del 6 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’additivo a base di monensin sodico (Coxidin) è stato autorizzato a determinate condizioni conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione 2 ha autorizzato l’impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso e i tacchini, associando l’autorizzazione al titolare dell’autorizzazione di immissione in circolazione dell’additivo.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).
(3) Il titolare dell’autorizzazione dell’additivo alimentare a base di monensin sodico (Coxidin) ha presentato una domanda in cui propone di modificare i termini dell’autorizzazione riducendo il periodo di sospensione prima della macellazione e definendo un limite massimo di residui (LMR) definitivo.
(4) Nel parere adottato il 18 giugno 2008 3 l’Autorità ha concluso, dopo un riesame dell’esposizione umana, che è possibile fissare un periodo di sospensione di un giorno per il Coxidin destinato ai polli da ingrasso e ai tacchini. Il titolare dell’autorizzazione non ha fornito nuovi dati in grado di consentire all’Autorità di proporre un LMR definitivo.
(5) Il regolamento (CE) n. 109/2007 va pertanto modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 .
2 GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6 .
3 Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) adottato su richiesta della Commissione europea e relativo al periodo di sospensione per il Coxidin destinato a polli e tacchini da ingrasso e al riesame del limite massimo di residui provvisorio. The EFSA Journal (2008) 731, pagg. 1-14.
1 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives