del 22 ottobre 2008
relativo alle statistiche dell’energia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di monitorare l’impatto e le conseguenze della sua politica in campo energetico, la Comunità necessita di dati precisi e tempestivi sulle quantità di energia, sulle sue forme, sulle sue fonti, sulla sua generazione, sul suo approvvigionamento, sulla sua trasformazione e sui suoi consumi.
(2) Le statistiche dell’energia si sono tradizionalmente incentrate sull’approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni occorrerà incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell’energia nucleare.
(3) La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sull’energia è essenziale ai fini della valutazione dell’impatto dei consumi energetici sull’ambiente, in particolare con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra. Tali informazioni sono richieste dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto 2 .
(4) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 3 , e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia 4 , impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sull’energia. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
(5) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia 5 , la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 6 , e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia 7 , impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia, nonché una migliore interfaccia tra tali dati sull’energia e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti.
(6) Nel libro verde della Commissione del 22 giugno 2005 sull’efficienza energetica e nel libro verde della Commissione dell’8 marzo 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura si riflette sulle politiche energetiche dell’Unione europea per le quali è necessario disporre di statistiche dell’energia dell’Unione europea, anche ai fini dell’istituzione di un osservatorio europeo del mercato energetico.
(7) L’istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura 8 , richiede dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
(8) Nei prossimi anni si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell’Unione europea in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell’Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento.
(9) In assenza, in particolare, di una base giuridica relativa alla fornitura di dati sull’energia, la liberalizzazione e la crescente complessità del mercato dell’energia rendono sempre più difficile ottenere dati attendibili e tempestivi in materia.
(10) Il sistema di statistiche dell’energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al processo decisionale politico dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all’energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili. Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull’habitat e sul trasporto sarebbe di grande utilità.
(11) La produzione di statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie 9 .
(12) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione di un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dell’energia nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio 10 , e allegato alla raccomandazione della Commissione sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.
(14) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 11 .
(15) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’elenco delle fonti dei dati, le statistiche nazionali e i chiarimenti o le definizioni applicabili nonché le disposizioni in merito alla trasmissione e di istituire e modificare le statistiche nucleari annuali, una volta incorporate, di modificare le statistiche sulle energie rinnovabili, una volta incorporate, e di istituire e modificare le statistiche sul consumo energetico finale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(16) È necessario stabilire che la Commissione possa concedere esenzioni o deroghe agli Stati membri per gli aspetti della rilevazione di dati sull’energia che potrebbero comportare un onere eccessivo per i rispondenti. Le esenzioni o le deroghe dovrebbero essere concesse solo sulla base della fornitura di una motivazione adeguata che indichi in modo trasparente la situazione attuale e l’onere eccessivo. Il periodo di vigenza dovrebbe essere limitato allo stretto necessario.
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità.
2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b) «produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c) «Commissione (Eurostat)» l’autorità comunitaria quale definita all’articolo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d) «prodotti energetici» i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia;
e) «aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi;
f) «qualità dei dati» i seguenti aspetti della qualità statistica: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza e completezza.
Articolo 3
Fonti dei dati
1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti: a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici; b) altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie; c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell’elettricità e del gas.
2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
3. L’elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali
1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze: a) annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B; b) mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C; c) mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D.
2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici).
3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 5
Trasmissione e diffusione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.
Articolo 6
Valutazione della qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente all’allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto 12 .
3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità: a) «pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività» l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto; d) «puntualità» l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti; e) «accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità» la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Calendario e frequenza
Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati nel presente regolamento dall’inizio dell’anno civile successivo all’adozione del presente regolamento e li trasmettono da quel momento in poi con le frequenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 8
Statistiche nucleari annuali
La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell’energia nucleare dell’Unione europea, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che sono raccolte e diffuse dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, ed evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati, mantenendo allo stesso tempo bassi i costi di produzione e ragionevoli gli oneri di rilevazione.
La serie di statistiche nucleari annuali è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 9
Statistiche sull’energia rinnovabile e sul consumo energetico finale
1. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell’energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante: a) revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi; b) revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità, costi) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità nonché sulle analisi costi-benefici ancora da attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento) in poi.
2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
3. La serie di statistiche sul consumo energetico finale è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 10
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2: a) le modifiche dell’elenco delle fonti dei dati (articolo 3, paragrafo 3); b) le modifiche delle statistiche nazionali e dei chiarimenti o delle definizioni applicabili (articolo 4, paragrafo 3); c) le modifiche delle disposizioni in merito alla trasmissione (articolo 5, paragrafo 3); d) istituzione e modifiche delle statistiche nucleari annuali (articolo 8, secondo comma); e) modifiche delle statistiche sulle energie rinnovabili (articolo 9, paragrafo 2); f) istituzione e modifiche delle statistiche sul consumo energetico finale (articolo 9, paragrafo 3).
