32008R1189•Regolamento (CE) n. 1189/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008 , recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti baby beef originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro
32008R1189Regulation1 gen 2009
del 25 novembre 2008
recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 2 prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e di 9 975 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia e del Kosovo 3 .
(2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione 4 , l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione 5 e l'accordo interinale con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 6 , fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650 e 800 tonnellate.
(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia 7 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 8 prevedono la fissazione di norme dettagliate per l'applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef».
(4) A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina e per i territori doganali della Serbia e del Kosovo alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura rispettivamente nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.
(5) È opportuno che i contingenti siano gestiti per mezzo di titoli di importazione. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 9 e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine 10 , fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento.
(6) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 11 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle notifiche degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento.
(7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2009 sono aperti i seguenti contingenti tariffari: a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia; b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina; c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; d) 9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo; e) 800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro. I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199. Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui a codici NC sotto elencati, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro: — ex 0102 90 51 , ex 0102 90 59 , ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79 , — ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20 , — ex 0201 20 30 , — ex 0201 20 50 .
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.
1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente: a) indica a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato; b) si accerta che i titoli di importazione relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno.
3. L'autorità competente può rilasciare titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. I titoli sono rilasciati immediatamente dopo tale verifica.
1. Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro.
2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o i territori doganali esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore. Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.
3. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritti a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello con penna a inchiostro nero. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m 2 . L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.
4. Ogni certificato è individuato da un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale emittente. Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.
5. Il certificato è valido solo se correttamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
6. Il certificato si considera correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.
1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II: a) è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato; b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati; c) si impegna a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.
2. La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.
Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 28 febbraio 2010, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; b) entro il 30 aprile 2010, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 30 aprile 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.
3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1 .
3 Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4 GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1 .
5 GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1 .
6 GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1 .
7 GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1 .
8 GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16 .
9 GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .
10 GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10 .
11 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1
| — | in bulgaro | : | «Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1189/2008) |
|---|---|---|---|
| — | in spagnolo | : | «Baby beef» [Reglamento (CE) n o 1189/2008] |
| — | in ceco | : | «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1189/2008) |
| — | in danese | : | «Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1189/2008) |
| — | in tedesco | : | «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1189/2008) |
| — | in estone | : | «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1189/2008) |
| — | in greco | : | «Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2008] |
| — | in inglese | : | «Baby beef» (Regulation (EC) No 1189/2008) |
| — | in francese | : | «Baby beef» [Règlement (CE) n o 1189/2008] |
| — | in italiano | : | «Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1189/2008] |
| — | in lettone | : | «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1189/2008) |
| — | in lituano | : | «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1189/2008) |
| — | in ungherese | : | «Baby beef» (1189/2008/EK rendelet) |
| — | in maltese | : | «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1189/2008) |
| — | in olandese | : | «Baby beef» (Verordening (EG) nr 1189/2008) |
| — | in polacco | : | «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1189/2008) |
| — | in portoghese | : | «Baby beef» [Regulamento (CE) n. o 1189/2008] |
| — | in rumeno | : | «Baby beef» [Regulamentul (CE) nr. 1189/2008] |
| — | in slovacco | : | «Baby beef» [Nariadenie (ES) č. 1189/2008] |
| — | in sloveno | : | «Baby beef» (Uredba (ES) št. 1189/2008) |
| — | in finlandese | : | «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1189/2008) |
| — | in svedese | : | «Baby beef» (Förordning (EG) nr 1189/2008) |
Organismi emittenti:
— Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia.
— Bosnia-Erzegovina:
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje
— Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro
— territorio doganale della Serbia 1 : « Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia ».
— Customs territory of Kosovo:
1 Escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE CROAZIA 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marche, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e associazione contenuto nella decisione 2005/40/CE (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma)
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE BOSNIA-ERZEGOVINA 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marche, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma)
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marche, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'Accordo di stabilizzazione e associazione contenuto nella decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma)
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE SERBIA ( 1 ) 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marche, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma) ( 1 ) Escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE MONTENEGRO 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nella Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo interinale contenuto nella decisione 2007/855/CE del Consiglio (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma)
1. Mittente (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE KOSOVO ( 1 ) 2. Destinatario (nome e indirizzo completo) CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1189/2008] NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso vanno compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero. 3. Marche, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci 4. Codice della nomenclatura combinata 5. Peso lordo (kg) 6. Peso netto (kg) 7. Peso netto (kg) (in lettere) 8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal territorio doganale del Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1). 9. Organismo emittente abilitato Luogo: … Data: … (Timbro dell’organismo emittente) (firma) ( 1 ) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 1189/2008
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008
Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione
Dal: … al: …
| Numero d'ordine | Categoria o categorie di prodotti 1 | Quantitativo (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
|---|---|---|
| 09.4503 | ||
| 09.4504 | ||
| 09.4505 | ||
| 09.4198 | ||
| 09.4199 |
1 Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 1189/2008
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008
Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati
Dal: … al: …
| Numero d'ordine | Categoria o categorie di prodotti 1 | Quantitativo non utilizzato (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
|---|---|---|
| 09.4503 | ||
| 09.4504 | ||
| 09.4505 | ||
| 09.4198 | ||
| 09.4199 |
1 Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 1189/2008
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1189/2008
Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:
Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)
| Numero d'ordine | Categoria o categorie di prodotti 1 | Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
|---|---|---|
| 09.4503 | ||
| 09.4504 | ||
| 09.4505 | ||
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| 09.4199 |
1 Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
{
"legislation": {
"id": "32008r1189",
"hash": "5ef748d91d3bfcbdecdb145ffb78a82bc379f8a90855663e47ff927229079439",
"celex": "32008R1189",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 1189/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 établissant pour l'année 2009 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cd7a12ca-f321-4073-a6ea-9360338b2c65.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1189/2008 of 25 November 2008 laying down detailed rules for the application in 2009 of the import tariff quotas for baby beef products originating in Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Kosovo and Montenegro",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cd7a12ca-f321-4073-a6ea-9360338b2c65.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1189/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008 , recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti baby beef originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cd7a12ca-f321-4073-a6ea-9360338b2c65.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1189/2008 der Kommission vom 25. November 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Anwendung der Einfuhrzollkontingente für Baby-Beef-Erzeugnisse mit Ursprung in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Serbien, dem Kosovo und Montenegro im Jahr 2009",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cd7a12ca-f321-4073-a6ea-9360338b2c65.0004.02/DOC_1"
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],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:15:25.406Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1189",
"adoptionDate": "2008-11-25",
"effectiveDate": "2009-01-01",
"expirationDate": "2011-11-08",
"lastAmendmentDate": null
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"content": {
"celex": "32008R1189",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cd7a12ca-f321-4073-a6ea-9360338b2c65.0012.02/DOC_1",
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