32008R1179•Regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
32008R1179Regulation1 gen 2009
del 28 novembre 2008
che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure 1 , in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/94/CE della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, data la sua natura giuridica, una direttiva non è lo strumento legislativo più efficiente per realizzare pienamente lo scopo di garantire una procedura uniforme in materia di assistenza reciproca. Pertanto, è opportuno sostituire la suddetta direttiva con un regolamento.
(2) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, tutte le domande di assistenza e tutti i documenti e le informazioni ad esse attinenti devono essere trasmessi, nei limiti del possibile, per via elettronica.
(3) Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, devono essere stabiliti modelli di formulari per le domande di assistenza reciproca tra le autorità nazionali degli Stati membri. Deve essere possibile aggiornare, senza modificare i modelli, la struttura e il lay-out dei formulari elettronici al fine di adattare tali formulari alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le domande contengano l’insieme dei dati e delle informazioni necessari.
(4) Al fine di consentire alla Commissione di valutare periodicamente l’effetto e l’efficienza delle procedure fissate dalla direttiva 2008/55/CE, è opportuno indicare talune informazioni che devono essere comunicate ogni anno dagli Stati membri alla Commissione.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del recupero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24 della direttiva 2008/55/CE. Esso inoltre stabilisce norme dettagliate relativamente alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell’importo minimo dei crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle comunicazioni tra le autorità. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) trasmissione «per via elettronica»: la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 2) «rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull’Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.
CAPO II DOMANDE DI INFORMAZIONI Articolo 3 La domanda di informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato I del presente regolamento. L’autorità richiedente menziona nella domanda di informazioni ogni altra autorità cui sia stata eventualmente inoltrata un’analoga domanda. Articolo 4 La domanda di informazioni può riguardare: 1) il debitore; 2) ogni persona tenuta al pagamento del credito ai sensi della normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente (di seguito «lo Stato membro dell’autorità richiedente»); 3) ogni terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 e 2. Articolo 5 1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda. 2. Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso. Articolo 6 1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le ottiene. 2. Se non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita. Quest’ultima dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale. Articolo 7 Se l’autorità adita decide di non dare seguito alla domanda di informazioni, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali rifiuta di dare seguito alla domanda, specificando le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE che giustificano il rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda. Articolo 8 L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.
CAPO III DOMANDE DI NOTIFICA Articolo 9 La domanda di notifica di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato II del presente regolamento. La domanda reca in allegato l’originale o una copia certificata dell’atto o della decisione di cui si richiede la notifica. Articolo 10 La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità richiedente, deve essere informata di un atto o di una decisione che la riguarda. La domanda di notifica fa riferimento, se esse non sono indicate nell’atto o nella decisione di cui si richiede la notifica, alle norme vigenti nello Stato membro dell’autorità richiedente relative alla procedura di contestazione del credito o di recupero. Articolo 11 1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda. Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità alla normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede. Se necessario, ma senza compromettere il rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso. 2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel formulario di domanda rinviato all’autorità richiedente.
CAPO IV DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Articolo 12 1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 2008/55/CE comprendono l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato III del presente regolamento. Tali domande contengono una dichiarazione comprovante che le condizioni previste dalla direttiva 2008/55/CE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca sono soddisfatte. 2. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari reca in allegato l’originale o una copia certificata conforme del relativo titolo esecutivo. Può essere rilasciato un unico titolo esecutivo per più crediti qualora questi riguardino una stessa persona. Ai fini degli articoli da 13 a 20 del presente regolamento, i diversi crediti oggetto di uno stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito. Articolo 13 La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare ogni persona di cui all’articolo 4. Articolo 14 1. Se la moneta dello Stato membro dell’autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell’autorità richiedente, l’autorità richiedente indica l’importo del credito da recuperare in entrambe le monete. 2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l’ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell’autorità richiedente il giorno in cui viene inviata la domanda di recupero. Articolo 15 1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l’autorità adita effettua quanto segue: a) accusa ricezione della domanda; b) invita l’autorità richiedente a completare la domanda se questa non contiene le informazioni o altri dati menzionati nell’articolo 7 della direttiva 2008/55/CE. 2. Se l’autorità adita non prende le misure necessarie entro il termine di tre mesi previsto nell’articolo 8 della direttiva 2008/55/CE, essa informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, l’autorità richiedente circa i motivi della mancata osservanza di tale termine. Articolo 16 Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi. Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale. Articolo 17 1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo proposte nello Stato membro dell’autorità richiedente sono notificate dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata. 2. Se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell’autorità adita non consentono l’adozione di provvedimenti cautelari o il recupero chiesto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, l’autorità adita notifica tale circostanza all’autorità richiedente quanto prima e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1. 3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell’autorità adita per ottenere la restituzione di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata. Per quanto possibile, l’autorità adita associa l’autorità richiedente alle procedure per liquidare l’importo da restituire e l’indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda. Articolo 18 1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa. 2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari viene modificato per un qualunque motivo, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo. 3. Se la modifica comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa ai fini del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione è limitata all’importo che rimane da riscuotere. Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello che rimane da riscuotere, ma la procedura di trasferimento di cui all’articolo 19 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso. 4. Se la modifica comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette quanto prima all’autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale domanda complementare insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’articolo 25, paragrafo 2. 5. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale. Articolo 19 Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, se del caso, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita. Il trasferimento ha luogo entro un mese dalla data di esecuzione del recupero. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento. Articolo 20 Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.