2. Esenzioni o deroghe supplementari (articolo 5, paragrafo 4) sono concesse secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
3. Dev’essere tenuto in debita considerazione il principio secondo cui gli oneri di relazione e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente J.-P. JOUYET
1 Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
2 GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1 .
3 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33 .
4 GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50 .
5 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65 .
6 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64 .
7 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29 .
8 GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876 .
9 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1 .
10 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
11 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .
12 GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 57 .
Il presente allegato contiene spiegazioni o definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati.
1. PRECISAZIONI GEOGRAFICHE
A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche.
— L’Australia non comprende i territori d’oltremare.
— La Danimarca non comprende le isole Færøer e la Groenlandia.
— La Francia include Monaco e non comprende i territori francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Saint-Pierre e Miquelon, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Wallis e Futuna, Mayotte.
— L’Italia include San Marino e il Vaticano.
— Il Giappone include Okinawa.
— I Paesi Bassi non comprendono il Suriname e le Antille olandesi.
— Il Portogallo include le Azzorre e Madera.
— La Spagna include le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla.
— La Svizzera non include il Liechtenstein.
— Gli Stati Uniti includono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam.
2. AGGREGATI
I produttori sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:
— produttori la cui attività principale è la produzione di energia: imprese, di proprietà pubblica o privata, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi,
— autoproduttori: imprese, di proprietà pubblica o privata, che producono energia elettrica e/o termica destinata in tutto o in parte ai propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale.
Nota: La Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l’aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l’entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.
2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
2.2. Settore dell’energia e consumi finali
2.3. Specificazione dell’uso finale dell’energia
3. ALTRI TERMINI
Significato delle abbreviazioni:
— TML: piombo tetrametile,
— TEL: piombo tetraetile,
— SBP: punto di ebollizione speciale,
— GPL: gas di petrolio liquefatti,
— LGN: liquidi di gas naturale,
— GNL: gas naturale liquefatto,
— GNC: gas naturale compresso.
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell’energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI E GAS MANIFATTURATI
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
1.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
1.2.2. Settore dell’energia
1.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
1.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
Non pertinente per torba, coke da gas, gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno né gas da convertitore.
1.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Gli input degli autoproduttori sono distinti secondo le attività principali elencate nella seguente tabella.
1.3. Potere calorifico
Per i principali aggregati di seguito elencati va dichiarato il potere calorifico sia superiore sia inferiore per i prodotti energetici specificati al punto 1.1.
Non pertinente per gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e gas da convertitore.
1.4. Produzione e scorte nelle miniere di carbone
Pertinente esclusivamente per il carbon fossile e per la lignite.
Vanno dichiarate le seguenti quantità.
1.5. Unità di misura
1.6. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
2. GAS NATURALE
2.1. Prodotti energetici pertinenti
La rilevazione di dati riguarda il gas naturale, comprendente i gas, liquefatti o gassosi, costituiti principalmente di metano, provenienti da giacimenti sotterranei.
Sono inclusi sia il gas «non associato», proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa, sia il gas «associato», prodotto in associazione con petrolio greggio, nonché il metano recuperato nelle miniere di carbone (gas di miniera) o da giacimenti di carbone in sottosuolo (CBM = coal bed methane).
Non sono inclusi i gas creati per digestione anaerobica delle biomasse (ad esempio, gas da rifiuti) né i gas di officina.
2.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
2.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per i seguenti aggregati vanno dichiarate le quantità espresse in unità sia di volume sia di energia, incluso il potere calorifico superiore e inferiore.
2.2.2. Settore dell’energia
2.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
I consumi di gas naturale vanno registrati separatamente per gli usi sia energetici sia (se del caso) non energetici per tutti i seguenti aggregati.
2.2.4. Importazioni ed esportazioni
Vanno dichiarati i quantitativi di gas naturale totale, nonché della sua parte di GNL, per paese di origine per le importazioni e per paese di destinazione per le esportazioni.
2.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di energia termica degli autoproduttori.
Gli input riguardano gli impianti o le attività seguenti.
2.2.6. Capacità di stoccaggio di gas
2.3. Unità di misura
2.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
3. ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo sono l’energia elettrica e termica.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente capitolo si rinvia all’allegato A. Le definizioni e le unità menzionate nei capitoli 1, 2, 4 e 5 valgono per i prodotti energetici delle categorie combustibili solidi e gas manifatturati, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili ed energia dai rifiuti.
