del 28 novembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità 2 , prevede la possibilità di derogare all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 3 . Tale articolo istituisce un regime generale di gestione delle entrate e delle uscite all’interno della flotta.
(2) L’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 639/2004 fissa il periodo di validità della deroga al regime di entrata/uscita per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo. Detto periodo è stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2007 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2008 a seguito dell’accordo politico sul Fondo europeo per la pesca raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006.
(3) L’atto della Commissione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere aiuti di Stato è stato adottato più tardi del previsto. Poiché i cantieri navali interessati hanno una capacità limitata, risulta impossibile dare piena attuazione all’accordo politico raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006 entro il termine del 31 dicembre 2008.
(4) È quindi opportuno prorogare fino al 2011 il termine per la deroga fissato all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 639/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:
- l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Relazione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2012.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER
1 Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9 .
3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .