32008R1286•Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India
32008R1286Regulation20 dic 2008
del 16 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
I. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE
(1) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 2 , un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»).
(2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 3 , ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20 . L’aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.
(3) Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 4 , il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell’India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l’aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.
(4) Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all’esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell’aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.
II. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE
(5) A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.
(6) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal governo indiano e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un riesame conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base limitatamente al livello di sovvenzioni delle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’India. A seguito della consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 («avviso di apertura») un riesame intermedio parziale d’ufficio del regolamento (CE) n. 193/2007.
(7) Obiettivo dell’inchiesta in vista del riesame intermedio parziale è quello di valutare se sia necessario continuare, abolire o modificare le misure in vigore applicabili alle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i regimi di sovvenzione modificati, ove elementi di prova sufficienti siano stati presentati conformemente alle disposizioni pertinenti dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati cui darà luogo, il riesame intermedio parziale valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all’inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.
III. PERIODO DELL’INCHIESTA
(8) L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).
IV. PARTI INTERESSATE DALL’INCHIESTA
(9) La Commissione ha ufficialmente informato il governo indiano e i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta precedente menzionati nel regolamento (CE) n. 193/2007 in quanto beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzione presumibilmente modificati e che figurano nell’allegato dell’avviso di apertura, come pure i produttori comunitari, dell’apertura dell’inchiesta in previsione di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
(10) Tenuto conto del numero di parti interessate a tale riesame, è stato previsto di utilizzare tecniche di campionamento nell’ambito dell’inchiesta sulle sovvenzioni, conformemente all’articolo 27 del regolamento di base.
(11) Due produttori esportatori si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto necessario ricorrere al campionamento. Uno dei due produttori esportatori che avevano presentato un formulario di campionamento ha in seguito comunicato alla Commissione che non intendeva compilare un questionario completo e fornire i dati necessari al fine dell’inchiesta.
(12) La Commissione ha quindi inviato e ricevuto risposta al questionario soltanto da un produttore esportatore ammesso al riesame, cioè la Pearl Engineering Polymers Ltd (la «società»). Un questionario è stato inoltre trasmesso al governo indiano. Risposte sono state inviate tanto dalla società quanto dal governo indiano.
(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
governo dell’India ministero del Commercio, Nuova Delhi;
produttori esportatori indiani Pearl Engineering Polymers Ltd, Nuova Delhi.
V. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E COMMENTI SULLA PROCEDURA
(14) Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si prevedeva di proporre una modifica dell’aliquota di dazio applicabile all’unico produttore indiano che ha cooperato e all’esportatore produttore indiano che non ha cooperato e che era anch’egli citato nell’allegato dell’avviso di apertura, nonché dell’intenzione di mantenere le misure esistenti per tutte le altre società che non avevano cooperato al presente riesame intermedio parziale. È stato consentito un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.
B. PRODOTTO IN ESAME
(15) Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto di cui al regolamento (CE) n. 193/2007, vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario del paese interessato. Esso è attualmente classificabile nel codice NC 3907 60 20 .
C. SOVVENZIONI
I. INTRODUZIONE
(16) In base alle informazioni trasmesse dal governo indiano e dall’unico produttore esportatore che ha cooperato, nonché alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:
a) regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS) (in precedenza noto come regime di licenze preventive — Advance Licence Scheme);
b) regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);
c) sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);
d) regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES);
e) regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS);
f) regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS).
(17) I regimi a), b), c), e) ed f) si fondano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992)» (legge sul commercio estero — Sviluppo e regolamentazione, n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge del 1992 autorizza il governo indiano a pubblicare documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Un documento di politica in materia di esportazione e importazione, pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione, è «EXIM-policy 04-09» (Piano quinquennale relativo al periodo 1 o settembre 2004-31 marzo 2009). Le autorità indiane hanno inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche import-export 04-09, pubblicandole nel manuale di procedura — 1 o settembre 2004-31 marzo 2009 (manuale di procedura 04-09), vol. 1. Anche il manuale è aggiornato regolarmente.
(18) Le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui al punto d) si basano sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
(19) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha invitato il governo indiano a proseguire le consultazioni in merito sia ai regimi modificati sia a quelli invariati al fine di chiarire la situazione relativa a tali regimi e giungere a una soluzione concordata. Dopo la consultazione relativa a tali regimi, conclusasi senza una soluzione concordata, la Commissione ha incluso i regimi in questione nell’inchiesta sulle sovvenzioni.
(20) Una parte interessata, in rappresentanza dell’industria comunitaria, ha affermato che gli esportatori indiani continuavano a beneficiare di un certo numero di altri regimi e di sovvenzioni. Peraltro da tali informazioni non è emerso alcun elemento di prova definitivo che abbia dimostrato che tali regimi erano utilizzati dal produttore esportatore che ha cooperato. Di conseguenza tali questioni non sono state trattate oltre ai fini del presente procedimento specifico.
II. REGIMI SPECIFICI
1. Regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS)
a) Base giuridica
(21) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche import-export 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura 04-09, vol. I. Questo regime era chiamato Advance Licence Scheme nella precedente inchiesta di riesame che ha portato all’istituzione, a seguito del regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore.
b) Ammissibilità
(22) L’AAS consiste in sei sottoregimi diversi, descritti più dettagliatamente al considerando 23, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS per le «esportazioni presunte» i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 04-09, per esempio i fornitori delle unità orientate all’esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order (ARO) e della back to back inland letter of credit.
c) Attuazione pratica
(23) Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:
i) esportazioni fisiche : è il sottoregime principale e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che il prodotto da esportare deve uscire dal territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nella licenza;
ii) fabbisogno annuo : questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;
iii) forniture intermedie : questo regime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito;
iv) esportazioni presunte : questo regime permette ad un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f), g), i) e j), delle politiche import-export 04-09. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (SEZ);
v) ARO : il titolare AAS che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In casi del genere le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore locale all’atto della consegna dei fattori produttivi in questione. La girata dell’ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (regime di autorizzazioni preventive per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il regime degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;
vi) back to back inland letter of credit : anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali ad un titolare di autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l’autorizzazione per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).
(24) Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, l’esportatore che ha collaborato ha ottenuto, per quanto riguarda il prodotto in esame, vantaggi relativi a due sottoregimi, ovvero i) AAS per esportazioni fisiche e iv) AAS per esportazioni presunte. Non è quindi necessario valutare la compensabilità dei sottoregimi restanti.
(25) A seguito dell’istituzione, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il governo indiano ha modificato il sistema di verifica applicabile alle AAS. In termini concreti, ai fini della verifica da parte delle autorità indiane, un titolare di autorizzazione preventiva è legalmente obbligato a tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo di beni importati esenti da dazio/acquistati in ambito locale» in un formato specifico (capitoli 4.26, 4.30 e appendice 23 del manuale di procedura 04-09, vol. I), ossia un vero e proprio registro del consumo. Quest’ultimo deve essere verificato da un contabile esterno iscritto all’albo professionale che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le registrazioni pertinenti sono stati esaminati e che le informazioni fornite a titolo dell’appendice 23 sono veritiere ed esatte. Tuttavia le suddette disposizioni si applicano solamente alle autorizzazioni preventive rilasciate a decorrere dal 13 maggio 2005. Per tutte le autorizzazioni preventive o licenze preventive rilasciate prima di tale data, i titolari devono seguire le disposizioni di verifica precedentemente applicabili, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze nel formato specificato dell’appendice 18 (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura 02-07, vol. I).
(26) Per quanto riguarda i sottoregimi utilizzati durante il PIR dall’unico produttore esportatore che ha cooperato ossia le esportazioni fisiche e le esportazioni presunte, tanto l’autorizzazione di importazione quanto l’obbligo di esportazione sono fissati in volume e valore dal governo indiano e sono documentati nell’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni sono trascritte sull’autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura 04-09, vol. II.
(27) In merito occorre notare che le SION sono regolarmente rivedute. Poiché l’unico esportatore che ha cooperato ha utilizzato licenze rilasciate in date diverse, sono state applicate SION diverse da tale società nel corso del PIR.
(28) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna).
(29) Dall’inchiesta ai fini del riesame si evince che, anche se il produttore esportatore che ha cooperato ha potuto dimostrare il consumo totale delle materie prime, non esiste alcun registro per il consumo effettivo del prodotto interessato. Si è soltanto presunto che il consumo fosse conforme alle SION. Non è stato quindi possibile determinare se le esigenze in materia di SION, stipulate nelle autorizzazioni/licenze specifiche, relativamente ai fattori produttivi esenti da dazi sono state in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione.
(30) Inoltre, dall’inchiesta ai fini del riesame è emerso che le materie prime sono state importate a titolo di tre diverse autorizzazioni/licenze e di diverse SION e che in seguito sono state mescolate e incorporate fisicamente nel processo di produzione dello stesso prodotto esportato. Il fatto che vi siano tre diverse SION con norme di consumo diverse per ognuna delle materie prime mette in luce il problema di determinare il consumo effettivo dell’esportatore che ha cooperato. In merito, è chiaro che un registro del consumo effettivo è un’esigenza fondamentale per verificare se i fattori produttivi esenti da dazio siano superiori a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione.
(31) L’inchiesta ai fini del riesame ha inoltre dimostrato che le esigenze di verifica stipulate dalle autorità indiane non venivano rispettate o addirittura non venivano testate nella pratica. Per quanto riguarda le licenze preventive rilasciate prima del 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte (cioè appendice 18) non sono stati inviati alle autorità competenti né quindi controllati dal governo indiano. Quanto alle autorizzazioni preventive rilasciate dopo il 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte sono richiesti, ma il governo indiano non ha ancora verificato la conformità di tali registri alle prescrizioni del documento di politica import-export. In particolare, i registri sono stati verificati da contabili esterni iscritti all’albo professionale, come richiesto dalla legislazione indiana di cui al considerando 25 ma non esistevano dati tenuti né dalla società né dal contabile iscritto all’albo professionale circa le modalità del processo di certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile né altro materiale giustificativo della revisione effettuata, nessuna informazione sulla metodologia utilizzata e le esigenze specifiche necessarie a un lavoro tanto scrupoloso che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione, sulle esigenze dei documenti di politica import-export e delle procedure contabili. Tenuto conto di tale situazione, si ritiene che l’esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare che le disposizioni pertinenti in materia di politica import-export sono state rispettate.
d) Commenti sulle informazioni comunicate
(32) L’esportatore che ha cooperato ha contestato i risultati di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le conclusioni circa il contabile esterno di cui al considerando 31. In proposito è stato affermato che non esiste alcuna disposizione giuridica a livello nazionale o internazionale che richieda a una società sottoposta ad audit di conservare informazioni circa le modalità di esecuzione dell’audit stesso. Al contrario, la legislazione indiana stipula che i documenti di lavoro sono di proprietà del revisore contabile. In tali circostanze e visto che non era stato richiesto preventivamente, prima della visita di verifica, alcun incontro con il contabile esterno, il fatto che la società sottoposta ad audit non era in possesso di tali documenti giustificativi al momento della visita non doveva costituire un fattore sfavorevole. Inoltre, è stato dichiarato che il regolamento di base non autorizza, in alcun caso, i servizi della Commissione a verificare documenti custoditi al di fuori della società sotto inchiesta, come nel caso di un contabile indipendente. Si è anche affermato che il consumo attuale dell’unico produttore che ha cooperato è stato superiore alle norme SION e che non esisteva alcun motivo per una restituzione dei dazi eccessiva.
(33) In merito si rammenta che il processo di verifica eseguito dal contabile esterno e il rilascio del relativo certificato formano parte del sistema di verifica introdotto dal governo indiano nella sua politica import-export. A tal fine la politica in questione ha introdotto il contabile esterno come un operatore nell’applicazione del sistema e la Commissione doveva esaminare se il suddetto sistema di verifica venisse effettivamente applicato. Il fatto che la società non ha potuto dimostrare che né essa stessa né il responsabile designato detengono registrazioni in merito ai controlli effettuati al fine di rilasciare il certificato contemplato dalla politica import-export, dimostra che la società non era in grado di provare il rispetto delle relative disposizioni della politica import-export. Quanto all’affermazione della società che non esistevano in alcun caso restituzioni dei dazi eccessive, si rammenta che la situazione attuale riscontrata in loco (cioè combinazione di fattori produttivi e di prodotti prodotti, utilizzo di norme SION diverse, mancanza dei registri di consumo effettivo come previsto dalla politica import-export), e in attesa del completamento delle fasi finali di verifica necessarie da parte del governo indiano, ha dimostrato l’impossibilità di calcolare il consumo effettivo e la conseguente restituzione dei dazi eccessiva per autorizzazione/licenza e norma SION.