3.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per gli aggregati per l’energia elettrica e termica di cui al presente capitolo valgono le seguenti definizioni specifiche:
— produzione lorda di energia elettrica: la somma dell’energia elettrica prodotta da tutti i gruppi generatori interessati (compresa l’accumulazione per pompaggio), misurata ai morsetti di uscita dei generatori principali,
— produzione lorda di energia termica: l’energia termica complessivamente prodotta dall’impianto incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che utilizzano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria,
— produzione netta di energia elettrica: la produzione lorda di energia elettrica diminuita dell’energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali,
— produzione netta di energia termica: l’energia termica fornita al sistema di distribuzione determinato sulla base delle misurazioni dei flussi in uscita e di ritorno.
Gli aggregati indicati nella seguente tabella devono essere dichiarati separatamente per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori. Nell’ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione lorda e netta di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica per i seguenti aggregati.
Gli aggregati specificati nella seguente tabella vanno dichiarati, secondo i casi, come totali separatamente per l’energia elettrica e per l’energia termica. Per i primi tre aggregati della tabella le quantità vanno calcolate a partire dai dati dichiarati conformemente alla tabella precedente e devono essere compatibili con questi.
L’energia elettrica prodotta, l’energia termica venduta e i quantitativi di combustibili utilizzati, incluso il corrispondente contenuto energetico totale (basato sul rispettivo potere calorifico inferiore, ad eccezione del gas naturale per il quale è basato sul potere calorifico superiore) a partire dai combustibili elencati nella seguente tabella vanno dichiarati separatamente per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori. Nell’ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
3.2.2. Consumi di energia elettrica e termica nel settore dell’energia
3.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
3.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni ed esportazioni di energia elettrica e termica per paese.
3.2.5. Produzione netta di energia elettrica e produzione netta di energia termica degli autoproduttori
La produzione netta di energia elettrica e la produzione netta di energia termica degli autoproduttori di energia elettrica e termica vanno dichiarate separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica per i seguenti impianti o le seguenti attività.
3.2.6. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di energia termica degli autoproduttori.
3.3. Dati strutturali sulla produzione di energia elettrica e termica
3.3.1. Capacità elettrica massima netta e carico di punta
La capacità va registrata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento.
È inclusa la capacità elettrica degli impianti di produzione di sola energia elettrica e degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.
La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L’intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell’impianto siano in funzione, al punto di uscita. Il carico di punta è definito come il valore massimo di energia elettrica assorbita o fornita da una rete o da una combinazione di reti all’interno del paese.
Le seguenti quantità devono essere dichiarate unicamente per la rete.
3.3.2. Capacità elettrica massima netta dei combustibili
La capacità elettrica massima netta dei combustibili va dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori, e separatamente per ciascun tipo di impianto a monocombustibile o multicombustibile di cui alla seguente tabella. Per tutti gli impianti multicombustibili vanno aggiunte precisazioni sul tipo di combustibile utilizzato come combustibile principale e alternativo.
I sistemi multicombustibili includono esclusivamente le unità che possono impiegare più combustibili differenti in via continuativa. Le centrali che dispongono di unità distinte utilizzanti combustibili differenti vanno classificati nelle appropriate categorie a monocombustibile.
3.4. Unità di misura
3.5. Deroghe ed esenzioni
Per la Francia sussiste una deroga per la trasmissione degli aggregati relativi all’energia termica. Tale deroga giunge a scadenza non appena la Francia sia in grado di trasmettere tale dichiarazione e, in ogni caso, al più tardi 4 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
4. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
4.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
4.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
4.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
La tabella in appresso riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi, biocarburanti e altri idrocarburi.
La tabella che segue riguarda esclusivamente i prodotti finiti (gas di raffineria, etano, GPL, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti). Il petrolio greggio e i LGN bruciati direttamente vanno inclusi nelle consegne di prodotti finiti e nei trasferimenti da un prodotto all’altro.
Per il settore della trasformazione i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
4.2.2. Settore dell’energia
Per il settore dell’energia i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
4.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
Per la specificazione degli usi finali di energia i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
4.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione. Cfr. anche la nota al punto 4.2.1, aggregato n. 5.
4.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Sono esclusi i seguenti prodotti energetici: prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti, altri idrocarburi, etano, benzina per motori, benzina bio, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), acqua ragia minerale e benzine speciali e lubrificanti.
Gli input riguardano gli impianti o le attività seguenti.
4.3. Unità di misura
4.4. Deroghe ed esenzioni
Cipro è esentato dall’indicazione degli aggregati 4 «Altri settori» e 5 «Totale degli usi non energetici» di cui al punto 4.2.3 e fornisce solo i totali.
Cipro beneficia di una deroga di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la comunicazione degli aggregati 2 «Settore dell’industria» e 3 «Settore dei trasporti» di cui al punto 4.2.3. Durante tale periodo di deroga sono forniti solo i totali.
5. ENERGIE RINNOVABILI ED ENERGIA DAI RIFIUTI
5.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
5.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
5.2.1. Produzione lorda di energia elettrica e termica
L’energia elettrica e l’energia termica prodotte utilizzando i prodotti energetici di cui al punto 5.1 (ad eccezione del carbone vegetale e inclusa solo la somma totale dei biocarburanti liquidi) vanno dichiarate separatamente, secondo i casi:
— per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori,
— per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione di sola energia termica e per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.
5.2.2. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica) utilizzati nei settori dell’approvvigionamento e della trasformazione.
5.2.3. Settore dell’energia
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica) utilizzati nel settore dell’energia o per consumi finali.
5.2.4. Usi finali di energia
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica).
5.2.5. Caratteristiche tecniche delle installazioni
Le seguenti capacità di produzione di energia elettrica devono essere dichiarate secondo i casi alla fine dell’anno di riferimento.
Va dichiarata la superficie totale installata di collettori solari.
Vanno dichiarate le seguenti capacità di produzione di biocarburanti.
5.2.6. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica).
5.3. Potere calorifico
Per i seguenti prodotti va dichiarato il potere calorifico inferiore medio.
5.4. Unità di misura
5.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
6. DISPOSIZIONI APPLICABILI
Alle rilevazioni di dati descritte in tutti i precedenti capitoli si applicano le disposizioni di cui in appresso.
1. Periodo di riferimento Un anno civile (1 gennaio-31 dicembre).
2. Frequenza Annuale.
3. Termine per la trasmissione dei dati 30 novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.
4. Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile delle statistiche dell’energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. COMBUSTIBILI SOLIDI
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
1.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1.2.1. Settore dell’approvvigionamento
Gli aggregati di cui in appresso si riferiscono ai seguenti prodotti: carbon fossile, lignite totale, lignite picea, lignite xiloide e torba.
Gli aggregati di cui in appresso si riferiscono ai seguenti prodotti: coke di carbon fossile, coke di lignite, agglomerati di carbon fossile e mattonelle di lignite.
1.2.2. Importazioni
Vanno dichiarati i quantitativi totali importati da paesi dell’UE e da paesi extra UE per i seguenti prodotti: lignite, coke di lignite, agglomerati di carbon fossile e mattonelle di lignite.
Per il carbon fossile, vanno dichiarate le importazioni dai seguenti paesi di origine.
1.3. Unità di misura
Tutte le quantità dei prodotti sono espresse in 10 3 tonnellate.
1.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
2. ENERGIA ELETTRICA
2.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è l’energia elettrica.
2.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
2.2.1. Settore della produzione
Le quantità per i seguenti aggregati vanno dichiarate sia lorde sia nette.
Vanno dichiarate inoltre le seguenti quantità di energia elettrica:
Per i consumi di combustibile degli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia delle centrali elettriche termiche pubbliche si utilizzano i seguenti aggregati (riferirsi all’allegato B per le definizioni di carbon fossile e di lignite).
2.2.2. Scorte di combustibili dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
Per produttori la cui attività principale è la produzione di energia si intendono gli enti erogatori di servizi pubblici che producono energia elettrica utilizzando combustibili. Vanno dichiarate le seguenti giacenze finali (scorte alla fine del mese di riferimento).
2.3. Unità di misura
2.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
3. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici per i quali valgono le definizioni di cui all’allegato B, capitolo 4: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, altri idrocarburi, gas di raffineria (non liquefatti), etano, GPL, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), gasolio da autotrazione, gasolio da riscaldamento e altri gasoli, olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche e coke di petrolio.
L’eventuale benzina per motori va dichiarata ripartendola in:
— benzina per motori senza piombo: benzina per motori non addizionata di piombo per aumentarne il numero di ottano; può contenere tracce di piombo organico,
— benzina per motori con piombo: benzina per motori addizionata di TEL e/o di TML per aumentarne il numero di ottano.
In «Altri prodotti» sono inclusi sia i quantitativi corrispondenti alla definizione contenuta nell’allegato B, capitolo 4, sia i quantitativi di acqua ragia minerale e benzine speciali, di lubrificanti, di bitume e di cere paraffiniche; tali prodotti non vanno dichiarati separatamente.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
3.2.1. Settore dell’approvvigionamento
La tabella in appresso riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti e altri idrocarburi.
