32008R0956•Regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008 , che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0956Regulation20 ott 2008
del 29 settembre 2008
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis , lettera d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
(2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento prevede però una deroga a tale divieto che permette l'utilizzazione, a certe condizioni, di proteine prodotte a partire dai pesci nell'alimentazione dei giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti. Queste condizioni comprendono una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga.
(3) La parte II dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 specifica le deroghe al divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni particolari relative all'applicazione di tali deroghe.
(4) Il 24 gennaio 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sulla valutazione dei rischi per la salute derivanti dalla somministrazione ai ruminanti di farine di pesce in relazione al rischio di TSE. Il parere conclude che il rischio di TSE nei pesci, sia per alimentazione diretta che per amplificazione dell'infettività, è remoto. Il parere indica inoltre che se esiste un rischio di TSE legato alle farine di pesce, tale rischio potrebbe derivare dal fatto che i pesci sono stati nutriti con mangimi contaminati o che le farine di pesce sono state contaminate da farine di carne e ossa.
(5) Il 19 marzo 2008 è stata ultimata una relazione della direzione generale Salute e tutela dei consumatori, cui hanno contribuito vari esperti scientifici. Detta relazione giunge alla conclusione che le farine di pesce costituiscono una fonte proteica altamente digeribile, di digeribilità inferiore a quella del latte ma superiore a quella della maggior parte delle proteine di origine vegetale, e con un buon profilo aminoacidico rispetto alle fonti proteiche vegetali utilizzate nei prodotti sostitutivi del latte, e che la loro somministrazione ai giovani ruminanti potrebbe essere autorizzata.
(6) Tenuto conto della condizione relativa alla valutazione degli aspetti di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il rischio potenziale derivante dalla somministrazione a giovani ruminanti di farine di pesce è controbilanciato dalle norme rigorose di trasformazione vigenti per la produzione di farine di pesce e dai controlli effettuati su ogni partita di farine di pesce importata prima della sua immissione in libera pratica nella Comunità.
(7) Inoltre, per garantire che le farine di pesce siano utilizzate solo per l'alimentazione di giovani ruminanti, il loro uso deve essere limitato alla produzione di sostituti del latte distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di giovani ruminanti come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima dello svezzamento. Regole di applicazione rigorose devono essere imposte anche per quanto riguarda la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura e il trasporto dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a tali animali.
(8) Per chiarezza e coerenza, devono essere stabilite le stesse norme relative all'etichettatura del documento di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce destinati ad animali diversi dai ruminanti.
(9) L’allegato IV, parte III, punto E.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, vieta l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate.
(10) Tuttavia, è attualmente autorizzata nella Comunità l'utilizzazione di tali proteine per la produzione di alimenti per animali di compagnia. Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno autorizzare le esportazioni verso i paesi terzi di alimenti trasformati per animali di compagnia, compresi quelli in scatola, contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti.
(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 .
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/201 è così modificato:
| 1) | a): al punto A è aggiunta la seguente lettera e): «e) alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; — «e) — alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; «e): alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | a) | «e): alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | «e) | alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | b) | i): la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». — «d) — la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». «d): la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | i) | «d): la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | «d) | la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | ii) | a): le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | a) | le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | b) | prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE della Commissione; | c) | l'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento; | d) | i): gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | i) | gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | ii) | gli altri mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce; | iii) | registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e | iv) | controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; | e) | la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati”; | f) | i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, se sfusi, sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso altri mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di altri mangimi destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata; | g) | nelle aziende zootecniche che detengono ruminanti sono adottate misure per impedire che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi da quelli cui si applica la deroga di cui al punto A, lettera e), della parte II dell'allegato IV. L'autorità competente stabilisce l'elenco delle aziende zootecniche in cui sono utilizzati sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente disposizione.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «e): alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | «e) | alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «e) | alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | i): la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». — «d) — la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». «d): la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | i) | «d): la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | «d) | la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | ii) | a): le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | a) | le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | b) | prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE della Commissione; | c) | l'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento; | d) | i): gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | i) | gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | ii) | gli altri mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce; | iii) | registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e | iv) | controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; | e) | la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati”; | f) | i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, se sfusi, sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso altri mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di altri mangimi destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata; | g) | nelle aziende zootecniche che detengono ruminanti sono adottate misure per impedire che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi da quelli cui si applica la deroga di cui al punto A, lettera e), della parte II dell'allegato IV. L'autorità competente stabilisce l'elenco delle aziende zootecniche in cui sono utilizzati sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente disposizione.»; | ||||||
| i) | «d): la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | «d) | la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «d) | la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | a): le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | a) | le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | b) | prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE della Commissione; | c) | l'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento; | d) | i): gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | i) | gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | ii) | gli altri mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce; | iii) | registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e | iv) | controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; | e) | la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati”; | f) | i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, se sfusi, sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso altri mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di altri mangimi destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata; | g) | nelle aziende zootecniche che detengono ruminanti sono adottate misure per impedire che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi da quelli cui si applica la deroga di cui al punto A, lettera e), della parte II dell'allegato IV. L'autorità competente stabilisce l'elenco delle aziende zootecniche in cui sono utilizzati sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente disposizione.»; | ||||||||||||
| a) | le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE della Commissione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | l'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | i): gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | i) | gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | ii) | gli altri mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce; | iii) | registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e | iv) | controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; | ||||||||||||||||||||||||||
| i) | gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| iii) | registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv) | controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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