32008R1129•Regolamento (CE) n. 1129/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese
32008R1129Regulation16 nov 2008
del 14 novembre 2008
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) Il 3 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), presentata, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, da Eurostress Information Service («ESIS») («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.
(2) La denunzia conteneva elementi che comprovavano a prima vista l’esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Il 16 febbraio 2008, è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 («avviso di apertura»).
2. Parti interessate dal procedimento
(4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità della RPC, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
(5) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta dimostrasse una mancata conformità alle condizioni per beneficiare del TEM.
(6) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere a metodi di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.
(7) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in questione durante il periodo d’inchiesta (1 o gennaio 2007-31 dicembre 2007).
(8) Dato il numero limitato di risposte al questionario utilizzato a fini di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori comunitari.
(9) Sulla base delle risposte pervenute dai produttori comunitari, invece, essa ha deciso di selezionarne un campione conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Tale campione composto da sette società aventi sede in altrettanti Stati membri è stato scelto sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell’industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(10) I questionari sono stati inviati a tutte le società della RPC e a tutti gli utilizzatori e importatori della Comunità che hanno partecipato alla procedura di campionamento, nonché ai produttori comunitari estratti a campione e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Alla Commissione sono pervenute risposte da sette produttori esportatori e gruppi di società di produttori esportatori cinesi, da tutti i produttori comunitari costituenti il campione, da quattro importatori e sette utilizzatori. Nessuna risposta al questionario è pervenuta da altre parti interessate.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso gli stabilimenti delle seguenti società:
| a) | —: Carrington Wire Limited («Carrington»), Elland, RU | — | Carrington Wire Limited («Carrington»), Elland, RU | — | DWK Drahtwerk Koln GmbH, («DWK»), Colonia, Germania | — | Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA («Fapricela»), Anca, Portogallo | — | Italcables, Spa. («Italcables») Brescia, Italia | — | Nedri Spanstaal, BV («Nedri»), Venlo, Paesi Bassi | — | Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL («Tycsa»), Santander, Spagna | — | Voestalpine Austria Draht, GmbH («Voestalpine»), Brück, Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carrington Wire Limited («Carrington»), Elland, RU | ||||||||||||||
| — | DWK Drahtwerk Koln GmbH, («DWK»), Colonia, Germania | ||||||||||||||
| — | Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA («Fapricela»), Anca, Portogallo | ||||||||||||||
| — | Italcables, Spa. («Italcables») Brescia, Italia | ||||||||||||||
| — | Nedri Spanstaal, BV («Nedri»), Venlo, Paesi Bassi | ||||||||||||||
| — | Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL («Tycsa»), Santander, Spagna | ||||||||||||||
| — | Voestalpine Austria Draht, GmbH («Voestalpine»), Brück, Austria |
| b) | —: Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei | — | Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei | — | Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao | — | Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang | — | Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang | — | Silvery Dragon PC Steel Products Group Co., Ltd, Tianjin | — | Tianjin Shengte Prestressed Concretes Steel Strand Co., Ltd, Tianjin | — | Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Jangyian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei | ||||||||||||||
| — | Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao | ||||||||||||||
| — | Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang | ||||||||||||||
| — | Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang | ||||||||||||||
| — | Silvery Dragon PC Steel Products Group Co., Ltd, Tianjin | ||||||||||||||
| — | Tianjin Shengte Prestressed Concretes Steel Strand Co., Ltd, Tianjin | ||||||||||||||
| — | Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Jangyian |
| c) | —: Ibercordones Pretensados SL, Madrid, Spagna | — | Ibercordones Pretensados SL, Madrid, Spagna | — | Megasteel LLP («Megasteel»), Malmesbury, RU |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ibercordones Pretensados SL, Madrid, Spagna | ||||
| — | Megasteel LLP («Megasteel»), Malmesbury, RU |
| d) | —: Tarmac Ltd («Tarmac»), Wolverhampton, RU | — | Tarmac Ltd («Tarmac»), Wolverhampton, RU | — | Vanguard Hormigon («Vanguard»), Madrid, Spagna |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Tarmac Ltd («Tarmac»), Wolverhampton, RU | ||||
| — | Vanguard Hormigon («Vanguard»), Madrid, Spagna |
(12) Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento — in questo caso la Turchia — è stata effettuata una visita di accertamento presso la sede della seguente società:
Produttore in Turchia
— Çelik Halat ve Tel Sanayii AȘ, Izmit, Turchia.
3. Periodo dell’inchiesta
(13) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(14) Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), di norma classificati alle voci NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 . Tali prodotti sono noti commercialmente come fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.
(15) Essi sono utilizzati comunemente per l’armatura per calcestruzzo, strutture di sospensione e ponti strallati. Il prodotto è realizzato con trafilati di acciaio ad elevato tenore di carbonio.
(16) L’associazione di importatori di cavi d’acciaio della Comunità ha chiesto che fosse limitata la definizione del prodotto escludendo dalla stessa i trefoli rivestiti o zincati, quelli composti da più di sette fili e quelli di sezione inferiore a 6,8 mm e superiore a 15,7 mm, a motivo del fatto che i denunzianti non avrebbero subito pregiudizio notevole dalle importazioni di questi tipi di prodotti in quanto la quota di mercato delle importazioni di tali prodotti nel loro insieme non supera il 3 % della produzione comunitaria totale. Tuttavia, questi tipi di prodotti non possono essere esclusi soltanto in ragione del fatto che essi rappresentano una quota minore della produzione. L’inchiesta ha riscontrato che questi e altri tipi di prodotto in esame presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi usi. Inoltre, a seconda della società che li produce, la quota di produzione dei suindicati tipi di prodotto può essere notevolmente maggiore.
(17) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che, ai fini della presente inchiesta, tutti i tipi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso descritti nell’avviso di apertura sono considerati come un unico prodotto.
2. Prodotto simile
(18) L’inchiesta ha dimostrato che i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno in Turchia, paese di riferimento, e quelli fabbricati nella RPC e venduti alla Comunità presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati in genere agli stessi usi.
(19) Un importatore comunitario ha dichiarato che sta attualmente importando un tipo di prodotto innovativo («Spiral Ribbed Wire», filo nervato a spirale) non fabbricato nella Comunità. A tale proposito la Commissione ha riscontrato che:
— il tipo di prodotto importato e i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso di fabbricazione comunitaria presentano, quanto a dimensione, volume, peso e presentazione, le stesse o analoghe caratteristiche fisiche. Le differenze esistenti tra i diversi tipi di prodotto non incidono sulle caratteristiche di base dello stesso, né sulla percezione degli utilizzatori o dei consumatori che si tratti di un’unica categoria di prodotti,
— i canali di distribuzione del prodotto importato e dei fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso di fabbricazione comunitaria sono gli stessi o sono simili. Gli acquirenti hanno facile accesso alle informazioni sui prezzi e sono i prezzi a costituire il principale fattore di concorrenza tra il prodotto importato e quello fabbricato dai produttori comunitari, e
— il prodotto importato e quello comunitario sono destinati a utilizzazioni finali identiche o simili.
(20) Tutti i tipi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso suindicati sono, pertanto, considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING
1. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
(21) La Commissione ha riscontrato che due produttori esportatori avevano fornito informazioni false e ingannevoli nel presentare la domanda di TEM e durante la visita di controllo nei loro impianti. Un terzo produttore esportatore non ha risposto alle domande del questionario antidumping dopo la visita di accertamento nella sede della società ai fini della concessione del TEM.
(22) Le tre società sono state informate dell’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base ed hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito.
(23) Due delle società che avevano fornito informazioni false e fuorvianti non sono state in grado di sottoporre alla Commissione argomentazioni decisive, né elementi di prova di per sé sufficienti a invalidare la decisione di applicare detto articolo. La Commissione non ha pertanto ritenuto opportuno accogliere la richiesta di TEM avanzata da tali società e ha tratto le sue conclusioni sulla base degli elementi a sua disposizione.
(24) La terza società non ha reagito a tale comunicazione. La Commissione ne ha dedotto che tale società non intendeva più collaborare al procedimento; le sue conclusioni saranno pertanto basate sulle informazioni disponibili.
2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(25) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori di cui sia accertata la conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(26) Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, tali criteri:
a) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato; i costi dei principali fattori di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;
b) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
c) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
d) le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
e) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
(27) Dopo l’apertura del procedimento, sette produttori esportatori cinesi hanno richiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l’apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.
(28) Per tre produttori esportatori cinesi si è dovuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base (cfr. considerando 23 e 25); le loro domande non sono state pertanto accolte.
(29) Per quanto riguarda le altre quattro società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi si è concluso che nessuno di essi rispondeva ai cinque criteri per poter fruire del TEM.
(30) L’inchiesta ha stabilito che un produttore esportatore cinese non era in grado di provare che rispondeva al terzo criterio in quanto è emerso che il prezzo pagato dalla società per esercitare i diritti d’utilizzo del suolo non rifletteva sostanzialmente i valori del mercato e rappresentava pertanto una significativa distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato.
(31) Informata delle suddette conclusioni, la società ha replicato sostenendo che il basso livello di prezzo costituiva una percentuale relativamente modesta dei costi di produzione e che pertanto il terzo criterio andava considerato rispettato. Tuttavia, si ritiene che la valutazione arbitraria dei diritti di utilizzo del suolo stia a indicare la presenza di importanti distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato. Pertanto, in mancanza di nuove prove a dimostrazione della rappresentatività per il mercato del prezzo dell’utilizzo del suolo o della fissazione di tale prezzo in base a considerazioni di natura commerciale, l’argomentazione è provvisoriamente respinta.