La tabella in appresso non riguarda i prodotti base di raffineria né gli additivi/ossigenati.
3.2.2. Scorte
Le seguenti giacenze iniziali e finali vanno dichiarate per tutti i prodotti energetici ad eccezione del gas di raffineria.
Va dichiarata inoltre la disaggregazione per paese dei quantitativi per:
— le giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali,
— le altre giacenze finali con destinazione estera conosciuta,
— le giacenze finali detenute all’estero nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali,
— le altre giacenze finali detenute all’estero destinate all’importazione nel paese di registrazione.
Per giacenze iniziali si intendono le scorte alla data dell’ultimo giorno del mese che precede quello di riferimento. Per giacenze finali si intendono le scorte alla data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
3.2.3. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
3.3. Unità di misura
Quantità di energia: 10 3 tonnellate
3.4. Precisazioni geografiche
A fini esclusivamente statistici valgono le precisazioni di cui all’allegato A, capitolo 1, con le seguenti specifiche eccezioni:
1. La Danimarca include le isole Færøer e la Groenlandia.
2. La Svizzera include il Liechtenstein.
3.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
4. GAS NATURALE
4.1. Prodotti energetici pertinenti
Il gas naturale è definito nell’allegato B, capitolo 2.
4.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
4.2.1. Settore dell’approvvigionamento
4.2.2. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
4.3. Unità di misura
Le quantità vanno dichiarate in due unità:
— quantità fisica, in 10 6 m 3 alle condizioni di riferimento di 15 o C e di 101,325 kPa,
— contenuto di energia, in TJ sulla base del potere calorifico superiore.
4.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
5. DISPOSIZIONI APPLICABILI
Alle rilevazioni di dati descritte in tutti i precedenti capitoli si applicano le disposizioni di cui in appresso.
1. Periodo di riferimento Un mese del calendario civile.
2. Frequenza Mensile.
3. Termine per la trasmissione dei dati Entro tre mesi dal termine del mese di riferimento.
4. Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile a breve termine di dati statistici e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. GAS NATURALE
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è esclusivamente il gas naturale. Il gas naturale è definito nell’allegato B, capitolo 2.
1.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
1.3. Unità di misura
I quantitativi di gas naturale vanno dichiarati in TJ, sulla base del potere calorifico superiore.
1.4. Altre disposizioni applicabili
1. Periodo di riferimento Un mese del calendario civile.
2. Frequenza Mensile.
3. Termine per la trasmissione dei dati Entro un mese dal termine del mese di riferimento.
4. Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
1.5. Deroghe ed esenzioni
La Germania è esentata dalla rilevazione di tali dati.
2. ENERGIA ELETTRICA
2.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è esclusivamente l’energia elettrica.
2.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
2.3. Unità di misura
Le quantità di energia devono essere espresse in GWh.
2.4. Altre disposizioni applicabili
1. Periodo di riferimento Un mese del calendario civile.
2. Frequenza Mensile.
3. Termine per la trasmissione dei dati Entro un mese dal termine del mese di riferimento.
4. Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
2.5. Deroghe ed esenzioni
La Germania è esentata dalla rilevazione di tali dati.
3. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
Tale rilevazione di dati è comunemente nota con il nome di «Questionario sul petrolio — Modello JODI».
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici per i quali valgono le definizioni di cui all’allegato B, capitolo 4: petrolio greggio, GPL, benzine (la somma di benzina per motori e benzina avio), cherosene (la somma di jet fuel del tipo cherosene e altro cherosene), gasolio e olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo).
La rilevazione riguarda inoltre il «petrolio totale», intendendo con ciò la somma di tutti questi prodotti ad eccezione del petrolio greggio, e deve includere anche altri prodotti petroliferi quali gas di raffineria, etano, nafta, coke di petrolio, acqua ragia minerale e benzine speciali, cere paraffiniche, bitume, lubrificanti e altri prodotti.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
3.2.1. Settore dell’approvvigionamento
La tabella in appresso riguarda esclusivamente il petrolio greggio.
La tabella in appresso riguarda i seguenti prodotti: petrolio greggio, GPL, benzina, cherosene, gasolio, olio combustibile e petrolio totale.
3.3. Unità di misura
Quantità di energia: 10 3 tonnellate.
3.4. Altre disposizioni applicabili
1. Periodo di riferimento Un mese del calendario civile.
2. Frequenza Mensile.
3. Termine per la trasmissione dei dati Entro 25 giorni dal termine del mese di riferimento.
4. Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
3.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.