32009L0005•Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 , che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009L0005Directive20 feb 2009
del 30 gennaio 2009
che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato III della direttiva 2006/22/CE riporta un elenco iniziale delle infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 2 e al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada 3 .
(2) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede la possibilità di adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie. Le infrazioni più gravi includono quelle che generano un elevato rischio di morte o di gravi lesioni alle persone.
(3) Fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni costituisce un passo importante per garantire la certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa tra le imprese.
(4) Una categorizzazione armonizzata delle sanzioni è auspicabile anche per fornire una base comune dei sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono approvare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Sulla base delle suddette categorie armonizzate, sarebbe facilitato l'inserimento di sanzioni commesse da un conducente o da un'impresa in un altro Stato membro diverso da quello di stabilimento.
(5) Come regola generale, la categorizzazione delle infrazioni dovrebbe dipendere dalla loro gravità e dalle possibili conseguenze sulla sicurezza stradale e dalla capacità di controllare il rispetto della legislazione da parte dei conducenti e delle imprese.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2009. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35 .
2 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1 .
3 GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8 .
«ALLEGATO III Infrazioni Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 e al regolamento (CEE) n. 3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità. 1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 N. Base giuridica Tipo di infrazione Grado di gravità IMG IG IM A Equipaggio A1 Art. 5, paragrafo 1 Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti X B Periodi di guida B1 Art. 6, paragrafo 1 Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h 9 h<…<10 h X B2 10 h<…<11 h X B3 11 h<… X B4 Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione 10 h<…<11 h X B5 11 h<…<12 h X B6 12 h<… X B7 Art. 6, paragrafo 2 Superamento del periodo di guida settimanale 56 h<…<60 h X B8 60 h<…<70 h X B9 70 h<… X B10 Art. 6, paragrafo 3 Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive 90 h<…<100 h X B11 100 h<…<112 h 30 X B12 112 h 30<… X C Interruzioni C1 Art. 7 Superamento del periodo di guida ininterrotto 4 h 30<…<5 h X C2 5 h<…<6 h X C3 6 h<… X D Periodi di riposo D1 Art. 8, paragrafo 2 Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto 10 h<…<11 h X D2 8 h 30<…<10 h X D3 …<8 h 30 X D4 Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa 8 h<…<9 h X D5 7 h<…<8 h X D6 …<7 h X D7 Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h 3 h+(8 h<…<9 h) X D8 3 h+(7 h<…<8 h) X D9 3 h+(…<7 h) X D10 Art. 8, paragrafo 5 Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza 8 h<…<9 h X D11 7 h<…<8 h X D12 …<7 h X D13 Art. 8, paragrafo 6 Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h 22 h<…<24 h X D14 20 h<…<22 h X D15 …<20 h X D16 Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto 42 h<…<45 h X D17 36 h<…<42 h X D18 …<36 h X E Tipi di pagamento E1 Art. 10, paragrafo 1 Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate X 2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85 N. Base giuridica Tipo di infrazioni Gravità dell'infrazione VSI SI MI F Montaggio dell'apparecchio di controllo F1 Art. 3, paragrafo 1 Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato X G Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione G1 Art. 13 Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato) X G2 Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.) X G3 Art. 14, paragrafo 1 Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo X G4 Modello di foglio di registrazione non omologato X G5 Carta insufficiente per i tabulati a bordo X G6 Art. 14, paragrafo 2 L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti X G7 Art. 14, paragrafo 4 Il conducente detiene più di una carta del conducente valida X G8 Art. 14, paragrafo 4 Uso di una carta del conducente diversa da quella valida X G9 Art. 14, paragrafo 4 Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta X G10 Art. 14, paragrafo 5 Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni X G11 Art. 15, paragrafo 1 Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili X G12 Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili X G13 Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario X G14 Art. 15, paragrafo 2 Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente X G15 Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti X G16 Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati X G17 Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati X G18 Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati X G19 Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto X G20 Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza) X G21 Art. 15, paragrafo 3 L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo X G22 Uso scorretto del dispositivo di commutazione X H Indicazioni da inserire H1 Art. 15, paragrafo 5 Cognome mancante sul foglio di registrazione X H2 Nome mancante sul foglio di registrazione X H3 Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio X H4 Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio X H5 Numero della targa mancante sul foglio di registrazione X H6 Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione X H7 Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione X H8 Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione X H9 Art. 15, paragrafo 5, lettera a) Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo X I Presentazione dei documenti I1 Art. 15, paragrafo 7 Rifiuto di essere controllato X I2 Art. 15, paragrafo 7 Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso X I3 Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni X I4 Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare X I5 Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella settimana in corso e nei precedenti 28 giorni X I6 Non in grado di presentare la carta del conducente X I7 Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nei precedenti 28 giorni X J Frodi J1 Art 15, paragrafo 8 Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo X J2 Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati falsificati X J3 Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.) X K Guasto K1 Art. 16, paragrafo 1 Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati X K2 Non riparato durante il percorso X L Inserimento manuale dei dati sui tabulati L1 Art. 16, paragrafo 2 Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo X L2 Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad hoc X L3 Firma mancante sul foglio ad hoc X L4 Art. 16, paragrafo 3 Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo X
IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.
IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.»
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