(32) Anche un’altra società non è stata in grado di dimostrare la conformità ai primi tre criteri. Innanzitutto, le sue decisioni in materia di vendite non erano state prese in risposta a tendenze del mercato in modo da rispecchiare i valori di mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato. In particolare, la società beneficiava di una riduzione dell’imposta sul reddito subordinata alla condizione che almeno il 70 % della sua produzione fosse esportato. In secondo luogo è risultato che il suo sistema contabile non era conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti. Il metodo di ammortamento del capitale fisso, ad esempio, non era stato applicato correttamente: la società aveva iniziato tale ammortamento solo nel 1997, anche degli attivi acquisiti nel 1994. Infine, la società non è stata in grado di dimostrare l’inesistenza di potenziali distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato. Nel corso della verifica soprattutto non è stata capace di fornire prove delle condizioni di acquisizione dei suoi attivi, né della valutazione, del trasferimento, dell’imputazione (appianamento dei debiti incluso) e dell’ammortamento degli stessi in funzione del loro valore di mercato. I documenti che la società ha presentato dopo essere stata informata dei fatti non hanno fornito alcun elemento nuovo che potesse modificare tali conclusioni; esse sono pertanto provvisoriamente confermate.
(33) Una terza società non è stata in grado di dimostrare la conformità al primo, secondo e terzo criterio. L’inchiesta ha rivelato in primo luogo l’esistenza di un grave eccesso di capacità a livello sia di manodopera che di produzione, nonostante il quale la società continuava a investire in capacità supplementari. Inoltre, si è ritenuto che il periodo di validità relativamente breve della sua licenza commerciale potesse rappresentare un ostacolo alle decisioni in materia di politica e di pianificazione commerciale a lungo termine, nonché essere indicativo di un’ingerenza indiretta da parte dello Stato. Inoltre, è emerso che nel sistema contabile di questa società non erano previsti accantonamenti per contenziosi; non esisteva una chiara politica riguardo a diverse categorie di immobilizzazioni; gli ammortamenti presentavano degli errori; si sono riscontrati accantonamenti ingiustificati e prestiti non suffragati da sufficienti elementi di prova. Tutto ciò incideva nettamente sui costi della società. Tuttavia, dal momento che l’auditor non faceva riferimento nella sua relazione a nessuno di questi fattori, i risultati del lavoro di revisione e i conti della società erano da ritenersi inattendibili.
(34) La società non è stata inoltre in grado di dimostrare che rispondeva al terzo criterio; si è infatti appurata l’esistenza di notevoli distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. In particolare, la società non è stata capace di presentare alcuna prova a dimostrazione dei suoi diritti d’utilizzo del suolo, dei prestiti, dell’origine del suo capitale fisso, del capitale versato e dell’aumento di capitale.
(35) A un quarto produttore esportatore, composto da un gruppo di società collegate, non è stato possibile concedere il TEM in quanto si è riscontrato che il gruppo non rispondeva ai primi tre criteri. Il gruppo non ha dimostrato, in particolare, di poter decidere liberamente senza pressanti ingerenze da parte dello Stato. Inoltre, i suoi documenti contabili non risultavano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità e sono emersi vari errori, tali da rendere inaffidabile l’audit esterno. Vi erano anche distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento della proprietà e i diritti di utilizzo del suolo. I documenti che il gruppo ha presentato dopo essere stato informato dei fatti non hanno fornito alcun elemento nuovo che potesse modificare tali conclusioni; esse sono pertanto provvisoriamente confermate.
(36) Si è concluso pertanto che nessun produttore esportatore cinese ha dimostrato di rispondere alle condizioni enunciate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
3. Trattamento individuale («TI»)
(37) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione siano in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per fruire del TI.
(38) I produttori esportatori che non hanno soddisfatto i criteri per la concessione del TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora il primo fosse loro rifiutato.
(39) È risultato dalle informazioni disponibili che tre produttori esportatori cinesi rispondevano a tutti i criteri per beneficiare di un trattamento individuale elencati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha tuttavia concluso che il quarto produttore esportatore non poteva fruire del TI in quanto non era possibile escludere una potenziale ingerenza da parte dello Stato nel suo sistema di fissazione dei prezzi.
4. Valore normale
4.1. Paese di riferimento
(40) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).
(41) Nell’avviso di apertura la Commissione aveva proposto la Turchia come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.
(42) Una parte interessata ha proposto la Tailandia come paese di riferimento, sostenendo che, dal momento che vi era un solo produttore in Turchia, protetto da misure antidumping, tale produttore occupava una posizione quasi monopolistica sul mercato turco. La Commissione ha preso contatto con società note in Tailandia e di altri paesi terzi in cui risulta vi siano produttori di prodotto simile. Tuttavia, nessuno di questi produttori ha risposto al questionario.
(43) Il produttore turco ha collaborato pienamente all’inchiesta compilando debitamente il questionario e accettando di essere sottoposto a visita di accertamento.
(44) La Commissione ha esaminato le argomentazioni della parte interessata e ha concluso che la Turchia rispondeva ai criteri previsti per essere considerato il paese di riferimento più indicato. Infatti, benché esista un solo produttore di prodotto simile in questo paese e siano in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC e dalla Russia, le importazioni da una serie di paesi terzi verso la Turchia sono ingenti e rappresentano più del 50 % del mercato turco, garantendo così su questo mercato condizioni di concorrenza.
