del 9 dicembre 2008
che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato per taluni prodotti della pesca.
(2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
(3) In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d’orientamento per la campagna di pesca 2009.
(4) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus 2 .
(5) In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2009.
(6) Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi alla produzione comunitari di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2009.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente D. BUSSEREAU
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .
2 GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15 .