del 3 ottobre 2008
che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità 3 , la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2009. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.
(2) Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per l’esercizio 2009 hanno fornito le informazioni richieste in conformità all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
(4) L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Le scorte di cereali adatte al consumo umano attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato. Inoltre, attualmente gli organismi di intervento non detengono scorte di riso e di latte scremato in polvere e non sono previste offerte all’intervento di queste derrate per il 2008. È pertanto necessario stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato i quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e riso necessari per l’esecuzione del piano relativo all’esercizio 2009.
(5) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2009, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
(6) Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
(7) In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto, la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nella Comunità.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2009 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità al piano di distribuzione annuale di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato di cereali, di latte scremato in polvere e di riso necessari per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1, sono stabiliti nell’allegato II.
Articolo 3
Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Articolo 4
Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1 o ottobre 2008.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
3 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 .
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2009
Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto sul mercato comunitario, limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):
Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2009: