32008R0865•Regolamento (CE) n. 865/2008 del Consiglio, del 27 agosto 2008 , che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan
32008R0865Regulation5 set 2008
del 27 agosto 2008
che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) Con il regolamento (CE) n. 1420/2007 2 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) («SiMn») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Kazakstan, classificato ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111 00 11 10) («prodotto in esame»). Le aliquote del dazio antidumping applicabile al prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan sono rispettivamente dell'8,2 % e del 6,5 %.
(2) Con decisione 2007/789/CE 3 («la decisione»), la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi decorrenti dal 6 dicembre 2007.
B. MOTIVAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE
(3) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno con decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione. L'articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che le misure in questione possono divenire nuovamente efficaci, in qualsiasi momento, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
(4) Dopo la sospensione dei dazi antidumping definitivi, la Commissione ha continuato, come indicato nel considerando 13 della decisione, a seguire l'evoluzione del mercato, in particolare per quanto riguarda il flusso delle importazioni e i prezzi del SiMn. Oltre ad analizzare l'andamento delle importazioni, la Commissione ha inviato un questionario ai produttori comunitari che hanno collaborato, chiedendo loro di comunicare dati mensili sulla produzione, sul volume e sul valore delle vendite sul mercato comunitario e sulla redditività nel quarto trimestre 2007 e nel primo trimestre 2008.
(5) Sulla base delle informazioni raccolte, è stato stabilito che i prezzi del SiMn sul mercato comunitario si sono mantenuti relativamente elevati e sensibilmente più elevati del livello raggiunto durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006). Si può osservare un aumento costante del prezzo medio, passato da 622 EUR/MT nel terzo trimestre 2006 a 1 051 EUR/MT nel terzo trimestre 2007 e a 1 189 EUR/MT nel primo trimestre 2008. Queste tendenze si osservano anche per le importazioni di SiMn nella Comunità.
(6) Per quanto riguarda le importazioni, tra il periodo oggetto di inchiesta per la decisione di sospensione delle misure (dal 1 o ottobre 2006 al 30 settembre 2007) («PI della decisione») e il periodo compreso tra il 1 o marzo 2007 e il 29 febbraio 2008 («periodo di osservazione») la quota di mercato delle importazioni di SiMn originario della RPC e del Kazakstan è aumentata solo marginalmente (di 0,2 punti percentuali), passando al 10 % del consumo totale della Comunità, ed è rimasta inferiore alla quota che si era registrata durante il periodo dell'inchiesta iniziale (10,4 %). Il consumo comunitario si è mantenuto stabile, superiore del 20 % a quello del periodo dell'inchiesta iniziale.
(7) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, la sua situazione è rimasta migliore di quella del periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006). Come indicato nel considerando 8 della decisione, tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, i volumi delle vendite e della produzione sono aumentati rispettivamente del 15 % e del 19 % e la redditività dell'industria comunitaria ha raggiunto il 42 % nel terzo trimestre 2007. Dalle nuove informazioni raccolte risulta che tra il PI della decisione e il periodo di osservazione le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di un ulteriore 9 % e la sua quota di mercato è salita al 25,4 %. In conseguenza del persistere dei prezzi elevati del SiMn sul mercato comunitario, la redditività dell'industria comunitaria si è mantenuta straordinariamente elevata, anche se è leggermente scesa nel primo trimestre 2008, passando al 36 %, ancora nettamente al di sopra del livello di profitto del 5 % stabilito come adeguato dall'inchiesta iniziale.
(8) Come indicato ai considerando da 157 a 163 del regolamento (CE) n. 1420/2007 e al considerando 9 della decisione, si prevedeva che l'istituzione delle misure in questione avrebbe comportato per gli utilizzatori alcuni effetti negativi, sebbene limitati, consistenti in aumenti dei costi derivanti dall'eventuale necessità di ricorrere a fonti di approvvigionamento nuove o alternative. Data la temporanea modifica delle condizioni del mercato, in seguito alla quale l'industria comunitaria attualmente non subisce pregiudizi, gli effetti negativi sugli utilizzatori potrebbero continuare a essere eliminati prorogando la sospensione delle misure. Si può pertanto concludere che la proroga della sospensione è nell'interesse generale della Comunità.
C. CONSULTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA
(9) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria l'intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping in questione. L'industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e non si è opposta alla sospensione delle misure antidumping.
D. CONCLUSIONE
(10) Tenuto conto di quanto sopra, si considera che la situazione del mercato è sostanzialmente simile a quella di quando le misure sono state sospese. Dato il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e dato in particolare l'elevato livello dei prezzi del silico-manganese applicati nel mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta iniziale, si ritiene improbabile che a seguito della proroga della sospensione riemerga il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan.
(11) Sulla base di tali conclusioni, si propone pertanto di prorogare di un anno, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la sospensione del dazio antidumping sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese).
(12) La Commissione continuerà a seguire l'andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualsiasi momento, un nuovo aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dal Kazakstan a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione provvederà a ripristinare il dazio antidumping tenendo conto delle norme sostanziali che disciplinano la valutazione del pregiudizio. Se del caso, potrà essere aperto un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con decisione 2007/789/CE della Commissione è prorogata fino al 6 settembre 2009.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 agosto 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
2 GU L 317 del 5.12.2007, pag. 5 .
3 GU L 317 del 5.12.2007, pag. 79 .
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