del 22 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime
(BCE/2008/10)
Preamble
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni 2 ,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime.
(2) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2531/98 prevede che la BCE possa, su base non discriminatoria, esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere le riserve minime in linea con i criteri stabiliti dalla BCE.
(3) La BCE ritiene necessario restringere i criteri per la concessione delle esenzioni dagli obblighi di riserva e, inoltre, aggiungere un nuovo criterio che riguarda la possibilità di concedere un’esenzione alle istituzioni sottoposte a misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro che comportano il congelamento dei fondi o la restrizione dell’uso dei fondi di un’istituzione o sono altrimenti soggette ad una decisione del consiglio direttivo della BCE che sospende o esclude il loro accesso alle operazioni di mercato libero o alle operazioni operazione di rifinanziamento marginale dell’eurosistema.
(4) Alla luce dell’esperienza passata, è altresì necessario modificare il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) 3 per raffinare la definizione dei componenti dell’aggregato soggetto a riserva rispetto al quale sono calcolate le riserve minime e le disposizioni relative alla concessione di un’esenzione dagli obblighi di segnalazione separata per le istituzioni che detengono riserve minime attraverso un intermediario.
(5) Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) prevede anche dei criteri generali che disciplinano il periodo di mantenimento per le istituzioni che vengono sottoposte agli obblighi di riserva della BCE a causa dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro nel quale esse sono stabilite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:
- l’articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 Riserve detenute su base consolidata Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un’istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10. Nel ricevere l’autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell’aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l’istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all’articolo 5, paragrafo 2.»
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2008. Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Jean-Claude TRICHET
1 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1 .
2 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4 .
3 GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10 .