del 5 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41 e l’articolo 21 in combinato disposto con l’allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione 1 reca, al capo II, sezione 2, disposizioni relative alla determinazione e all’eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Bulgaria e in Romania alla data dell’adesione di questi due paesi all’Unione europea. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell’avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati e/o da parte della Bulgaria e della Romania. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Bulgaria e la Romania sono tenute a pagare se non procedono all’eliminazione delle eccedenze.
(2) A causa di ritardi nell’assunzione delle necessarie informazioni sulle eccedenze esistenti in Bulgaria e in Romania e del tempo impiegato per analizzare esaurientemente tali informazioni e discuterle con gli Stati membri interessati, la Commissione non ha potuto determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 luglio 2007 come prescritto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006.
(3) Ai fini della corretta applicazione del capo II, sezione 2, è necessaria una proroga dei termini.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1832/2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1832/2006 è modificato come segue:
- all’articolo 9, paragrafo 1, la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8 .