dell'8 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 1 , in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
(2) La decisione 2008/922/PESC 2 modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC 3 aggiungendo 11 persone e togliendone una. Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1 .
2 Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66 .
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
(1) Dopo il numero 168 dell'elenco, sono aggiunte le persone fisiche seguenti:
(2) La seguente persona fisica è tolta dall'elenco: