dell'8 dicembre 2008
che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Le strutture e i sistemi di produzione nella Comunità sono molto diversi. Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita, con decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole 2 , una classificazione adeguata e omogenea delle aziende agricole per dimensione economica e per orientamento tecnico-economico.
(2) La tipologia comunitaria deve essere strutturata in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione delle aziende.
(3) Considerata l'importanza crescente nel reddito degli agricoltori delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è necessario inserire nella tipologia comunitaria una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza delle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all'azienda.
(4) Per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 79/65/CEE, occorre definire le modalità di applicazione della tipologia comunitaria. Essa deve inoltre essere applicata alle aziende contabili utilizzando i dati raccolti tramite la rete comunitaria d'informazione contabile agricola (RICA).
(5) Ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio 3 , le indagini campionarie sulla struttura delle aziende agricole devono essere statisticamente rappresentative del tipo e delle dimensioni delle aziende agricole in conformità alla tipologia comunitaria. È pertanto opportuno che la tipologia comunitaria sia applicata anche alle aziende i cui dati sono raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
(6) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico che resti sempre positivo. È pertanto opportuno utilizzare la produzione standard. La produzione standard deve essere stabilita per prodotto. L'elenco dei prodotti per i quali occorre calcolare le produzioni standard deve essere armonizzato con l'elenco delle attività produttive utilizzato nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole in conformità del regolamento (CE) n. 1166/2008. Per consentire l'applicazione della tipologia alle aziende della RICA è necessario redigere una tavola di concordanza fra le attività produttive delle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale RICA.
(7) Le produzioni standard sono basate su valori medi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale; esse, tuttavia, devono essere attualizzate periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. È opportuno che la frequenza dell'attualizzazione sia connessa agli anni di esecuzione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole.
(8) Ai fini dell'elaborazione del piano di selezione delle aziende contabili da inserire nell'ambito della RICA 2010 occorre prevedere che la tipologia definita nel presente regolamento sia già utilizzata nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 2007. Inoltre, per assicurare la comparabilità delle analisi relative alla situazione delle aziende agricole classificate secondo tale tipologia, è necessario prevedere che essa sia utilizzata nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e della RICA anteriormente al 2010. Occorre pertanto stabilire una deroga, a condizione che le produzioni standard siano calcolate per il periodo di riferimento 2004.
(9) Le produzioni standard e i dati necessari al loro calcolo devono essere trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 6 del regolamento 79/65/CEE. Occorre prevedere che l'organo di collegamento possa comunicare i dati pertinenti direttamente alla Commissione, tramite il sistema d'informazione da essa stabilito. È inoltre necessario disporre che questo sistema consenta lo scambio elettronico dei dati richiesti sulla base dei modelli che il sistema mette a disposizione dell'organo di collegamento. È inoltre opportuno stabilire l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri, tramite il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, in merito alle condizioni generali di attuazione del sistema informatico.
(10) A fini di chiarezza e tenuto conto del fatto che la tipologia comunitaria è una misura di applicazione generale, e non rivolta a destinatari specifici, è opportuno sostituire la decisione 85/377/CEE con un regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce la «tipologia comunitaria delle aziende agricole», di seguito «tipologia», consistente in una classificazione uniforme delle aziende della Comunità fondata sull'orientamento tecnico-economico, sulla dimensione economica e sulla rilevanza delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.
2. La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe d'orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e della rete d'informazione contabile agricola della Comunità.
Articolo 2
Orientamento tecnico-economico
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l’«orientamento tecnico-economico» (OTE) di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. La produzione standard è definita all'articolo 5.
2. A seconda del livello di precisione dell'orientamento tecnico-economico si distinguono: a) classi di OTE generali; b) classi di OTE principali; c) classi di OTE particolari. Lo schema di classificazione per OTE figura nell'allegato I.
Articolo 3
Dimensione economica dell'azienda
La dimensione economica dell'azienda viene definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro. Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda e le classi di dimensione economica figurano nell'allegato II.
Articolo 4
Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda
L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione finale dell'azienda. Il rapporto è espresso sotto forma di fascia percentuale. Le fasce percentuali sono indicate nell'allegato III, parte C.
La produzione finale nonché la definizione e il metodo di stima del rapporto sono indicati nell'allegato III, parti A e B.
Articolo 5
Produzione standard e produzione standard totale
1. Ai fini del presente regolamento, per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda. La produzione standard è determinata per ciascuna regione di cui all'allegato IV del presente regolamento e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008. Il metodo di calcolo delle produzioni standard di ciascuna attività produttiva e le procedure di raccolta dei dati corrispondenti sono illustrati nell'allegato IV del presente regolamento.
2. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.
3. Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole per l'anno N, per «periodo di riferimento» si intende l'anno N-3, che comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1. Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cinque anni di cui al primo comma. Esse sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole. Il primo periodo di riferimento per il quale è calcolata la produzione standard corrisponde al 2007, che comprende gli anni civili 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 o le campagne agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri calcolano le produzioni standard per il periodo di riferimento 2004 in relazione alle attività produttive elencate nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2007 in conformità del regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione 4 . In tal caso il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2003, 2004 e 2005 o le campagne agricole 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
Articolo 6
Trasmissione alla Commissione
1. Le produzioni standard e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 6 del regolamento 79/65/CEE o dall'organo a cui tale funzione è stata delegata.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le produzioni standard per il periodo di riferimento dell'anno N e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, anteriormente al 31 dicembre dell'anno N+3 o, se necessario, entro un termine stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola. Le produzioni standard relative al periodo di riferimento 2004 sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2008.
3. Per l'invio delle produzioni standard e dei dati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) che permettono gli scambi elettronici di documenti e informazioni tra quest'ultima e gli Stati membri.
4. La forma e il contenuto dei documenti richiesti per la trasmissione sono stabiliti dalla Commissione sulla base di modelli o questionari messi a disposizione tramite i sistemi di cui al paragrafo 3. Le disposizioni relative agli attributi dei dati di cui al paragrafo 1 sono definite in sede di comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola.
Articolo 7
Abrogazione
1. La decisione 85/377/CEE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi per la classificazione delle aziende della rete di informazione contabile agricola fino all'esercizio 2009 compreso e per la classificazione delle aziende interessate dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole di cui al regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio 5 fino all'indagine 2007 compresa.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2010 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2010 per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65 .
2 GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1 .
3 GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14 .
4 GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3 .
5 GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1 .
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO (OTE)
A. SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE
Aziende specializzate — Produzioni vegetali
Aziende specializzate — Produzione animale
Aziende miste
B. TAVOLA DI CONCORDANZA E CODICI DI RAGGRUPPAMENTO
I. Corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)
II. Codici che raggruppano varie attività produttive incluse nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2010, 2013 e 2016
C. CARATTERISTICHE DELLE CLASSI
Per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico si prendono in considerazione i due elementi seguenti:
a) la natura delle attività produttive interessate Le attività produttive si riferiscono all'elenco delle attività produttive censite nel quadro delle indagini sulle strutture delle aziende agricole del 2010, 2013 e 2016: esse sono designate con i rispettivi codici che figurano nella tavola di concordanza della parte B.I del presente allegato o con un codice che raggruppa diverse delle suddette attività produttive, come indicato nella parte B.II del presente allegato 2 .
b) il limite inferiore e/o il limite superiore corrispondente al limite (o ai limiti) di classe Salvo indicazione contraria, detti limiti sono espressi in frazioni della produzione standard totale dell'azienda.
Aziende specializzate — Produzioni vegetali
Aziende specializzate — Produzione animale
Aziende miste
Aziende non classificate
1 GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18 .
2 Le attività produttive 2.01.05 (piante sarchiate da foraggio), 2.01.09 (piante raccolte verdi), 2.01.12.01 (terreni a riposo senza aiuti finanziari), 2.01.12.02 (terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente), 2.02 (orti familiari), 2.03.01 (prati e pascoli, esclusi i pascoli magri), 2.03.02 (pascoli magri), 2.03.03 (prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari), 3.02.01 (bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine), 3.03.01.99 (altri ovini), 3.03.02.99 (altri caprini) e 3.04.01 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg), vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (cfr. punto 5 dell'allegato IV).
DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE
A. DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA
La dimensione economica di un'azienda è misurata come la produzione standard totale dell'azienda espressa in euro.
B. CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE
Le aziende agricole sono classificate per classi di dimensione, i cui limiti figurano in appresso.
In base alle norme di applicazione stabilite nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, le classi IV e V, VIII e IX, X e XI, da XII a XIV o da X a XIV possono essere raggruppate.
In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 79/65/CEE, gli Stati membri devono fissare, per il campo d'osservazione della rete d'informazione contabile agricola, una soglia di dimensione economica delle aziende che corrisponda ai limiti delle classi di dimensione sopraindicati.
ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA
A. DEFINIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA
Le attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma distinte dalle sue attività agricole, comprendono tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa. Si tratta di attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o dei suoi prodotti.
B. STIMA DELL'IMPORTANZA DELLE ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA
La parte delle AAL direttamente collegate all'azienda nella produzione finale della stessa è stimata come la parte delle AAL direttamente collegate al fatturato dell'azienda nel fatturato complessivo della stessa (compresi i pagamenti diretti) come segue:
C. CLASSI DI IMPORTANZA DELLE AAL DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA
Le aziende sono classificate in classi in funzione dell'importanza delle AAL direttamente collegate all'azienda rispetto alla produzione finale secondo i limiti indicati di seguito:
PRODUZIONI STANDARD (PS)
1. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DELLE PS
a) Per produzione di una attività produttiva agricola si intende il valore monetario della produzione agricola lorda «franco azienda».
Per produzione standard (PS) si intende il valore della produzione corrispondente alla situazione media di una determinata regione per ciascuna attività produttiva agricola.
b) La produzione è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari).
Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il prezzo «franco azienda». Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.
c) Periodo di produzione
Le PS corrispondono a un periodo produttivo di 12 mesi (anno civile o campagna agricola).
Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a 12 mesi si calcola una PS corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).
d) Dati di base e periodo di riferimento
Le PS vengono calcolate per mezzo degli elementi indicati alla lettera b). A tale scopo i dati di base vengono rilevati negli Stati membri per un periodo di riferimento comprendente cinque anni civili o cinque campagne agricole consecutivi. Il periodo di riferimento è lo stesso per tutti gli Stati membri ed è fissato dalla Commissione. Ad esempio, le PS corrispondenti al periodo di riferimento «2007» comprendono gli anni civili 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 o le campagne agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
e) Unità
- Unità fisiche
a) Le PS per le attività produttive vegetali sono determinate in base alla superficie espressa in ettari. Tuttavia, per la coltivazione dei funghi la PS viene calcolata in base alla produzione lorda dell'insieme dei raccolti successivi annui ed è espressa per 100 m 2 di superficie degli strati. Ai fini del loro utilizzo nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola le PS così determinate sono divise per il numero di raccolti successivi annui comunicato dagli Stati membri.
b) Le PS per le attività produttive animali sono determinate per capo di bestiame, fatta eccezione per i volatili, per i quali sono determinate per ogni 100 capi, e per le api, per le quali vengono determinate per alveare.
- Unità monetarie e arrotondamento
Gli elementi di base per il calcolo delle PS e le PS medesime sono espressi in euro. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria le PS sono convertite in euro applicando i tassi di cambio medi per il periodo di riferimento di cui al punto 1, lettera d), del presente allegato. Detti tassi sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
Se necessario, le PS possono essere arrotondate al più vicino multiplo di 5 EUR.
2. DISAGGREGAZIONE DELLE PS
a) Secondo le attività produttive vegetali e animali
Le PS vengono determinate per tutte le attività produttive agricole corrispondenti alle rubriche che figurano nelle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e in base a quanto fissato da tali indagini.
b) Secondo criteri geografici
— Le PS sono calcolate almeno sulla base di unità geografiche compatibili con quelle utilizzate per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e per la rete d'informazione contabile agricola. Le zone svantaggiate o di montagna non sono considerate unità geografiche.
— Per le attività produttive che non sono praticate nella regione interessata non viene calcolata alcuna PS.
3. RILEVAMENTO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PS
a) I dati di base necessari per determinare le PS sono rinnovati almeno ogni volta che un'indagine sulla struttura delle aziende agricole è effettuata sotto forma di censimento.
4. ESECUZIONE
Gli Stati membri provvedono a raccogliere i dati di base necessari per il calcolo delle PS, a calcolare le medesime e a convertirle in euro nonché a rilevare i dati necessari per l'eventuale applicazione del metodo di attualizzazione, in conformità delle disposizioni del presente allegato.
5. CASI PARTICOLARI
Modalità particolari per il calcolo delle PS relative a determinati tipi di attività produttive sono fissate come segue.
a) Terreni a riposo senza aiuti finanziari
Nel calcolo della PS totale dell'azienda si tiene conto della PS relativa ai terreni a riposo senza aiuti finanziari solo quando l'azienda presenta altre PS positive.
b) Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente, e prati e pascoli permanenti, non più utilizzati a scopi produttivi, ammissibili al pagamento di aiuti
Dato che i prodotti dei terreni non sfruttati economicamente che beneficiano di aiuti sono limitati ai pagamenti diretti, le relative PS sono considerate pari a zero.
c) Orti familiari
Dato che i prodotti degli orti familiari sono generalmente destinati al consumo familiare e non alla vendita, le relative PS sono considerate pari a zero.
d) Patrimonio zootecnico
Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, le attività produttive sono suddivise per categoria di età. La produzione corrisponde al valore della crescita dell'animale nel periodo trascorso nella categoria. In altri termini, esso corrisponde alla differenza tra il valore dell'animale quando lascia la categoria e il suo valore quando entra nella stessa (definito anche valore di sostituzione).
e) Bovini di meno di un anno, maschi e femmine
Le PS determinate per i bovini di meno di un anno sono prese in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se il numero di detti bovini nell'azienda è superiore al numero di vacche. In tal caso sono prese in considerazione solo le PS relative al numero eccedente di bovini di meno di un anno.
f) Altri ovini e altri caprini
La PS determinata per gli altri ovini è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene pecore da riproduzione.
La PS determinata per gli altri caprini è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre da riproduzione.
g) Lattonzoli
La PS determinata per i lattonzoli è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene scrofe riproduttrici.
h) Foraggio
Se nell'azienda non sono presenti erbivori (ossia equini, bovini, ovini o caprini), il foraggio (ossia piante sarchiate, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi parte della produzione dei seminativi.
Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato destinato alla loro alimentazione e quindi parte della produzione di erbivori e foraggio.
Tavola di concordanza