32008R0924•Regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 , recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009
32008R0924Regulation1 ott 2008
del 19 settembre 2008
recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro limiti quantitativi da fissare.
(2) Le modalità d'applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione 2 . È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato per campagna di commercializzazione in previsione delle eventuali possibilità offerte dai mercati di esportazione.
(3) Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori comunitari di zucchero e isoglucosio, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori della Comunità. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine è necessario fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.
(4) Per la campagna 2008/2009 si stima che la domanda del mercato sarebbe soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per l'isoglucosio fuori quota.
(5) Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Inoltre, per ridurre al minimo il rischio di frode ed impedire qualsiasi abuso connesso con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità dello zucchero o dell'isoglucosio fuori quota occorre escludere dalle destinazioni ammissibili alcune destinazioni vicine.
(6) Dato che, per quanto concerne l'isoglucosio, la natura del prodotto induce a ritenere che il rischio di eventuali frodi sia più limitato, è opportuno che questa esclusione non si applichi ai paesi dei Balcani occidentali le cui autorità sono tenute a rilasciare un certificato di esportazione a conferma dell'origine dei prodotti dello zucchero o dell'isoglucosio da esportare verso la Comunità.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1 o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; b) territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota
1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1 o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
3. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo qualora i prodotti medesimi rispettino le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24 .
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