: … Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Totale:
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2008
Da trasmettere al numero + 32 2 295 33 10 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 850/2008: Nome del gruppo di cui all'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 850/2008: … Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: N. Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore 1 Totale: 2 Totale: 3 Totale: 4 Totale: 5 Totale:
Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Da trasmettere al numero + 32 2 295 33 10 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 850/2008: Origine del contingente Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome/indirizzo dell'importatore designato Quantitativo assegnato ( 1 ) in tonnellate Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: ( 1 ) I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.
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