32008R0910•Regolamento (CE) n. 910/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda la previsione di modalità relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero
32008R0910Regulation26 set 2008
del 18 settembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda la previsione di modalità relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 40, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, può essere esportato soltanto entro limiti quantitativi da stabilire. È pertanto opportuno considerare il prodotto in questione esportato nell’ambito di un contingente ai sensi all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 2 .
(2) Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione 3 prevede le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero.
(3) Il regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione 4 , modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 5 , ha semplificato l'utilizzazione dei metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi. È pertanto opportuno armonizzare i metodi utilizzati in caso di restituzioni all'esportazione con quelli previsti dal regolamento (CE) n. 952/2006.
(4) Per assicurare una gestione adeguata, evitare le speculazioni e permettere controlli efficaci, occorre stabilire modalità di presentazione delle domande di titoli per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota. Tali modalità devono utilizzare le procedure previste dalla normativa in vigore, con gli adeguamenti necessari per tener conto delle esigenze specifiche del settore.
(5) È necessario prevedere ulteriori disposizioni di applicazione per la gestione dei limiti quantitativi da stabilire con altro atto, in particolare per quanto riguarda le condizioni applicabili alle domande di titoli di esportazione.
(6) Per ridurre il rischio di frodi connesse alla reintroduzione sul mercato comunitario di zucchero e/o isoglucosio fuori quota, occorre prevedere la possibilità di escludere talune destinazioni dall'elenco delle destinazioni ammissibili. Per tali casi, occorre precisare i documenti che provano l'importazione dei prodotti in questione in un paese che figura tra le destinazioni ammissibili.
(7) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1541/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di zucchero nei paesi terzi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 6 , stabilisce quali documenti costituiscano prove sufficienti dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in caso di restituzioni all’esportazione differenziate. È opportuno accettare detti documenti anche come prova delle esportazioni fuori quota.
(8) Dall'esperienza acquisita risulta che le domande di titoli di esportazione per operazioni di raffinazione specifiche («EX/IM») sono assai limitate. Occorre pertanto abrogare le disposizioni previste in materia dal regolamento (CE) n. 951/2006, cioè gli articoli da 13 a 16, stabilendo tuttavia misure transitorie per le domande pendenti.
(9) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 7 , sono soppressi tutti i dazi all'importazione nella Comunità di melassi originari dei paesi ACP. Occorre pertanto abrogare l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 951/2006.
(10) È inoltre necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 951/2006 nella parte A, poiché non deve figurarvi anticipatamente un riferimento a un regolamento specifico. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, quando la restituzione all'esportazione è fissata nell’ambito di una gara, la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca un riferimento al regolamento che indice una gara permanente per una data campagna di commercializzazione.
(11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 951/2006.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
| 2) | è inserito il seguente capo II bis : «CAPO II bis ESPORTAZIONI FUORI QUOTA Articolo 4 quater Prove di arrivo a destinazione Quando alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti: a) copia del documento di trasporto; b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.»; | a) | copia del documento di trasporto; | b) | attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; | c) | documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | copia del documento di trasporto; | ||||||
| b) | attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; | ||||||
| c) | documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.»; |
| 4) | sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 sexies : «Articolo 7 bis Titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le esportazioni di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Articolo 7 ter Domande di titoli di esportazione per prodotti fuori quota 1. Le domande di titoli di esportazione concernenti i limiti quantitativi da stabilire a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate unicamente da produttori di zucchero di barbabietola o di canna o da produttori di isoglucosio che sono accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 e a cui è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio per la campagna di commercializzazione di cui trattasi in conformità dell'articolo 7 di detto regolamento, tenendo conto a seconda dei casi del disposto degli articoli 8, 9 e 11 di detto regolamento. 2. Il richiedente presenta le domande di titoli di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio. 3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell'articolo 7 sexies . 4. I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione non deve superare 20 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l'isoglucosio. 5. La domanda di titolo di esportazione è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 bis , paragrafo 1. 6. Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso, nonché nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, è riportata a seconda dei casi una delle seguenti diciture: a) “zucchero fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”; oppure b) “isoglucosio fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”. Articolo 7 quater Comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì ed il lunedì successivo, i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di esportazione. Tali quantitativi sono ripartiti per codice NC a otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione. Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. 2. La Commissione contabilizza ogni settimana i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di esportazione. Articolo 7 quinquies Rilascio di titoli 1. Ogni settimana, dal venerdì alla fine della settimana successiva al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e notificate in conformità del regolamento 7 quater , paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 sexies . Non vengono rilasciati titoli di esportazione per quantitativi non notificati. 2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel corso della settimana precedente. 3. Gli Stati membri tengono un registro dei quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati nell'ambito dei titoli di esportazione. 4. Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati durante il mese precedente nell'ambito dei titoli di esportazione. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. Articolo 7 sexies Sospensione del rilascio di titoli di esportazione per prodotti fuori quota Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superino il limite quantitativo fissato a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 per il periodo di cui trattasi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.»; | a) | “zucchero fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”; oppure | b) | “isoglucosio fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | “zucchero fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”; oppure | ||||