(45) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che la Turchia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
4.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale
(46) In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC è stato determinato in base alle informazioni comunicate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato e successivamente verificate.
(47) Si è verificato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame sul mercato interno del paese di riferimento potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, determinando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.
(48) Per la maggior parte dei tipi si è ritenuto che il loro prezzo sul mercato interno non costituisca una base adeguata per la determinazione del valore normale, in quanto il volume delle vendite remunerative rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite.
(49) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale per questi tipi di prodotto è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal produttore in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (o «SGAV») e per il profitto. Quest’ultimo è stato calcolato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, sulla base delle SGAV sostenute e del profitto realizzato dal produttore turco per la vendita sul mercato interno di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.
(50) Per un tipo di prodotto per il quale il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell’80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative di questo tipo.
4.3. Prezzo all’esportazione
(51) In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile.
(52) Un produttore esportatore ha effettuato vendite all’esportazione tramite un importatore collegato avente sede nella Comunità. In questo caso il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti a un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell’importazione fino alla rivendita, nonché di un congruo margine per le SGAV e i profitti. A tale scopo sono state usate le spese generali, amministrative e di vendita dell’importatore collegato, mentre il margine di profitto è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato.
4.4. Confronto
(53) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
(54) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Adeguamenti per le differenze quanto a spese di trasporto, nolo e assicurazione, IVA, spese bancarie, costi di imballaggio, credito e commissioni sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, a tutte le società oggetto dell’inchiesta (i produttori esportatori che hanno collaborato e il produttore del paese di riferimento).
5. Margini di dumping
5.1. Produttori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI
(55) Per le società che beneficiavano di un trattamento individuale, il valore nominale medio ponderato è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio ponderato conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(56) La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:
| Società | Margine di dumping provvisorio |
|---|---|
| Kiswire Qingdao, Ltd | 26,8 % |
| Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd | 47,6 % |
| Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd | 41,3 % |
5.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(57) Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito in primo luogo il livello di cooperazione. È stato effettuato un confronto tra i quantitativi totali esportati indicati nelle risposte al questionario dei produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni provenienti dalla RPC, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Il livello di cooperazione è stato giudicato scarso in quanto pari al 24 %.
(58) Pertanto, si è ritenuto opportuno determinare il margine di dumping su scala nazionale come la media ponderata tra i) il margine di dumping constatato per l’esportatore che ha collaborato e al quale è stato negato sia il TEM che il TI; e ii) i margini di dumping più elevati per i tipi di prodotto rappresentativi dello stesso esportatore, in quanto non vi erano elementi per ritenere che i produttori esportatori che non hanno collaborato avessero praticato il dumping a un livello inferiore.
(59) Su tale base, il margine di dumping su scala nazionale è stato fissato in via provvisoria al 50,2 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
D. INDUSTRIA COMUNITARIA
1. Produzione
(60) In base alla definizione di industria comunitaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini della determinazione del volume della produzione comunitaria è stata presa in considerazione la produzione dei seguenti produttori comunitari:
— undici produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia,
— sette produttori che hanno espresso il loro sostegno al procedimento,
— quattro altri produttori comunitari indicati nella denunzia, che hanno fornito dati relativi a produzione e vendite, senza figurare tra i denunzianti né essersi dichiarati a favore del procedimento, ma neppure essersi opposti alla presente inchiesta.
Ne consegue che, ai fini dell’analisi del pregiudizio in generale, l’industria comunitaria si compone di queste 22 società.
2. Campione
(61) Tra gli undici produttori comunitari associatisi alla denunzia sono state selezionate per costituire il campione sette società considerate rappresentative quanto a volume delle vendite, varietà di prodotto e ubicazione nella Comunità.
(62) Tuttavia, una delle società scelte inizialmente per far parte del campione, poiché non ha compilato il questionario trasmessole, non ha partecipato al campionamento. È stata pertanto esclusa dalla selezione ed è stata sostituita da una società che appoggiava la denunzia, la terza società più rappresentativa in termini di volumi di vendite.
(63) I sette produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 51 % della produzione comunitaria totale.
E. PREGIUDIZIO
1. Osservazione preliminare
(64) Dal momento che si era deciso di procedere al campionamento per quanto riguarda l’industria comunitaria, il pregiudizio è stato misurato, da un lato, in base alle tendenze relative a produzione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, occupazione, produttività, vendite, quota di mercato e crescita, osservate a livello di industria comunitaria nel suo insieme e, dall’altro, in base alle tendenze relative a prezzi, redditività, cash flow, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, rendimento degli investimenti e salari, osservate a livello dei produttori comunitari costituenti il campione.
2. Consumo comunitario
(65) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria costituente il campione, ai dati relativi alle vendite forniti dai produttori comunitari che hanno appoggiato la denunzia, a quelli forniti dagli altri produttori comunitari e ai dati Eurostat relativi al volume delle importazioni sul mercato comunitario.
| Indice (2004 = 100) | 100 | 91 | 111 | 117 |
|---|
(66) Durante il periodo considerato, il consumo comunitario è aumentato del 17 %, passando da 903 541 tonnellate nel 2004 a 1 054 236 tonnellate nel PI. L’incremento del consumo comunitario si può spiegare con la domanda crescente del settore della costruzione e la ripresa dello stesso settore siderurgico.
3. Importazioni nella Comunità dalla RPC
3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni
| Indice (2004 = 100) | 100 | 328 | 1 001 | 1 900 |
|---|
(67) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità ha registrato un forte aumento, passando da 3 940 tonnellate nel 2004 a 86 918 tonnellate nel PI, il che corrisponde ad un aumento del 2 106 %. L’incremento maggiore si è avuto tra il 2005 e il 2006, allorché le importazioni in questione sono aumentate enormemente, addirittura del 271 %.
(68) La quota di mercato delle importazioni cinesi, espressa come percentuale del consumo comunitario, è cresciuta nel PI dallo 0,4 % all’8,2 %.
3.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
| Indice (2004 = 100) | 100 | 75 | 58 | 55 |
|---|
(69) Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è bruscamente diminuito da 1 238 EUR/tonnellata nel 2004 a 683 EUR/tonnellata nel PI, ossia di più del 45 %.
(70) Dal confronto tra i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria costituente il campione offerti ad acquirenti indipendenti del mercato comunitario, da un lato, e i prezzi cif franco frontiera comunitaria praticati dai produttori esportatori della RPC, opportunamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento, dall’altro, è emerso che nel periodo dell’inchiesta la sottoquotazione dei prezzi era in media dell’ordine del 18 %.
4. Situazione dell’industria comunitaria
(71) Conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione di detta industria a partire dal 2004 fino al PI.
4.1. Dati relativi all’industria comunitaria nel suo insieme
4.1.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
| Utilizzazione degli impianti (%) | 86 % | 75 % | 78 % | 79 % |
|---|
(72) Tra il 2004 e il PI la produzione globale dell’industria comunitaria è cresciuta del 3 % mentre la capacità di produzione è aumentata del 13 %. Nello stesso periodo il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso di 7 punti percentuali. Tuttavia, nel valutare questo dato va tenuto conto dell’aumento del 17 % del consumo nella Comunità.
4.1.2. Occupazione e produttività
| Indice (2004 = 100) | 100 | 94 | 101 | 102 |
|---|
(73) I livelli di occupazione dell’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili durante il periodo considerato.
(74) La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, in termini di produzione per lavoratore, ha registrato un leggero aumento, pari al 2 %, nel corso dello stesso periodo.
4.1.3. Volume delle vendite e quota di mercato
| Quota di mercato | 93,2 % | 90,4 % | 84,6 % | 80,3 % |
|---|
(75) Il volume delle vendite dell’industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario si è mantenuto stabile, situandosi tra le 842 526 tonnellate del 2004 e le 846 561 tonnellate durante il PI.
(76) La quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita progressivamente nel corso dell’intero periodo considerato. La quota di mercato globale detenuta dall’industria comunitaria è diminuita di circa 13 punti percentuali, scendendo dal 93 % nel 2004 all’80 % nel PI.
4.1.4. Crescita
(77) Mentre il consumo comunitario è cresciuto del 17 % tra il 2004 e il PI, il calo del 13 % circa registrato a livello di quota di mercato dell’industria comunitaria e l’improvviso aumento nello stesso periodo delle importazioni dalla RPC stanno ad indicare che l’industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della crescita del mercato.
4.2. Dati relativi ai produttori comunitari costituenti il campione
4.2.1. Scorte
(78) Nella tabella seguente, che si riferisce unicamente alle società costituenti il campione, è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.
| Indice (2004 = 100) | 100 | 91 | 89 | 135 |
|---|
(79) Nel periodo considerato le scorte sono aumentate del 35 %, rispecchiando le crescenti difficoltà di vendita dei prodotti sul mercato comunitario nonostante l’importante crescita del consumo nell’UE.
4.2.2. Prezzi unitari medi di vendita sul mercato comunitario
| Indice (2004 = 100) | 100 | 126 | 103 | 101 |
|---|
(80) I prezzi unitari di vendita dell’industria comunitaria costituente il campione a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentati dell’1 % tra il 2004 e il PI. L’incremento dei prezzi di vendita nel 2005 è da attribuire anche alla penuria della principale materia prima, ossia la vergella.
4.2.3. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali
| Utili sul capitale investito (%) | 24 % | 31 % | 11 % | 6 % |
|---|
(81) Nel periodo considerato gli investimenti annui nella fabbricazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono cresciuti del 73 %. Si è investito non solo per incrementare la capacità produttiva, ma anche per migliorare e modernizzare il processo di fabbricazione al fine di contenere le spese. L’obiettivo è stato raggiunto nonostante l’andamento negativo della redditività.
(82) Gli utili sul capitale investito, espressi come utili in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, hanno rispecchiato tale tendenza negativa, scendendo di 18 punti percentuali. Il picco registrato nel 2005 riguardava gli investimenti di una sola società.
(83) Alla Commissione non è stato fornito alcun elemento di prova da cui risulti una diminuzione o un aumento della capacità di reperire capitali nel corso del periodo considerato.
4.2.4. Redditività e flusso di cassa
| Indice (2004 = 100) | 100 | 176 | 48 | 49 |
|---|
(84) Nel corso del periodo considerato la redditività, espressa in percentuale delle vendite nette dei produttori comunitari costituenti il campione, è crollata dal 6,2 % del 2004 al 2,1 % nel PI. La redditività dell’industria comunitaria ha seguito lo stesso andamento dei suoi prezzi di vendita dal 2005 in poi. È evidente che gli utili realizzati nel corso del PI non sono sufficienti a garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell’industria comunitaria.
(85) Il flusso di cassa netto generato dal prodotto in esame è calato del 51 % passando da 37 Mio EUR nel 2004 a 18 Mio EUR nel PI.
4.2.5. Costo del lavoro
| Indice (2004 = 100) | 100 | 98 | 99 | 105 |
|---|
(86) Durante il periodo considerato, i costi della manodopera dell’industria comunitaria sono aumentati del 5 %. Si tratta di un tasso di incremento naturale, inferiore peraltro al tasso di inflazione registrato nello stesso periodo.
4.2.6. Entità del margine di dumping
(87) Dati il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.
4.2.7. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(88) Nulla indica che l’industria comunitaria stia recuperando dagli effetti del dumping precedente.
5. Conclusioni sul pregiudizio
(89) L’evoluzione della maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l’industria comunitaria nel corso del periodo considerato è stata negativa. Mentre il consumo comunitario è aumentato del 17 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria si è mantenuto stabile comportando una riduzione della sua quota di mercato di circa 13 punti percentuali. Benché i prezzi delle importazioni cinesi si siano ridotti del 45 %, il prezzo unitario di vendita del prodotto simile praticato sul mercato interno dai produttori comunitari costituenti il campione è rimasto pressoché invariato, nonostante l’incremento del 5 % del costo unitario di produzione conseguente all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. La redditività è di conseguenza crollata dal 6,2 % nel 2004 al 2,1 % nel PI, percentuale che non basta a garantire l’efficienza economica di questo comparto industriale. Tale tendenza negativa ha contrassegnato anche il flusso di cassa e gli utili sul capitale investito, che nel periodo considerato sono scesi rispettivamente del 51 % e di 18 punti percentuali.
(90) Solo alcuni indicatori hanno segnato un’evoluzione positiva nello stesso periodo. La produzione e la capacità produttiva sono salite rispettivamente del 3 % e del 13 %. Gli investimenti sono aumentati del 73 %. Tuttavia, come detto dianzi, la situazione va valutata tenendo conto del netto aumento del consumo comunitario (+ 17 %).
(91) In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
F. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(92) A norma delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato all’industria comunitaria un pregiudizio che possa essere definito notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati altri fattori noti, che nello stesso periodo potrebbero aver causato pregiudizio all’industria comunitaria, al fine di evitare che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.
2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(93) Il forte incremento, pari al 2 106 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping tra il 2004 e il PI e il corrispondente aumento delle quote di mercato, dallo 0,4 % nel 2004 all’8,2 % nel PI, sul mercato comunitario, nonché la sottoquotazione dei prezzi del 18 % constatata nel corso del PI, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, come precisato sopra. Fino al 2005 il volume delle importazioni cinesi non era enorme e i loro prezzi superavano o eguagliavano quelli dell’industria comunitaria. Dal 2005 in poi, tuttavia, i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono calati bruscamente, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita per compensare l’aumento dei costi della principale materia prima, la vergella, che rappresenta il 75 % dei costi di fabbricazione. Ne consegue che la situazione finanziaria dell’industria comunitaria è nettamente peggiorata nel 2006 e durante il PI. Inoltre, l’industria comunitaria ha perso una parte importante della sua quota di mercato per effetto dell’aumentato volume delle importazioni in dumping.
(94) Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi durante il PI sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria e il cui volume è nettamente aumentato, hanno svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria, che ha inciso sulla sua difficile situazione finanziaria e sul deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio.
3. Effetti di altri fattori
3.1. Importazioni da altri paesi
| Indice (2004 = 100) | 100 | 118 | 132 | 134 |
|---|
(95) In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni nella Comunità di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari di paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta è aumentato del 112 %, passando da 57 075 tonnellate nel 2004 a 120 757 tonnellate nel PI. La quota di mercato corrispondente detenuta da tali importazioni è cresciuta dal 6 % del 2004 all’11 % del PI.