CAPO V TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI Articolo 21 1. Le domande di assistenza, i titoli esecutivi e le relative copie e ogni altro documento allegato, nonché qualsiasi altra informazione comunicata in relazione a tali domande, sono trasmessi per quanto possibile per via elettronica, mediante la rete CCN/CSI. I suddetti documenti trasmessi in forma elettronica o stampati sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti spediti per posta. 2. Se l’autorità richiedente invia una copia del titolo esecutivo o di qualsiasi altro documento, essa certifica la conformità della copia all’originale apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, le parole «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione. 3. Se le domande di assistenza reciproca sono trasmesse per via elettronica, la struttura e il lay-out dei modelli di cui all’articolo 3, primo comma, all’articolo 9, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 1, possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché gli elementi di informazione non subiscano modifiche. 4. Se una domanda non può essere trasmessa per via elettronica, viene inviata per posta. In tal caso, viene firmata da un funzionario dell’autorità richiedente, debitamente autorizzato ad effettuare tale domanda. Articolo 22 Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI. Se in uno Stato membro vi sono più autorità incaricate dell’applicazione del presente regolamento, l’ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra tali autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri. Articolo 23 1. Quando le autorità competenti degli Stati membri inseriscono informazioni in banche dati elettroniche e si scambiano tali informazioni per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento siano trattate come riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla normativa nazionale dello Stato che le riceve. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione soltanto delle persone e autorità di cui all’articolo 16 della direttiva 2008/55/CE. Esse possono essere utilizzate nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare contributi, dazi, imposte e altre misure di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE. Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI. 3. Quando le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le comunicazioni siano debitamente autorizzate. Articolo 24 Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
CAPO VI AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA Articolo 25 1. L’autorità richiedente può presentare una domanda di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano a carico di una stessa persona. 2. Non si può presentare domanda di assistenza se l’importo totale del credito o dei crediti di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE dei quali trattasi è inferiore a 1 500 EUR. Articolo 26 Se l’autorità adita decide, conformemente all’articolo 14, primo comma, della direttiva 2008/55/CE, di respingere una domanda di assistenza, essa comunica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
CAPO VII INTESE DI RIMBORSO Articolo 27 Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE. Articolo 28 1. Se l’autorità adita decide di chiedere un rimborso, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi molto elevati o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata. L’autorità adita fornisce una stima particolareggiata dei costi dei quali chiede il rimborso all’autorità richiedente. 2. L’autorità richiedente accusa ricezione della domanda di rimborso quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l’autorità richiedente comunica all’autorità adita se, e in quale misura, accetta le modalità di rimborso proposte. 3. Se l’autorità richiedente e l’autorità adita non raggiungono un'intesa sulle modalità di rimborso, l’autorità adita prosegue l’azione di recupero secondo la normale procedura.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 29 Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, per quanto possibile per via elettronica, sull’applicazione delle procedure fissate nella direttiva 2008/55/CE e sui risultati ottenuti nell’anno civile precedente. La comunicazione di tali informazioni comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato IV del presente regolamento. La comunicazione di eventuali informazioni supplementari riguardo al tipo dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta o prestata assistenza comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato V del presente regolamento. Articolo 30 Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente regolamento, nonché dei funzionari autorizzati a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE. Articolo 31 La direttiva 2002/94/CE è abrogata. I riferimenti alla suddetta direttiva si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 32 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28 .
