del 16 gennaio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Per consentire l'uso di applicazioni di collegamento dati aria-terra, è opportuno che i centri di controllo d'area che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo 3 , abbiano accesso in tempo utile alle informazioni di volo pertinenti.
(2) Per consentire all'ente di controllo del traffico aereo seguente di iniziare lo scambio di dati con l'aeromobile, laddove i centri di controllo d'area interessati non dispongono di un servizio comune di connettività di collegamento dati, è opportuno attuare procedure automatiche per l'identificazione e la comunicazione con l'autorità seguente.
(3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 Eurocontrol ha ricevuto il mandato di sviluppare i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 19 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.
(4) Il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo 4 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1032/2006 è modificato come segue:
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All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 garantiscono che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dai centri di controllo d'area, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell'allegato I, parti A e D.»
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Gli allegati I e III sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2009. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26 .
2 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 .
3 Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
4 GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27 .
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1032/2006 sono modificati come segue: