del 19 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 1 , in particolare gli articoli 4, 5 e 15,
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 2 , prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione 3 .
(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.
(3) L’allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi e l’elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.
(4) L’allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.
(5) Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1 .
2 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1 .
3 GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3 .
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati come segue:
GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38 .»;»