2 GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41 .
Riferimento (): AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AAMMGG_x(xxx)_RI () Numero di riferimento: AA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità richiedente RA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità adita aaaaaaaaaaaa: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità richiedente rrrrrrrrrrrr: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità adita 20AAMMGG: data di invio della domanda iniziale (anno, mese, giorno) x(xxx): tipo di credito (ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE): a: prelievi agricoli [cfr. articolo 2, lettera a)] b: contributi zucchero [cfr. articolo 2, lettera b)] c: dazi all’importazione [cfr. articolo 2, lettera c)] d: dazi all’esportazione [cfr. articolo 2, lettera d)] e: imposta sul valore aggiunto [cfr. articolo 2, lettera e)] f: accise [cfr. articolo 2, lettera f)] g: imposte sul reddito e sul capitale [cfr. articolo 2, lettera g)] h: imposte sui premi assicurativi [cfr. articolo 2, lettera h)] Esempio: «cef» = dazi all’importazione + imposta sul valore aggiunto + accise Nota bene: la domanda deve essere compilata in funzione della competenza dell’autorità adita. RI = domanda di informazioni (RN = domanda di notifica; RR = domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari) (*) Istruzioni per la compilazione del presente formulario: All’interno di ciascun riquadro del formulario, cliccare sull’indicazione pertinente. All’interno di ciascun riquadro, le voci sottolineate sono obbligatorie. Gli altri dati devono essere indicati se disponibili. Quanto più complete sono le informazioni fornite, tanto più precisa o rapida sarà la risposta dell’autorità adita. DOMANDA DI INFORMAZIONI a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE 1. STATO MEMBRO DELL’AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che promuove la domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. . STATO MEMEBRO DELL’AUTORITÀ ADITA A. Autorità adita Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che dà seguito alla domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente:
3. CONFERMA DELL’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA DOMANDA DI ASSISTENZA A. Anzianità del credito/dei crediti La presente domanda riguarda un credito/crediti che, alla data della domanda iniziale di assistenza, ha/hanno: non più di 5 anni, più di 5 anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito il titolo esecutivo che consente il recupero (per crediti o titoli contestati: dalla data in cui il credito o il titolo esecutivo non possono più essere oggetto di contestazione) [articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE]. Per crediti di più di 5 anni: La presente domanda è basata sulle seguenti circostanze: Lingua comune o traduzione La presente domanda è collegata alla domanda del 20AA/MM/GG, alla quale l’autorità adita ha dato seguito con il numero di riferimento: B. Importo del credito/dei crediti L’importo totale del credito/dei crediti (compresi interessi, penali e spese) ammonta (nelle monete dei due Stati membri) a: 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA EFFETTUATA A. Altre autorità adite: Una domanda analoga è inviata alla seguente autorità competente/alle seguenti autorità competenti dello Stato membro dell’autorità adita: Una domanda analoga è inviata alla seguente autorità competente/alle seguenti autorità competenti del seguente Stato membro/dei seguenti Stati membri: B. Richiesta di non informare della domanda la persona interessata Questa autorità richiedente prega l’autorità adita di non informare della domanda la persona interessata/le persone interessate. 5. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INTERESSATA A. Si domandano informazioni riguardo a Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Stato giuridico: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: B. Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese:
C. Responsabilità: 1. La persona interessata è: il debitore principale (articolo 4, punto 1, del presente regolamento) il codebitore (articolo 4, punto 2, del presente regolamento) un terzo che detiene beni (articolo 4, punto 3, del presente regolamento) 2. Debitore principale, se diverso dalla persona interessata: Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Stato giuridico: Indirizzo: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese: 3. Se pertinente: beni del debitore detenuti da una terza persona: Lingua comune o traduzione D. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: Lingua comune o traduzione 6. INFORMAZIONI RICHIESTE Informazioni relative all’identità della persona interessata (per le persone fisiche: nome completo, data e luogo di nascita; per le persone giuridiche: ragione sociale e stato giuridico) Informazioni relative all’indirizzo Informazioni relative al reddito e ai beni ai fini del recupero Altro: Lingua comune o traduzione 7. SEGUITO DELLA DOMANDA DI INFORMAZIONI Data N. Messaggio Autorità richiedente Autorità adita A Alla ricezione della domanda AA/MM/GG 0 Questa autorità adita accusa ricezione della domanda. AA/MM/GG 1 Questa autorità adita non è competente per nessuna delle imposte cui si riferisce la domanda. AA/MM/GG 2 Questa autorità adita non presta assistenza per quanto riguarda i crediti a di più di 5 anni [articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE] b il cui importo totale sia inferiore a 1 500 EUR. (articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento). AA/MM/GG 3 Questa autorità adita invita l’autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: Lingua comune o traduzione AA/MM/GG 4 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: Lingua comune o traduzione b non è in grado di fornire le informazioni supplementari chieste (in quanto Lingua comune o traduzione) AA/MM/GG 5 Questa autorità adita accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere.
B In qualsiasi momento, comunque entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda 6 Questa autorità adita informa che: AA/MM/GG non può fornire le informazioni entro sei mesi. ( ha chiesto informazioni ad altri organismi pubblici) ( ha chiesto informazioni a terzi) ( sta organizzando una visita di persona) ( altro motivo: Lingua comune o traduzione) AA/MM/GG trasmette la seguente parte delle informazioni richieste: AA/MM/GG trasmette la totalità (o la parte finale) delle informazioni richieste: a identità confermata b indirizzo confermato c i seguenti dati relativi all’identità della persona interessata sono cambiati (o aggiunti): Per le persone fisiche: Nome(i): Cognome: Nome da nubile: Data di nascita: Luogo di nascita: Per le persone giuridiche: Stato giuridico: Ragione sociale: d i seguenti dati relativi all’indirizzo sono cambiati (o aggiunti): Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese: N. di telefono: Fax: Indirizzo e-mail: e Situazione finanziaria Situazione professionale: Dipendente — Lavoratore autonomo — Disoccupato La persona interessata sembra non avere mezzi per pagare il debito/beni per consentire il recupero La persona interessata è fallita/insolvente: Data della sentenza: Data di chiusura del fallimento: Estremi del curatore: … Nome: … Via e numero: … Ulteriori dati dell’indirizzo: … Codice postale e città: … Paese: La persona interessata sembra avere: mezzi limitati che consentono di pagare il debito parzialmente mezzi/beni sufficienti per il recupero Osservazioni: Lingua comune o traduzione f Raccomandiamo di proseguire la procedura di recupero g Raccomandiamo di non proseguire la procedura di recupero h Debito contestato alla persona interessata è stato consigliato di contestare il credito nello Stato membro dell’autorità richiedente riferimenti della controversia, se disponibili: ulteriori particolari. i Il debitore è deceduto in data AAAA/MM/GG j Nome e indirizzo degli eredi/dell’esecutore testamentario k Altre osservazioni: Lingua comune o traduzione
AA/MM/GG 7 Non è possibile ottenere le informazioni richieste in quanto: a la persona interessata è ignota b i dati disponibili non sono sufficienti per identificare la persona interessata c la persona interessata si è trasferita, l’indirizzo non è noto d altro motivo: Lingua comune o traduzione AA/MM/GG 8 Questa autorità adita rifiuta di dar seguito alla domanda per il motivo seguente: a non è in grado di ottenere tali informazioni ai fini del recupero di crediti nazionali analoghi b si rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali c la comunicazione di queste informazioni pregiudicherebbe la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato. AA/MM/GG 9 Questa autorità richiedente ritira la domanda di informazioni.
Riferimento (): AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AAMMGG_x(xxx)_RN () Numero di riferimento: AA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità richiedente RA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità adita aaaaaaaaaaaa: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità richiedente rrrrrrrrrrrr: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità adita 20AAMMGG: data di invio della domanda iniziale (anno, mese, giorno) x(xxx): tipo di credito (ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE): a: prelievi agricoli [cfr. articolo 2, lettera a)] b: contributi zucchero [cfr. articolo 2, lettera b)] c: dazi all’importazione [cfr. articolo 2, lettera c)] d: dazi all’esportazione [cfr. articolo 2, lettera d)] e: imposta sul valore aggiunto [cfr. articolo 2, lettera e)] f: accise [cfr. articolo 2, lettera f)] g: imposte sul reddito e sul capitale [cfr. articolo 2, lettera g)] h: imposte sui premi assicurativi [cfr. articolo 2, lettera h)] Esempio: «cef» = dazi all’importazione + imposta sul valore aggiunto + accise Nota bene: la domanda deve essere compilata in funzione della competenza dell’autorità adita. RN = domanda di notifica (RI = domanda di informazioni; RR = domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari) (*) Istruzioni per la compilazione del presente formulario: All’interno di ciascun riquadro del formulario, cliccare sull’indicazione pertinente. All’interno di ciascun riquadro, le voci sottolineate sono obbligatorie. Gli altri dati devono essere indicati se disponibili. Quanto più complete sono le informazioni fornite, tanto più precisa o rapida sarà la risposta dell’autorità adita. DOMANDA DI NOTIFICA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/55/CE 1. STATO MEMEBRO DELL’AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che promuove la domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. STATO MEMEBRO DELL’AUTORITÀ ADITA A. Autorità adita Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che dà seguito alla domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente:
3. CONFERMA DELL’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA DOMANDA DI ASSISTENZA A. Anzianità del credito/dei crediti La presente domanda riguarda un credito/crediti che, alla data della domanda iniziale di assistenza, ha/hanno: non più di 5 anni, più di 5 anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito il titolo esecutivo che consente il recupero (per crediti o titoli contestati: dalla data in cui il credito o il titolo esecutivo non possono più essere oggetto di contestazione) [articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE]. Per crediti di più di 5 anni: La presente domanda è basata sulle seguenti circostanze: Lingua comune o traduzione La presente domanda è collegata alla domanda del 20AA/MM/GG, alla quale l’autorità adita ha dato seguito con il numero di riferimento: B. Importo del credito/dei crediti L’importo totale del credito/dei crediti (compresi interessi, costi e ammende) ammonta (nelle monete dei due Stati membri) a: 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INTERESSATA A. La presente domanda riguarda: Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Stato giuridico: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: B. Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese: C. Responsabilità: 1. La persona interessata è: il debitore principale (articolo 4, punto 1, del presente regolamento) il codebitore (articolo 4, punto 2, del presente regolamento) un terzo che detiene beni (articolo 4, punto 3, del presente regolamento) 2. Debitore principale, se diverso dalla persona interessata: Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Stato giuridico: Indirizzo: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese:
D. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: Lingua comune o traduzione 5. NOTIFICA RICHIESTA A. Estremi del o dei documenti acclusi (ad esempio: riferimento, data, titolo …): B. Termine ultimo per la notifica di tali documenti (se necessario): 20AA/MM/GG C. Altre osservazioni: Lingua comune o traduzione 6. SEGUITO DELLA DOMANDA DI NOTIFICA Data N. Messaggio Autorità richiedente Autorità adita AA/MM/GG 0 Questa autorità adita accusa ricezione della domanda. AA/MM/GG 1 Questa autorità adita non è competente per nessuna delle imposte cui si riferisce la domanda. AA/MM/GG 2 Questa autorità adita non presta assistenza per quanto riguarda i crediti a di più di 5 anni (articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE) b il cui importo totale sia inferiore a 1 500 EUR (articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento). AA/MM/GG 3 Questa autorità adita invita l’autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: AA/MM/GG 4 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: Lingua comune o traduzione b non è in grado di fornire le informazioni supplementari chieste (in quanto Lingua comune o traduzione) AA/MM/GG 5 Questa autorità adita accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. AA/MM/GG 6 Questa autorità adita informa che: a il documento/i documenti di cui sopra [cfr. casella 5.A.] è stato notificato/sono stati notificati alla persona fisica/giuridica indicata nella casella 4, con effetti giuridici conformi alla legislazione nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in data 20AA/MM/GG. La notifica è stata effettuata: personalmente al destinatario per posta per raccomandata tramite ufficiale giudiziario con altra modalità b non è stato possibile notificare il documento/i documenti di cui sopra alla persona interessata per il motivo seguente: destinatario/i ignoto/i destinatario/i deceduto/i il destinatario/i destinatari ha/hanno lasciato lo Stato membro. Nuovo indirizzo: altro: Lingua comune o traduzione AA/MM/GG 7 Questa autorità richiedente ritira la domanda di notifica.
Riferimento (): AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AAMMGG_x(xxx)_RR () Numero di riferimento: AA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità richiedente RA: codice ISO dello Stato membro dell’autorità adita aaaaaaaaaaaa: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità richiedente rrrrrrrrrrrr: numero di riferimento (alfanumerico) dell’autorità adita 20AAMMGG: data di invio della domanda iniziale (anno, mese, giorno) x(xxx): tipo di credito (ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE): a: prelievi agricoli [cfr. articolo 2, lettera a] b: contributi zucchero [cfr. articolo 2, lettera b)] c: dazi all’importazione [cfr. articolo 2, lettera c)] d: dazi all’esportazione [cfr. articolo 2, lettera d)] e: imposta sul valore aggiunto [cfr. articolo 2, lettera e)] f: accise [cfr. articolo 2, lettera f)] g: imposte sul reddito e sul capitale [cfr. articolo 2, lettera g)] h: imposte sui premi assicurativi [cfr. articolo 2, lettera h)] Esempio: «cef» = dazi all’importazione + imposta sul valore aggiunto + accise Nota bene: la domanda deve essere compilata in funzione della competenza dell’autorità adita. RR = domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari (RI = domanda di informazioni; RN = domanda di notifica) (*) Istruzioni per la compilazione del presente formulario: All’interno di ciascun riquadro del formulario, cliccare sull’indicazione pertinente. All’interno di ciascun riquadro, le voci sottolineate sono obbligatorie. Gli altri dati devono essere indicati se disponibili. Quanto più complete sono le informazioni fornite, tanto più precisa o rapida sarà la risposta dell’autorità adita. DOMANDA DI RECUPERO a norma dell’articolo 6 della direttiva 2008/55/CE E/O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/55/CE 1. STATO MEMEBRO DELL’AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che promuove la domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. STATO MEMEBRO DELL’AUTORITÀ ADITA A. Autorità adita Paese: Nome: N. di telefono: Nome del funzionario competente: B. Ufficio che dà seguito alla domanda Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: N. di telefono: Indirizzo e-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente:
3. INFORMAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI (SE DEL CASO) La presente domanda riguarda un credito/crediti che, alla data della domanda iniziale di assistenza, ha/hanno non più di 5 anni, più di 5 anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito il titolo esecutivo che consente il recupero (per crediti o titoli contestati: dalla data in cui il credito o il titolo esecutivo non possono più essere oggetto di contestazione) [articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE]. Per crediti di più di 5 anni: La presente domanda è basata sulle seguenti circostanze: Lingua comune o traduzione La presente domanda è collegata alla domanda del 20AA/MM/GG, alla quale l’autorità adita ha dato seguito con il numero di riferimento: L’importo totale del credito/dei crediti (compresi interessi, penali e spese) non è inferiore a 1 500 EUR. Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo esecutivo (cfr. documento accluso) (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/55/CE). Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE]. Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giurisdizionali [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e articolo 12, paragrafo 2,della direttiva 2008/55/CE]. Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell’autorità richiedente consentono il recupero di un credito contestato (articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE). Nello Stato membro dell’autorità richiedente sono state applicate le adeguate procedure di recupero che tuttavia non porteranno al pagamento integrale del credito [articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/55/CE]. 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA O ALLE DOMANDE PRESENTATE Una domanda analoga è inviata alla seguente autorità competente/alle seguenti autorità competenti dello Stato membro dell’autorità adita: Una domanda analoga è inviata alla seguente autorità competente/alle seguenti autorità competenti del seguente Stato membro/dei seguenti Stati membri: Si chiede di non informare il debitore/altra persona interessata prima dell’adozione dei provvedimenti cautelari. Estremi del documento/dei documenti accluso/i (ad esempio: riferimento, data, titolo…): 5. ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO A. Si prega di versare l’importo del credito recuperato nel conto: Numero di conto bancario (IBAN): Codice identificativo della banca (BIC): Denominazione della banca: Nome del titolare del conto: Indirizzo del titolare del conto: Riferimento del pagamento da utilizzare all’atto del trasferimento del denaro: B. Il pagamento rateale: è ammesso senza ulteriore consultazione è ammesso soltanto previa consultazione (Per tale consultazione utilizzare il riquadro 7, punto 18) non è ammesso
6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INTERESSATA A. Il recupero/l’adozione di provvedimenti cautelari è richiesto/a nei confronti di: Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: Per le persone giuridiche: Stato giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Numero di identificazione fiscale: Altri dati identificativi: B. Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese: C. Responsabilità: 1. La persona interessata è: il debitore principale (articolo 4, punto 1, del presente regolamento) il codebitore (articolo 4, punto 2, del presente regolamento) un terzo che detiene beni (articolo 4, punto 3, del presente regolamento) 2. Debitore principale, se diverso dalla persona interessata: Per le persone fisiche: Nome/Nomi: Cognome: Per le persone giuridiche: Stato giuridico: Ragione sociale: Indirizzo: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell’indirizzo: Codice postale e città: Paese: 3. Se pertinente: beni del debitore detenuti da una terza persona: Lingua comune o traduzione D. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: Lingua comune o traduzione
7. SEGUITO DELLA DOMANDA DI RECUPERO E/O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Data N. Messaggio Autorità richiedente Autorità adita A Alla ricezione della domanda AA/MM/GG 0 Questa autorità adita accusa ricezione della domanda [articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento]. AA/MM/GG 1 Questa autorità adita non è competente per quanto riguarda a l’imposta/le imposte cui si riferisce la domanda b la o le seguenti imposte oggetto della vostra domanda (indicare la lettera): AA/MM/GG 2 Questa autorità adita non presta assistenza per quanto riguarda i crediti a di più di 5 anni [articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 2008/55/CE] b il cui importo totale sia inferiore a 1 500 EUR (articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento). AA/MM/GG 3 Questa autorità adita non intraprenderà l’azione/le azioni richiesta/e per i motivi seguenti: a le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure di recupero di crediti che sono contestati b le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure cautelari per crediti che sono contestati. AA/MM/GG 4 Questa autorità adita invita l’autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: Lingua comune o traduzione AA/MM/GG 5 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: b non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (in quanto: Lingua comune o traduzione)) AA/MM/GG 6 Questa autorità adita accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. B Appena intrapresa l’azione e al più tardi alla fine di ciascun periodo di sei mesi dalla data di ricezione della domanda 7 Questa autorità adita ha eseguito le seguenti procedure di recupero e/o i seguenti provvedimenti cautelari: AA/MM/GG a ha contattato il debitore e richiesto il pagamento in data 20AA/MM/GG AA/MM/GG b sta negoziando il pagamento rateale AA/MM/GG c Ha avviato le procedure esecutive in data 20AA/MM/GG. Sono state prese le misure seguenti: Lingua comune o traduzione d Ha iniziato ad applicare provvedimenti cautelari in data 20AA/MM/GG. Sono state prese le misure seguenti: Lingua comune o traduzione e Questa autorità adita chiede che le sia comunicato se le misure da essa prese (indicate sopra alle lettere c e/o d) abbiano interrotto o sospeso il termine per il recupero e, in caso affermativo, quale sia il nuovo termine. AA/MM/GG 8 Le procedure sono ancora in corso. Quando interverranno dei cambiamenti, questa autorità adita ne informerà l’autorità richiedente. AA/MM/GG 9 Questa autorità richiedente conferma che, in seguito all’azione di cui al punto 7, il termine è stato modificato. Il nuovo termine è indicato nel riquadro 8.
C In qualsiasi momento 10 Questa autorità adita informa l’autorità richiedente del fatto che: AA/MM/GG a il credito è stato interamente recuperato in data 20AA/MM/GG il seguente importo (indicato nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita) rappresenta il credito quale menzionato nella domanda:: di cui il seguente importo rappresenta gli interessi addebitati in base alle norme di legge dello Stato membro dell’autorità adita (a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE): AA/MM/GG b il credito è stato parzialmente recuperato in data 20AA/MM/GG per l’importo di (indicato nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita): di cui l’importo seguente rappresenta il credito quale menzionato nella domanda: di cui il seguente importo rappresenta gli interessi addebitati in base alle norme di legge dello Stato membro dell’autorità adita (a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE): Non prenderà ulteriori misure. Proseguirà la procedura di recupero. AA/MM/GG c sono stati adottati provvedimenti cautelari. (L’autorità adita è pregata di indicare il tipo di provvedimenti adottati: Lingua comune o traduzione) AA/MM/GG d è stato concordato il seguente pagamento rateale: AA/MM/GG 11 Questa autorità adita conferma che non è stato possibile recuperare il credito o parte di esso/non saranno adottati provvedimenti cautelari, e la pratica sarà chiusa in quanto: a1 La persona interessata è ignota a2 La persona interessata è nota, ma si è trasferita a: a3 La persona interessata è nota, ma si è trasferita e il nuovo indirizzo non è noto. b La persona interessata è deceduta in data AAAA/MM/GG c Il debitore/codebitore è insolvente. d Il debitore/codebitore è fallito ed è stata presentata domanda di ammissione del credito al passivo. Data della sentenza: 20AA/MM/GG — Data di chiusura del fallimento: 20AA/MM/GG e Il debitore/codebitore è fallito / non è possibile alcun recupero f Altro: Lingua comune o traduzione AA/MM/GG 12 Questa autorità richiedente conferma che la pratica è chiusa. AA/MM/GG 13 Questa autorità adita informa l’autorità richiedente del fatto che ha ricevuto notifica dell’avvio di un’azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo e che sospenderà le procedure esecutive. Inoltre, a ha adottato provvedimenti cautelari per garantire il recupero del credito in data 20AA/MM/GG b chiede all’autorità richiedente di indicarle se debba o no recuperare il credito c informa l’autorità richiedente che le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede non consentono il (proseguimento dell’azione di) recupero del credito fintantoché esso è oggetto di contestazione. AA/MM/GG 14 Questa autorità richiedente, essendo stata informata dell’avvio di un’azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, a chiede all’autorità adita di sospendere qualsiasi azione da essa intrapresa b chiede all’autorità adita di adottare provvedimenti cautelari per garantire il recupero del credito c chiede all’autorità adita di (continuare a) recuperare il credito.
AA/MM/GG 15 Questa autorità adita informa l’autorità richiedente del fatto che: a le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede non consentono l’azione richiesta: sopra, al punto 14, lettera b. sopra, al punto 14, lettera c b darà seguito alla richiesta di cui sopra, al punto 14, lettera a sopra, al punto 14, lettera b sopra, al punto 14, lettera c. AA/MM/GG 16 Questa autorità richiedente a modifica la domanda di recupero/provvedimenti cautelari come indicato nel riquadro 8 «Informazioni relative al credito/ai crediti», conformemente alla decisione relativa al credito contestato, emessa in data 20AA/MM/GG dall’organo competente in materia in quanto parte del credito è stata pagata direttamente all’autorità richiedente per un altro motivo: Lingua comune o traduzione. b chiede all’autorità adita di riprendere le procedure esecutive in quanto la contestazione non ha avuto esito favorevole per il debitore (decisione dell’organo competente in materia emessa in data 20AA/MM/GG). AA/MM/GG 17 Questa autorità richiedente ritira la presente domanda di recupero/provvedimenti cautelari in quanto: a l’importo è stato pagato direttamente all’autorità richiedente. b il termine per l’azione di recupero è scaduto. c il credito/i crediti è stato/sono stati annullato/i da un tribunale nazionale o da un organo amministrativo. d il titolo esecutivo è stato annullato. e altro motivo: Lingua comune o traduzione D Altro AA/MM/GG 18 Altro: Lingua comune o traduzione (Si prega di iniziare ciascun commento indicando la data)
8. INFORMAZIONI RELATIVE AL CREDITO/AI CREDITI credito/i iniziale/i oggetto di domanda di assistenza reciproca inviata in data 20AA/MM/GG. credito riveduto in base alla decisione di un organo amministrativo o di un tribunale emessa in data 20AA/MM/GG. credito riveduto in quanto in parte pagato direttamente all’autorità richiedente. Moneta dell’autorità richiedente (AA): Moneta dell’autorità adita (RA): Tasso di cambio utilizzato: Estremi del credito ( 1 ) Importo del capitale ( 2 ) ( 3 ) Importo delle sanzioni amministrative e delle ammende ( 2 ) ( 3 ) Importo degli interessi maturati fino alla data della domanda ( 2 ) ( 3 ) Importo delle spese fino alla data della domanda ( 2 ) ( 3 ) Importo complessivo del credito ( 2 ) ( 3 ) Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione Termine per la prescrizione Rif: Tipo: Nome: Periodo: Data di costituzione: 20AA/MM/GG Data di notifica: 20AA/MM/GG Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: 20AA/MM/GG 20AA/MM/GG Rif: Tipo: Nome: Periodo: Data di costituzione: 20AA/MM/GG Data di notifica: 20AA/MM/GG Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: 20AA/MM/GG 20AA/MM/GG Rif: Tipo: Nome: Periodo: Data di costituzione: 20AA/MM/GG Data di notifica: 20AA/MM/GG Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: 20AA/MM/GG 20AA/MM/GG Rif: Tipo: Nome: Periodo: Data di costituzione: 20AA/MM/GG Data di notifica: 20AA/MM/GG Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: Moneta AA: Moneta RA: 20AA/MM/GG 20AA/MM/GG Importo totale dei crediti: nella moneta dell’AA:… — nella moneta della RA: … — in EUR: … Altre informazioni: Lingua comune o traduzione ( 1 ) Per ciascun credito: numero di riferimento; tipo di credito [articolo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2008/55/CE]; nome dell’imposta in questione nello Stato membro dell’AA; il periodo coperto dal credito; data di costituzione del credito; data di notifica [articolo 7, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/55/CE]. ( 2 ) Gli importi dovrebbero essere indicati separatamente per ciascun credito. ( 3 ) Importi espressi nella moneta dello Stato membro dell’autorità richiedente e dello Stato membro dell’autorità adita.
