del 7 aprile 2009
che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi 1 , in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire un’attuazione e applicazione coerente in tutta l’UE della direttiva 2006/49/CE, la Commissione e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nel 2006 hanno costituito un gruppo di lavoro ( Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG) con l’incarico di discutere e risolvere le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche incluse negli allegati I, II e VII della direttiva 2006/49/CE devono essere ulteriormente precisate per garantirne un’applicazione convergente. In aggiunta, alcune disposizioni non sono commisurate a solide pratiche di gestione del rischio da parte degli enti creditizi. È dunque necessario adeguare tali disposizioni.
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/49/CE.
(3) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato bancario europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/49/CE è modificata come segue:
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, l’7 aprile 2009. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201 .