32009R0100•Regolamento (CE) n. 100/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009 , recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
32009R0100Regulation4 feb 2009
del 3 febbraio 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi 2 , in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione 3 . Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2009 della Commissione 4 .
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24 .
3 GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56 .
4 GU L 24 del 28.1.2009, pag. 3 .
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 febbraio 2009
| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|---|---|---|
| 1701 11 10 1 | 24,73 | 3,93 |
| 1701 11 90 1 | 24,73 | 9,17 |
| 1701 12 10 1 | 24,73 | 3,74 |
| 1701 12 90 1 | 24,73 | 8,74 |
| 1701 91 00 2 | 29,84 | 10,31 |
| 1701 99 10 2 | 29,84 | 5,79 |
| 1701 99 90 2 | 29,84 | 5,79 |
| 1702 90 95 3 | 0,30 | 0,35 |
1 Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2 Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3 Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
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