del 7 gennaio 2009
recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Nel periodo dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 3 , per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4346 (2008-2009).
(2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1 .
3 GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1 .
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009
Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.