e) Conclusioni
(34) L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta.
(35) Inoltre, i regimi AAS «esportazioni fisiche» e AAS «esportazioni presunte» dipendono chiaramente di diritto dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell’AAS, avere diritto ad alcun vantaggio.
(36) Nessuno dei due sottoregimi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme enunciate nell’allegato I, punto i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le stesse SION non possono essere considerate un sistema di verifica del consumo reale, in quanto i fattori produttivi esenti da dazio a titolo di autorizzazioni/licenze con risultati SION diversi sono mescolati nello stesso processo di produzione per un prodotto esportato. Questo tipo di processo non consente al governo indiano di verificare con sufficiente precisione i quantitativi di fattori produttivi consumati nella produzione e all’esportazione e nell’ambito di quale punto di riferimento SION occorra raffrontarli. Inoltre il governo indiano non ha esercitato, o non ha ancora terminato di farlo, alcun controllo efficace in base a un registro del consumo reale correttamente tenuto. Inoltre, le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, normalmente richiesto ove il meccanismo o la procedura di effettiva verifica non esista (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre si ricorda che la società in questione non disponeva di un registro dei consumi in grado di consentire una verifica del consumo reale di materie prime per tipo di prodotto. Di conseguenza, anche in presenza di un efficace sistema di controllo, sarebbe stato impossibile al governo indiano verificare i fattori produttivi consumati nella produzione di un prodotto esportato. Infine, l’intervento di contabili iscritti all’albo professionale nel processo di verifica non ha comportato il miglioramento del sistema di verifica in quanto non esiste alcuna norma particolareggiata sulle modalità di esecuzione delle mansioni affidate agli esperti contabili, mentre le informazioni presentate nel corso dell’inchiesta non potevano garantire il rispetto delle norme summenzionate definite nel regolamento di base.
(37) I due sottoregimi risultano quindi compensabili.
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(38) In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione dei fattori produttivi. In merito occorre notare che il regolamento di base non prevede soltanto compensazioni per le restituzioni dei dazi eccessive. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni eccessive. Come previsto dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.
(39) L’importo della sovvenzione di cui ha beneficiato l’esportatore che ha utilizzato le AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro dei due sottoregimi utilizzati per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (nominatore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
(40) L’aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l’unico produttore che ha cooperato ammonta al 12,8 %.
2. Regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS)
a) Base giuridica
(41) La descrizione dettagliata del regime si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 4 del manuale di procedura 04-09, vol. I.
(42) Si è constatato che il produttore esportatore che ha cooperato non ha ottenuto vantaggi compensabili nel quadro del regime DEPS. Si è quindi ritenuto che nel quadro della presente inchiesta non fosse necessario analizzare ulteriormente tale regime.
3. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)
a) Base giuridica
(43) La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 5 del manuale di procedura 04-09, vol. I.
b) Ammissibilità
(44) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.
c) Attuazione pratica
(45) A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.
(46) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza EPCGS.
d) Commenti sulle informazioni comunicate
(47) Nessuna osservazione riguardo al regime EPCGS dopo le informazioni comunicate.
e) Conclusioni relative all’EPCGS
(48) I crediti EPCGS costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalle autorità indiane, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.
(49) Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.
