del 18 dicembre 2008
relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare gli articoli 192, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dei paesi terzi 2 e il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi 3 , sono stati modificati in modo sostanziale e a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti, raggruppandoli in un testo unico.
(2) A norma dell'articolo 158, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il luppolo e i prodotti del luppolo in provenienza dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per il luppolo e i prodotti del luppolo raccolti nella Comunità o ottenuti da tali prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo citato prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come prodotti aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo di origine comunitaria.
(3) Il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo 5 , subordina la commercializzazione dei prodotti del luppolo a requisiti oltremodo rigorosi, in particolare per quanto riguarda i prodotti miscelati. Attualmente alle frontiere non esiste alcun metodo che consenta di controllare efficacemente l'osservanza di questi requisiti; ad un tale controllo può sostituirsi unicamente l'impegno dei paesi esportatori ad osservare i requisiti comunitari stabiliti per la commercializzazione dei prodotti in causa. Occorre pertanto esigere che questi prodotti in provenienza dai paesi terzi siano accompagnati dall'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(4) Per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di certificazione del luppolo, è opportuno che gli Stati membri effettuino controlli volti a verificare la conformità del luppolo importato con i requisiti minimi di commercializzazione fissati con regolamento (CE) n. 1850/2006.
(5) Alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo e hanno autorizzato taluni servizi a rilasciare attestati di equivalenza. Occorre pertanto riconoscere l'equivalenza di questi attestati ai certificati comunitari e mettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono.
(6) I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I e di comunicarli alla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.
(7) Per facilitare il controllo da parte delle competenti autorità degli Stati membri, occorre prescrivere la forma e, nella misura necessaria, il contenuto degli attestati e degli estratti nonché le condizioni per il loro impiego.
(8) In caso di frazionamento di una partita, per tener conto delle pratiche commerciali occorre attribuire alle autorità competenti la facoltà di far redigere, sotto il loro controllo, un estratto dell'attestato per ogni frazione di partita.
(9) Per analogia con il regime comunitario di certificazione, è opportuno escludere determinati prodotti, a motivo del loro particolare impiego, dalla presentazione degli attestati di cui al presente regolamento.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto.
2. La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.
Articolo 3
Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.
L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.
Articolo 4
1. L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.
2. L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all’allegato I.
3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.
Articolo 5
1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità: a) designazione del prodotto; b) indicazione della varietà o delle varietà; c) paese d'origine; d) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
Articolo 6
1. Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato. In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario. L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all’allegato IV.
2. L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto. Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.
Articolo 7
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza o l'estratto, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1850/2006. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni.
Articolo 8
In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.
Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:
b) per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;
Articolo 9
1. Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1850/2006.
2. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle partite di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.
3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità.
4. Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto a informare la Commissione. L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'elenco che figura nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 5 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:
a) presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,
b) destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,
c) destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.
Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.
Articolo 11
I regolamenti (CEE) n. 3067/78 e (CEE) n. 3077/78 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008. Per la Commissione Il Presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17 .
3 GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28 .
4 V. allegato V.
5 GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72 .
SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER
Luppolo in coni codice NC: ex 1210
Polveri di luppolo codice NV: ex 1210
Succhi ed estratti di luppolo codice NC: 1302 13 00
FORMULARIO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA
1. Mittente (nome e indirizzo completo) 2. Numero ORIGINALE ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L’IMPORTAZIONE NELLA CE DI LUPPOLO E PRODOTTI A BASE DI LUPPOLO 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidan OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Il presente attestato e due copie debbono essere presentati alle autorità doganali nella Comunità all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti o all’atto del frazionamento della partita prima della sua immissione in libera pratica. B. In caso di frazionamento della partita, dopo avere debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l’originale e inviano le due copie alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo. C. In caso di immissione in libera pratica, dopo aver debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l’originale, consegnano una copia al dichiarante e inviano la seconda copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo. 4. Paese d’origine 5. Luogo di produzione di luppolo 6. Anno di raccolta 7. Luogo di trasformazione 8. Data di trasformazione 9. Marche, numeri, quantità e natura dei colli-Designazione dei prodotti-Varietà 10. Peso lordo (kg) 11. ATTESTATO DELL’ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto certifica che i prodotti sopra designati sono conformi alle disposizioni della normativa CE in materia di luppolo e di prodotti a base di luppolo. 12. Organismo emittente (denominazione e indirizzo completo) A …, il … (Firma) (Timbro) 13. SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI DOGANALI DELLA COMUNITÀ I prodotti suindicati sono stati immessi in libera pratica ( 1 ) Il presente attestato è stato sostituito da … estratti ( 1 ) A …, il … (Firma) (Timbro) ( 1 ) Cancellare la dicitura inutile
FORMULARIO D’ESTRATTO D’ATTESTATO
1. Mittente (nome e indirizzo completo) 2. Numero ORIGINALE ESTRATTO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L’IMPORTAZIONE NELLA CE DI LUPPOLO E PRODOTTI A BASE DI LUPPOLO 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidan OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Il presente estratto e due copie debbono essere presentati alle autorità doganali nella Comunità all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti. B. Dopo aver debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l’originale, consegnano una copia al dichiarante e inviano la seconda copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo. 4. Paese d’origine 5. Luogo di produzione di luppolo 6. Anno di raccolta 7. Luogo di trasformazione 8. Data di trasformazione 9. Marche, numeri, quantità e natura dei colli — Designazione dei prodotti — Varietà 10. Peso lordo (kg) 11. ATTESTATO DELL’ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto certifica che i prodotti suindicati hanno formato oggetto dell’attestato di equivalenza rilasciato dal seguente organismo emittente: …(denominazione e indirizzo completo) il … (data), col numero di riferimento … A …, il … (Firma) 12. VISTO DEI SERVIZI DOGANALI Dichiarazione certificata conforme. I dati figuranti nel presente estratto corrispondono a quelli figuranti nel relativo attestato di equivalenza. 13. Ufficio doganale (nome e indirizzo completo) A …, il … (Firma) (Timbro) 14. SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI DOGANALI DELLO STATO MEMBRO IN CUI I PRODOTTI SONO IMMESSI IN LIBERA PRATICA I prodotti suindicati sono stati immessi in libera pratica; A …, il … (Firma) (Timbro)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6
I. CARTA
La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m 2 .
II. FORMATO
Il formato è di 210 × 297 mm.
III. LINGUE
A. L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.
B. L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.
IV. COMPILAZIONE
A. I formulari debbono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.
B. Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie.
Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive
Tavola di concordanza