Modello A per la comunicazione delle statistiche sul ricorso all’assistenza reciproca in materia di recupero — informazioni di carattere generale Domande di assistenza reciproca per il recupero di crediti ricevute e inviate da: nell’anno: Stato membro Domande di informazioni Domande di notifica Domande di recupero Domande inviate da: Domande inviate a: numero domande da: numero domande inviate a: numero domande da: numero domande inviate a: numero importo dei crediti in questione importo dei crediti recuperati per le domande presentate nell’anno ( 1 ) numero importo dei crediti in questione importo dei crediti recuperati per le domande presentate nell’anno ( 1 ) importo in EUR ( 2 ) anno importo in EUR ( 3 ) anno BE — België/Belgique BG — България (Bulgaria) CZ — Česká Republika DK — Danmark DE — Deutschland IE — Ireland EE — Eesti EL — Eλλάδα (Ellas) ES — España FR — France IT — Italia CY — Kύπρος (Kypros) LV — Latvija LT — Lietuva LU — Luxembourg HU — Magyarország MT — Malta NL — Nederland AT — Österreich PL — Polska PT — Portugal RO — România SI — Slovenija SK — Slovensko FI — Suomi/Finland SE — Sverige UK — United Kingdom Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 ) Si prega di ripartire gli importi totali recuperati in base all’anno della corrispondente domanda di recupero. ( 2 ) Effettivamente recuperato (sono esclusi gli importi oggetto di provvedimenti cautelari o di pagamento differito). ( 3 ) Questo importo comprende anche i debiti oggetto di una domanda di assistenza reciproca pagati direttamente dal debitore allo Stato membro richiedente.
Modello B per la comunicazione delle statistiche sul ricorso all’assistenza reciproca in materia di recupero — informazioni sul tipo di credito Domande di recupero inviate o ricevute da: nell’anno: Tipo di credito in questione Domande inviate Domande ricevute importo dei crediti in questione importo dei crediti recuperati ( 7 ) importo dei crediti in questione importo dei crediti recuperati ( 8 ) crediti di cui all’articolo 2, lettere a)-d), della direttiva 2008/55/CE ( 1 ) ( 6 ) crediti di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2008/55/CE ( 2 ) ( 6 ) crediti di cui all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/55/CE ( 3 ) ( 6 ) crediti di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2008/55/CE ( 4 ) ( 6 ) crediti di cui all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2008/55/CE ( 5 ) ( 6 ) Totale 0 0 0 0 ( 1 ) Prelievi agricoli e contributi zucchero, dazi all’importazione e all’export. ( 2 ) IVA ( 3 ) Accise ( 4 ) Imposte sul reddito e sul capitale ( 5 ) Imposte sui premi assicurativi ( 6 ) Compresi interessi, penali amministrative e ammende, e spese. ( 7 ) Questo importo comprende anche i debiti oggetto di una domanda di assistenza reciproca pagati direttamente dal debitore allo Stato membro richiedente. ( 8 ) Effettivamente recuperato (sono esclusi gli importi oggetto di provvedimenti cautelari o di pagamento differito).
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"title": "Regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure",
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"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d777740e-a5c3-4a26-ada4-59890a1a59d9.0012.02/DOC_1"
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{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1179/2008 der Kommission vom 28. November 2008 zur Festsetzung der Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2008/55/EG über die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen im Zusammenhang mit bestimmten Abgaben, Zöllen, Steuern und sonstigen Maßnahmen",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d777740e-a5c3-4a26-ada4-59890a1a59d9.0004.02/DOC_1"
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"adoptionDate": "2008-11-28",
"effectiveDate": "2009-01-01",
"expirationDate": "2011-12-31",
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"content": {
"celex": "32008R1179",
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