(96) Tuttavia, i prezzi medi di tali importazioni erano decisamente superiori a quelli praticati dai produttori esportatori cinesi e persino a quelli dell’industria comunitaria. Ne consegue che tali importazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Va ricordato che due di questi paesi, detentori di una quota di mercato comunitario del 2,5 %, nel PI hanno praticato prezzi inferiori a quelli delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto delle importazioni in questione, si ritiene che ciò non possa portare a escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
3.2. Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria costituente il campione
| Indice (2004 = 100) | 100 | 101 | 91 | 92 |
|---|
(97) Come risulta dalla tabella che precede, durante il periodo considerato l’industria comunitaria costituente il campione ha aumentato il volume delle sue vendite all’esportazione del 16 %. Tali esportazioni hanno rappresentato il 14 % delle sue vendite totali nel PI.
(98) Il prezzo unitario di vendita all’esportazione dei produttori comunitari è sceso dell’8 % (da 715 EUR nel 2004 a 660 EUR nel PI). Tuttavia, benché le cifre globali lascino intendere che dette esportazioni siano state realizzate a prezzi inferiori ai costi di produzione fin dall’inizio del periodo considerato, si osservano differenze a livello di società e di date. Inoltre, a causa della concorrenza delle società cinesi su tali mercati, i produttori comunitari si sono visti costretti ad allineare i loro prezzi su quelli praticati da tali società.
(99) Non si può pertanto concludere che questo fattore abbia contribuito in maniera decisiva al deteriorarsi della situazione finanziaria dell’industria comunitaria e, di conseguenza, al pregiudizio notevole subito dalla stessa.
3.3. Costo di produzione
| Indice (2004 = 100) | 100 | 116 | 103 | 105 |
|---|
(100) Dall’inchiesta è emerso che i costi unitari di produzione dell’industria comunitaria sono aumentati del 5 % tra il 2004 e il PI. La causa dell’aumento è riconducibile al rincaro della principale materia prima, la vergella, nonché all’innalzamento dei costi energetici.
(101) In condizioni economiche normali e in assenza di una forte pressione al ribasso sui suoi prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria avrebbe potuto facilmente far fronte all’aumento dei costi verificatosi tra il 2004 e il PI, e, di conseguenza, si conclude in via provvisoria che tale aumento non infirma l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.
3.4. Concorrenza degli altri produttori della Comunità
| Quota di mercato di altri produttori comunitari | 9,5 % | 9,4 % | 8,1 % | 7,6 % |
|---|
(102) Il volume delle vendite degli altri produttori comunitari che non figurano né tra le società denunzianti né tra quelle dichiaratesi a favore della denunzia e che rappresentano l’8 % della produzione totale dell’UE, ha subito un calo del 6 %, passando da 85 500 tonnellate stimate nel 2004 a 80 356 tonnellate nel PI. La loro quota del mercato comunitario è anch’essa diminuita nello stesso periodo dal 9,5 % al 7,6 % e non è emersa dall’inchiesta alcuna indicazione che i prezzi di questi altri produttori comunitari fossero inferiori a quelli dell’industria comunitaria costituente il campione. Si conclude pertanto in via provvisoria che le loro vendite sul mercato comunitario non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
4. Conclusione in merito al nesso di causalità
(103) L’inchiesta ha rivelato che gli altri fattori noti, ad esempio le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’industria comunitaria, la concorrenza con altri produttori e l’aumento dei costi di produzione, non sono stati determinanti per il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
(104) La coincidenza, da una parte, tra il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, il corrispondente aumento della quota di mercato e la sottoquotazione dei prezzi constatata e, dall’altra, il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, permette di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Osservazioni generali
(105) Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell’interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. Sono stati considerati tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.
2. Interesse dell’industria comunitaria
(106) L’industria comunitaria ha risentito degli effetti di importazioni pregiudizievoli in dumping del prodotto in esame originario della RPC. Si ricorda inoltre che la maggior parte degli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno avuto un andamento negativo durante il periodo considerato. Tenuto conto della natura del pregiudizio (diminuzione della quota di mercato e della redditività), un nuovo e sostanziale deterioramento della situazione dell’industria comunitaria sarebbe inevitabile se non venissero adottate misure
(107) L’adozione di misure dovrebbe consentire di evitare nuove distorsioni e di ristabilire una concorrenza equa sul mercato. Ciò dovrebbe consentire alla Comunità di rialzare i suoi prezzi di vendita a un livello tale da garantirle un equo margine di profitto.
(108) Se non fossero adottate misure, i prezzi continuerebbero a diminuire e gli utili dei produttori comunitari peggiorerebbero ulteriormente, il che darebbe luogo a una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Tenuto conto dello scarso livello di profitto e degli investimenti nei sistemi di produzione, si può prevedere che, in mancanza di misure, alcuni produttori comunitari non sarebbero in grado di ammortizzare i loro investimenti.
(109) Inoltre, dal momento che l’industria comunitaria è composta di piccole e medie imprese disseminate sull’intero territorio comunitario, l’istituzione di misure antidumping servirà a salvaguardare i posti di lavoro nelle zone interessate.
(110) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che l’adozione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.
