32008R0853•Regolamento (CE) n. 853/2008 della Commissione, del 18 agosto 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele e i pomodori
32008R0853Regulation31 ago 2008
del 18 agosto 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele e i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 2 , prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 3 .
(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura 4 concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele e i pomodori.
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).
2 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 ( GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24 ).
3 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
4 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22 .
«ALLEGATO XVII DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2 Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione Periodo di applicazione Livello limite (tonnellate) 78.0015 0702 00 00 Pomodori — 1 o ottobre — 31 maggio 594 495 78.0020 — 1 o giugno — 30 settembre 108 775 78.0065 0707 00 05 Cetrioli — 1 o maggio — 31 ottobre 70 873 78.0075 — 1 o novembre — 30 aprile 46 491 78.0085 0709 90 80 Carciofi — 1 o novembre — 30 giugno 19 799 78.0100 0709 90 70 Zucchine — 1 o gennaio — 31 dicembre 117 360 78.0110 0805 10 20 Arance — 1 o dicembre — 31 maggio 454 253 78.0120 0805 20 10 Clementine — 1 o novembre — fine febbraio 606 155 78.0130 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi — 1 o novembre — fine febbraio 104 626 78.0155 0805 50 10 Limoni — 1 o giugno — 31 dicembre 335 545 78.0160 — 1 o gennaio — 31 maggio 64 453 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola — 21 luglio — 20 novembre 89 754 78.0175 0808 10 80 Mele — 1 o gennaio — 31 agosto 875 884 78.0180 — 1 o settembre — 31 dicembre 106 430 78.0220 0808 20 50 Pere — 1 o gennaio — 30 aprile 257 029 78.0235 — 1 o luglio — 31 dicembre 37 083 78.0250 0809 10 00 Albicocche — 1 o giugno — 31 luglio 4 199 78.0265 0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide — 21 maggio — 10 agosto 151 059 78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci — 11 giugno — 30 settembre 39 144 78.0280 0809 40 05 Prugne — 11 giugno — 30 settembre 7 658 »
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