del 17 settembre 2008
recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare gli articoli 170 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi 2 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione, del 25 novembre 1997, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine 3 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli 5 , non è concessa alcuna restituzione se i prodotti, alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non sono di qualità sana, leale e mercantile.
(3) Per alcuni dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è tuttavia constatato che tali esigenze non sono sufficienti a garantire, in sede di pagamento delle restituzioni, l’applicazione di condizioni uniformi.
(4) È pertanto opportuno definire a livello comunitario condizioni complementari, corrispondenti a una qualità media dei prodotti e tali da escludere dal pagamento della restituzione i prodotti di qualità inferiore.
(5) Per i prodotti dei codici NC 1601 00 99 e 1602 49 19 , è opportuno introdurre una qualità supplementare, che non contenga carni di pollame e i cui criteri qualitativi siano fissati a un livello elevato, in modo da evitare, se del caso, la concessione di restituzioni per questo tipo di prodotti qualora le domande di titoli di esportazione superino o rischino di superare i quantitativi tradizionali.
(6) È indispensabile predisporre un controllo per accertare l’osservanza del presente regolamento; i controlli si effettuano nell’ambito del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione 6 , e devono comprendere in particolare un esame organolettico e analisi fisiche e chimiche. È quindi prescritto che la domanda di restituzione deve essere corredata di una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i prodotti in questione posseggono i requisiti previsti dal presente regolamento.
(7) Per garantire l’uniformità delle analisi chimiche e fisiche, è necessario applicare procedimenti definiti con precisione.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CE) n. 800/1999, sono concesse restituzioni all’esportazione per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento soltanto: a) se questi rispondono alle condizioni definite nell’allegato I; e b) se la dichiarazione d’esportazione presentata reca, nella casella 44 del formulario, la dicitura «merci conformi al regolamento (CE) n. 903/2008».
2. Per l’applicazione del presente regolamento si considera di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 un prodotto preparato per l’alimentazione umana, il quale, per le materie prime utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione.
Articolo 2
Quando si eseguono i controlli prescritti all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/2002, il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento consiste:
a) in un esame organolettico;
b) in analisi fisiche e chimiche eseguite in base ai metodi definiti nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2331/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6 .
3 GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19 .
4 Cfr. l’allegato III.
5 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .
6 GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4 .
Condizioni particolari per la concessione di restituzione all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine
I metodi d’analisi 1
1. Determinazione del tenore in proteine
Viene considerato come tenore in proteine il tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
2. Determinazione del tenore in acqua nei prodotti dei codici NC 1601 e 1602
Il tenore in acqua deve essere determinato secondo il metodo ISO 1442-1973.
3. Calcolo del tenore in acqua estranea
Il tenore in acqua estranea è dato dalla formula: a – 4b, in cui
4. Determinazione del tenore in collageno
È considerato tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere ottenuto secondo il metodo ISO 3496-1978.
1 I metodi d’analisi indicati in questo allegato sono quelli validi il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve eventuali successive modifiche. Essi sono pubblicati dal segretariato ISO: 1 rue de Varembé, Ginevra, Svizzera.
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Tavola di concordanza