3. Interesse di altri produttori comunitari
(111) Per quanto riguarda le quattro società che non hanno presentato la denunzia, né l’hanno appoggiata, nulla indica che l’istituzione di misure andrebbe contro gli interessi di tali produttori.
4. Interesse degli importatori
(112) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori e operatori commerciali noti. Hanno collaborato all’inchiesta e risposto al questionario quattro importatori, che rappresentavano il 38 % circa del totale delle importazioni dalla RPC nella Comunità e il 3,2 % circa del consumo comunitario durante il PI. Successivamente gli stabilimenti di due di loro, situati in Spagna e Regno Unito, sono stati oggetto di una visita di accertamento. Il volume delle importazioni del prodotto in esame di queste due società rappresentava il 20-38 % delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità.
(113) Il prodotto in esame rappresentava il 100 % del fatturato di questi due importatori. Il primo importava il 100 % e l’altro il 90 % del prodotto in esame dalla RPC. In termini di manodopera, sono tra otto e undici le persone direttamente impegnate nelle operazioni di acquisto, commercio e rivendita del prodotto in esame.
(114) Qualora vengano applicate misure antidumping, non si può escludere che si riduca il volume delle importazioni dal paese interessato, con conseguenti ripercussioni sulla situazione economica degli importatori. Tuttavia, gli effetti per gli importatori di un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame sarebbero quelli di ristabilire un normale livello di concorrenza con i produttori comunitari, senza impedire agli importatori di vendere il prodotto in esame. Inoltre, il fatto che il costo del prodotto in esame rappresenti una quota esigua del totale dei costi sostenuti dagli utilizzatori dovrebbe permettere agli importatori di ripercuotere senza difficoltà sui loro clienti un eventuale aumento dei prezzi. Pertanto si conclude, in via provvisoria, che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi conseguenze negative per gli importatori nella Comunità.
5. Interesse degli utilizzatori
(115) Sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denunzia. Sette utilizzatori, che rappresentavano il 13 % circa delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità, hanno collaborato all’inchiesta e risposto al questionario. Negli stabilimenti di due di loro, situati in Spagna e nel Regno Unito, sono state successivamente effettuate visite di accertamento. Queste due società rappresentavano insieme meno del 5 % delle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso provenienti dalla RPC durante il PI. Esse si rifornivano prevalentemente da altre fonti, ad esempio industria comunitaria e Sudafrica.
(116) Si ricorda che il prodotto in esame è utilizzato nell’industria delle costruzioni per l’armatura per calcestruzzo, strutture di sospensione e ponti strallati. Tuttavia, nel presente procedimento gli utilizzatori sono società intermedie che producono e forniscono elementi per le suindicate applicazioni. In considerazione di quanto sopra, anche se gli effetti dell’istituzione di dazi antidumping non fossero trascurabili, si prevede che tali utilizzatori dovrebbero essere in grado di ripercuotere, totalmente o in parte, l’aumento derivante dall’introduzione delle misure antidumping sugli utilizzatori finali, tenendo presente che per questi ultimi l’impatto di tali misure sarà trascurabile.
(117) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che l’incidenza sui costi risultante per gli utilizzatori all’istituzione di dazi antidumping non sarebbe rilevante.
6. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità
(118) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono validi e fondati motivi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della RPC.
H. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(119) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.
(120) Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
(121) Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per questo calcolo è stato utilizzato un margine di profitto al lordo delle imposte pari all’8,5 % del fatturato, sulla base della media ponderata dei livelli di profitto ottenuti nel 2004 e nel 2005 prima che fossero importati quantitativi significativi dalla RPC e a prezzi superiori o vicini a quelli dell’industria comunitaria. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di profitto dell’8,5 %.
(122) La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.
(123) Per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio su scala nazionale per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, è opportuno ricordare che il grado di cooperazione è stato modesto. Pertanto, il margine di pregiudizio è stato calcolato basandosi sul livello di eliminazione dello stesso, determinato per la società che ha collaborato all’inchiesta cui non è stato concesso il TEM o il TI.
2. Misure provvisorie
(124) Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori a un livello corrispondente al più basso dei margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di pregiudizio accertati.
(125) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio per paese, applicabile «a tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(126) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(127) Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:
| Società | Livello necessario a eliminare il pregiudizio | Margine di dumping | Aliquota del dazio antidumping |
|---|---|---|---|
| Kiswire Qingdao, Ltd | 2,1 % | 26,8 % | 2,1 % |
| Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd | 23,7 % | 41,3 % | 23,7 % |
| Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd | 30,8 % | 47,6 % | 30,8 % |
| Tutte le altre società | 52,2 % | 56,7 % | 52,2 % |
I. DISPOSIZIONI FINALI
(128) Ai fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di stabilire le conclusioni definitive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili alle voci NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 e ex 7312 10 69 (voci TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio Codice addizionale TARIC Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao 2,1 % A899 Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang 23,7 % A900 Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi 30,8 % A901 Tutte le altre imprese 52,2 % A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L’articolo 1 del presente regolamento si applica per uno periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008. Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
2 GU C 43 del 16.2.2008, pag. 9 .
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