| b) | “isoglucosio fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”. |
è inserito il seguente articolo 8 bis : «Articolo 8 bis Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati.»;
nel capo V, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 bis Cauzione per i titoli di esportazione di prodotti fuori quota 1. Il richiedente costituisce una cauzione di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta per l'isoglucosio fuori quota da esportare nell'ambito del limite quantitativo stabilito. 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo. 3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell'articolo 30, lettera b), e dell'articolo 31, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, l'obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell'articolo 7 quater del presente regolamento. 4. Se alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi stabiliti, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto qualora sia rispettato il disposto del paragrafo 3 e siano inoltre presentati i tre documenti di cui all'articolo 4 quater .»;
gli articoli da 13 a 16 sono soppressi. Tuttavia essi continuano ad applicarsi per i titoli oggetto di una domanda presentata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
| 8) | a): il primo trattino è sostituito dal seguente: «— prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; — «— — prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; «—: prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | a) | «—: prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | «— | prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | b) | «—: sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; | «— | sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; | c) | il quinto trattino è soppresso; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «—: prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | «— | prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | ||||||||
| «— | prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; | ||||||||||
| b) | «—: sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; | «— | sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; | ||||||||
| «— | sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; | ||||||||||
| c) | il quinto trattino è soppresso; |
il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modalità di comunicazione Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo elettronicamente, secondo le modalità messe a loro disposizione dalla Commissione.»;
l'articolo 41 è soppresso;
nell'allegato, il testo della parte A è sostituito da quello riportato in allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .
3 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24 .
4 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39 .
5 GU L 197 del 25.7.2008, pag. 4 .
6 GU L 337 del 21.12.2007, pag. 54 .
7 GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1 .
A. Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2: — in bulgaro : „Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …“ — in spagnolo : “Reglamento (CE) n o … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …” — in ceco : ‚Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …‘ — in danese : »Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …« — in tedesco : ‚Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …‘ — in estone : „Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …” — in greco : “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …” — in inglese : “Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …” — in francese : “Règlement (CE) n o … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …” — in italiano : “Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …” — in lettone : “Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …” — in lituano : „Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …“ — in ungherese : »…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …« — in olandese : „Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …” — in polacco : »Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …« — in portoghese : “Regulamento (CE) n. o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …” — in rumeno : «Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …» — in slovacco : ‚,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …‘ — in sloveno : ‚Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …‘ — in finlandese : ’Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …’ — in svedese : ’Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …’»
{
"legislation": {
"id": "32008r0910",
"hash": "504b1cc86409c5213d6e14c445e5908467fb8ba65a17df2cf3992f2721434a13",
"celex": "32008R0910",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/e1f979ea-7d52-465a-891c-e17293f0cb14.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 910/2008 of 18 September 2008 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of laying down detailed rules for out-of-quota exports in the sugar sector",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/e1f979ea-7d52-465a-891c-e17293f0cb14.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 910/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda la previsione di modalità relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/e1f979ea-7d52-465a-891c-e17293f0cb14.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 910/2008 der Kommission vom 18. September 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 hinsichtlich der Durchführungsbestimmungen für Nichtquotenausfuhren im Zuckersektor",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/e1f979ea-7d52-465a-891c-e17293f0cb14.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:15:46.029Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0910",
"adoptionDate": "2008-09-18",
"effectiveDate": "2008-09-26",
"expirationDate": "2023-12-27",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0910",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/e1f979ea-7d52-465a-891c-e17293f0cb14.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}