32008R0923•Regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione, del 12 settembre 2008 , che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni
32008R0923Regulation21 set 2008
del 12 settembre 2008
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base») e in particolare gli articoli 13, paragrafo 3, 14, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base la Commissione ha deciso di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping imposte sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.
A. PRODOTTO
Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, vale a dire il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 . I transpallet manuali sono carrelli su ruote, dotati di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di palette, progettati per essere sospinti, tirati e sterzati manualmente su superfici piane regolari e dure, controllati da un operatore a terra mediante una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori) («il prodotto in esame»).
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relative componenti essenziali, secondo quanto indicato nel paragrafo precedente, importati dalla Tailandia («il prodotto oggetto dell'inchiesta») e solitamente dichiarati con gli stessi codici del prodotto in esame.
B. MISURE IN VIGORE
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio 2 , modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008 3 .
C. MOTIVAZIONE
La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante operazioni di assemblaggio in Tailandia del prodotto oggetto dell'inchiesta.
Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti:
— dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame si è verificata una modifica significativa della struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tailandia nella Comunità, senza che, a parte il dazio, ciò fosse sufficientemente motivato o giustificato,
— tale mutamento della struttura degli scambi sembra dovuto alle operazioni di montaggio in Tailandia dei transpallet manuali e delle relative componenti essenziali,
— sussistono peraltro sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore relativi al prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni dalla Tailandia del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti che dimostrano che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall'inchiesta che ha portato alle misure in vigore,
— la Commissione dispone infine di prove prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tali prodotti.
Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, l'inchiesta potrà interessare anche tali pratiche.
D. PROCEDURA
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali provenienti dalla Tailandia, che siano o meno dichiarati come originari dalla Tailandia.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Tailandia, agli importatori e alle associazioni di importatori nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato alle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia. Eventualmente potranno essere richieste informazioni anche all'industria comunitaria, nonché agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione al più presto, non oltre il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento, e chiedere all'occorrenza un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.
b) Raccolta d'informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
E. REGISTRAZIONE
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato a titolo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni.
F. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere ai questionari o dare ogni altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
— i produttori della Tailandia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base dipende dal fatto che l'interessato si manifesti entro i termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento.
G. OMESSA COLLABORAZIONE
Se una parte interessata trattiene o non comunica entro i termini stabiliti le informazioni necessarie od ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare gli altri dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente, cosicché le conclusioni si basano sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
H. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 4 .
I. CONSIGLIERE-AUDITORE
Si fa inoltre presente che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà ad esercitare i propri diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Trade. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, vale a dire il telaio e il sistema idraulico, provenienti dalla Tailandia, originari della Tailandia o che non si riferiscono al codice NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), configurano un'elusione delle misure imposte dal regolamento (CE) n. 1174/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008. Per transpallet manuali s'intendono carrelli su ruote dotati di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di palette, destinati ad essere sospinti, tirati e sterzati manualmente su superfici regolari, piane e dure, controllati da un operatore a terra tramite una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori).
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 s'invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni descritte all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati dai produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino di aver eluso i dazi antidumping.
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
3. I produttori della Tailandia che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o di questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non espressamente specificato) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate a titolo riservato vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» 5 e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione H Ufficio: N105 04/090 B-1040 Bruxelles Fax (+32 2) 295 65 05
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
2 GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1 .
3 GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1 .
4 GU L 8 del 12.1.2001, pag.1 .
5 Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno e che sarà protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno e che sarà protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n o 923/2008 de la Commission du 12 septembre 2008 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 1174/2005 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n o 684/2008, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement",
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