(50) Infine, tale regime non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, di cui all’allegato I, punto i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(51) L’unico esportatore che ha collaborato non ha acquistato beni strumentali nel PI. Tuttavia la società ha continuato a beneficiare di esenzioni da dazi per beni strumentali acquistati prima del PI, per l’importo accertato nel corso dell’inchiesta iniziale. Come stabilito nell’inchiesta iniziale, il valore della sovvenzione ottenuta durante il PIR è stato calcolato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo i dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente all’effettivo periodo di ammortamento di tali beni strumentali del produttore esportatore. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. L’aliquota di sovvenzione fissata per il vantaggio ottenuto dalla società nel corso del PIR è ammontata allo 0,3 %.
4. Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES)
a) Base giuridica
Sezione 80HHC della legge sull’imposta sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961, ITA)
(52) Nell’ambito di tale regime gli esportatori poteveno beneficiare di una parziale esenzione di imposta sul reddito derivante dalle vendite all’esportazione. La base giuridica dell’esenzione figura nella sezione 80HHC dell’ITA.
(53) Questa disposizione è stata abolita per l’anno di valutazione 2005-2006 (cioè per l’esercizio finanziario dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005) e gli anni successivi e in tal modo la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce alcun vantaggio a decorrere dal 31 marzo 2004. Il solo produttore esportatore che ha cooperato non ha beneficiato di alcun vantaggio a titolo di tale regime nel corso del PIR. Di conseguenza, dal momento che il regime è stato revocato, esso non sarà compensato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
5. Regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS)
a) Base giuridica
(54) La descrizione dettagliata dell’FMS si trova al paragrafo 3.9 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.20 del manuale di procedura 04-09, vol. I. Quantunque la società abbia dichiarato tale regime, l’inchiesta ha dimostrato che durante il PIR non sono stati percepiti vantaggi. Dal momento che si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto alcun vantaggio nel quadro di tale regime, non si è ritenuto necessario continuare l’analisi nell’ambito della presente inchiesta.
6. Regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS)
a) Base giuridica
(55) La descrizione dettagliata del TPS si trova al paragrafo 3.7 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.2 del manuale di procedura 04-09, vol. I.
b) Ammissibilità
(56) Qualsiasi produttore esportatore può essere ammesso a beneficiare di questo regime.
c) Attuazione pratica
(57) Questo regime si prefigge di concedere un premio alle società che aumentano il loro fatturato all’esportazione. A questo fine il regime consente alle società idonee di beneficiare di un credito di dazio variante tra il 5 % e il 15 % dell’importo basato sulla differenza tra i valori fob delle esportazioni realizzate nel corso di 2 esercizi finanziari consecutivi.
(58) Le società che desiderano beneficiare del regime devono presentare una domanda al ministero del Commercio e dell’industria. Una volta autorizzata, una licenza indicante l’importo del credito di dazi è rilasciata dalle autorità competenti.
(59) Questo regime è stato soppresso nel marzo 2006 e sostituito da due nuovi regimi, il regime del mercato mirato (Focus Market Scheme) e il regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme). Il diritto di chiedere una licenza TPS è tuttavia continuato fino al marzo 2007 e le società che desiderano beneficiare di questo regime possono utilizzare il credito dei dazi fino al marzo 2009.
d) Commenti sulle informazioni comunicate
(60) Il produttore che ha cooperato ha dichiarato che la società non ha ricevuto alcun aumento di benefici durante il periodo di inchiesta di tale regime e, dal momento che il regime è stato soppresso nel 2006, esso non dovrebbe essere compensato. Peraltro, come specificato in precedenza, l’inchiesta ha dimostrato che la società ha ricevuto un beneficio nel periodo di inchiesta e inoltre, pur se il regime è stato invero soppresso, le società possono continuare a beneficiarne fino al 2009.
e) Conclusione in merito all’obiettivo Plus (Target Plus Scheme)
(61) I crediti TPS costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Essi rappresentano un contributo fiscale concesso dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Inoltre, i crediti TPS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.
(62) Inoltre, il TPS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
(63) Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può usufruire dei vantaggi del TPS indipendentemente dal fatto che importi o meno fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente per un esportatore aumentare il suo fatturato relativo alle esportazioni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del TPS.
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(64) L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal produttore esportatore che ha collaborato secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (nominatore) è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
(65) L’aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l’unico produttore esportatore che ha collaborato ammonta allo 0,7 %.
III. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
(66) Occorre ricordare che il margine di sovvenzione fissato nell’inchiesta iniziale ammontava al 5,8 % per l’unico produttore esportatore che ha collaborato al presente riesame intermedio parziale.
(67) Durante il presente riesame intermedio parziale l’importo delle sovvenzioni compensabili, espresse ad valorem, è ammontato al 13,8 %, come figura nella tabella seguente.
| % | % | % | % | % | % | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Engineering Polymers Ltd | 12,8 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,7 | 13,8 |
(68) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che il livello di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato.
D. MISURE COMPENSATIVE E MISURE ANTIDUMPING
I. MISURE COMPENSATIVE
(69) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si è stabilito che il margine di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato dal 5,8 % al 13,8 % e che, per questo motivo, l’aliquota del dazio compensativo, imposto a tale esportatore produttore a titolo del regolamento (CE) n. 193/2007 deve essere modificato di conseguenza.
(70) La seconda società interessata dal presente riesame intermedio parziale, la Reliance Industries Ltd, disponeva del margine di sovvenzione più elevato nell’inchiesta iniziale, ma non ha cooperato al presente riesame. In mancanza di tale cooperazione, è stato necessario effettuare una valutazione basata sui migliori dati disponibili conformemente all’articolo 28 del regolamento di base. In merito e alla luce delle conclusioni riguardanti l’unico esportatore che ha collaborato, è altresì probabile che il produttore esportatore che non ha collaborato continuerà a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell’inchiesta quanto meno alle stesse aliquote di quelle fissate per la società che ha cooperato. Occorre quindi concludere che il livello di sovvenzione a favore dell’unico produttore esportatore che non ha cooperato e che era interessato dal riesame è anch’esso aumentato al 13,8 % e che quindi l’aliquota del dazio compensativo, imposto a tale produttore esportatore dal regolamento (CE) n. 193/2007, deve essere modificata di conseguenza.
(71) Quanto alle società che hanno cooperato all’inchiesta iniziale ma che non sono state identificate come interessate dall’inchiesta in allegato all’avviso di apertura, non vi è alcun motivo che le aliquote dei dazi compensativi e antidumping applicabili a tali società vadano ricalcolate. Di conseguenza le aliquote individuali del dazio applicabile a tutte le altre parti, ad eccezione della Pearl Engineering e Reliance Industries di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 193/2007 restano invariate.
(72) Per contro, quanto alle società che non hanno cooperato né al presente riesame né all’inchiesta iniziale, occorre ritenere che esse continuino a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell’inchiesta quanto meno alla stessa aliquota di quella fissata per l’unico produttore che ha cooperato. Per evitare di ricompensare la mancanza di cooperazione, si è ritenuto appropriato fissare l’aliquota di sovvenzione applicabile a «tutte le altre società» al livello corrispondente all’aliquota più elevata fissata per tutte le società che hanno cooperato all’inchiesta iniziale, cioè al 13,8 %.
(73) Le aliquote dei dazi compensativi modificati dovrebbe essere portate al livello delle nuove aliquote di sovvenzione emerse durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta originale resta più elevato.
(74) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame intermedio parziale. Pertanto, esse si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotto in esame prodotto da tali società. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non compare espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
(75) Onde evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET causati dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio si traducano in un dazio più elevato, si rammenta che sono state predisposte misure sotto forma di un dazio specifico per tonnellata. L’importo risulta dall’applicazione dell’aliquota del dazio compensativo ai prezzi cif all’esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nell’inchiesta iniziale. Lo stesso metodo è stato utilizzato allo scopo di fissare i livelli dei dazi specifici modificati nel contesto del presente riesame.
(76) I margini e le aliquote dei dazi applicabili devono essere calcolati come indicato nella tabella seguente.
| Tutte le altre società | 13,8 % | 69,4 |
|---|
(77) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione 6 con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
II. MISURE ANTIDUMPING
(78) La modifica dell’aliquota del dazio compensativo eserciterà un impatto sul dazio antidumping definitivo imposto ai produttori in India dal regolamento (CE) n. 192/2007.
(79) Nell’inchiesta antidumping iniziale, il dazio antidumping è stato adeguato al fine di evitare qualsiasi doppione degli effetti dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni all’esportazione. In merito, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 7 e l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base anti-sovvenzioni dispongono che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi per rimediare ad una stessa situazione derivante da un dumping o da una sovvenzione all’esportazione. L’indagine anti-sovvenzioni iniziale, come pure il presente riesame intermedio parziale, hanno dimostrato che taluni regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta considerate come compensabili, costituivano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base anti-sovvenzioni. In quanto tali, le sovvenzioni influiscono sul prezzo all’esportazione del produttore esportatore indiano, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato nell’inchiesta antidumping iniziale è dovuto in parte all’esistenza delle sovvenzioni all’esportazione.
(80) Di conseguenza le aliquote del dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori interessati devono attualmente essere adeguate in modo da tener conto del livello riveduto del vantaggio tratto dalle sovvenzioni all’esportazione nel corso del PIR nel presente riesame intermedio parziale in modo da rispecchiare l’effettivo margine di dumping dopo l’imposizione del dazio compensativo definitivo adeguato che compensa l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.
(81) In altre parole occorre tener conto dei nuovi livelli delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati.
(82) I margini e le aliquote del dazio antidumping applicabili alle imprese interessate devono quindi essere calcolati come indicato nella tabella sotto riportata.
| Tutte le altre società | 13,8 % | 44,3 % | 30,5 % | 153,6 |
|---|
(83) Per garantire la corretta applicazione del dazio compensativo e di quello antidumping, è opportuno applicare il livello del dazio residuo non solo agli esportatori che non hanno cooperato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PIR. Tuttavia, queste società sono invitate, se soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 20 del regolamento di base, a presentare una richiesta di riesame conformemente a tale articolo, perché la loro situazione sia analizzata individualmente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 193/2007 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo il disposto dell’articolo 2, le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio compensativo (EUR/t) Codice addizionale TARIC India Reliance Industries Ltd 69,4 A181 India Pearl Engineering Polymers Ltd 74,6 A182 India Senpet Ltd 22,0 A183 India Futura Polyesters Ltd 0,0 A184 India South Asian Petrochem Ltd 106,5 A585 India Tutte le altre società 69,4 A999 »
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo il disposto dell’articolo 2, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping (EUR/t) Codice addizionale TARIC India Reliance Industries Ltd 153,6 A181 India Pearl Engineering Polymers Ltd 87,5 A182 India Senpet Ltd 200,9 A183 India Futura Polyesters Ltd 161,2 A184 India South Asian Petrochem Ltd 88,9 A585 India Tutte le altre società 153,6 A999 Indonesia P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia 187,7 A191 Indonesia P.T. Indorama Synthetics Tbk 92,1 A192 Indonesia P.T. Polypet Karyapersada 178,9 A193 Indonesia Tutte le altre società 187,7 A999 Malaysia Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd. 36,0 A186 Malaysia MpI Polyester Industries Sdn. Bhd. 160,1 A185 Malaysia Tutte le altre società 160,1 A999 Repubblica di Corea SK Chemicals Group: A196 SK Chemicals Co. Ltd 0 A196 Huvis Corp. 0 Repubblica di Corea KP Chemical Group: A195 Honam Petrochemicals Corp. 0 A195 KP Chemical Corp. 0 Repubblica di Corea Tutte le altre società 148,3 A999 Taiwan Far Eastern Textile Ltd 36,3 A808 Taiwan Shinkong Synthetic Fibers Corp. 67,0 A809 Taiwan Tutte le altre società 143,4 A999 Tailandia Thai Shingkong Industry Corp. Ltd 83,2 A190 Tailandia Indo Pet (Thailand) Ltd 83,2 A468 Tailandia Tutte le altre società 83,2 A999 »
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008. Per il Consiglio La presidente R. BACHELOT-NARQUIN
1 GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 .
2 GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1 .
3 GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34 .
4 GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1 .
5 GU C 227 del 27.9.2007, pag. 16 .
6 Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, N-105 B-1049 Bruxelles.
7 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
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"title": "Règlement (CE) n o 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) n o 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde",
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