del 26 gennaio 2009
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 183,
vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 2 ,
visto il parere della Corte dei conti 3 ,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 15-16 dicembre 2005 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all’adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom.
(2) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom, non vi è alcuna distinzione tra prelievi agricoli e dazi doganali.
(3) A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom, limitatamente al periodo 2007-2013 i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di una riduzione lorda dei rispettivi contributi RNL che sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione successiva del finanziamento di detta riduzione lorda nel caso di modifiche successive dei dati dell’RNL.
(4) Tenuto conto del fatto che la decisione 2007/436/CE, Euratom fa riferimento all’RNL anziché al PNL, è opportuno allineare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità 4 . Il sistema delle risorse proprie delle Comunità europee non prevede più contributi finanziari PNL e quindi non è più necessario riferirsi a questi contributi nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
(5) Ai fini della gestione efficiente della contabilità delle risorse proprie della Commissione, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per allineare la trasmissione dei dati e i periodi di trasmissione alla prassi bancaria corrente.
(6) A partire dal bilancio 2007, l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 5 non prevede più un meccanismo finanziario specifico per la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e per la riserva per gli aiuti d’urgenza. La riserva per gli aiuti d’urgenza viene iscritta in bilancio a titolo di stanziamento accantonato e la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti viene classificata come una spesa obbligatoria del bilancio generale.
(7) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
(8) Tenuto conto dell’articolo 11 della decisione 2007/436/CE, Euratom, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della suddetta decisione e applicarsi dal 1 o gennaio 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è così modificato:
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Nel titolo, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità» sono sostituiti dai seguenti: «decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee»;
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l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le risorse proprie delle Comunità europee previste dalla decisione 2007/436/CE, Euratom , qui di seguito denominate “risorse proprie”, sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 , il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e la direttiva 89/130/CEE, Euratom . GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17 ." Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 )." Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») ( GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1 )." GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26 .»;"
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nell’articolo 2, paragrafo 1, i termini «all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom» sono sostituiti dai seguenti: «all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom»;
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nell’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all’esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.»;
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l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Il tasso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (in appresso RNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dalle entrate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle altre entrate. Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull’RNL.»;
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nell’articolo 10 bis , i riferimenti a «PNL» sono sostituiti dai seguenti: «RNL»;
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nell’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 9, paragrafi 1 bis e 2.»;
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nell’intestazione del titolo VI, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom», sono sostituiti dai seguenti: «decisione 2007/436/CE, Euratom»;
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nella frase introduttiva dell’articolo 15, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom», sono sostituiti dai seguenti: «decisione 2007/436/CE, Euratom»;
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nell’articolo 16 il riferimento «all’articolo 10, paragrafi da 4 a 8» è sostituito dal seguente: «all’articolo 10, paragrafi da 4 a 7»;
- nell’articolo 19, il riferimento a «PNL» è sostituito dal seguente: «RNL».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione 2007/436/CE, Euratom.
Si applica dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2009. Per il Consiglio Il presidente A. VONDRA
1 GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17 .
2 Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
3 GU C 192 del 29.7.2008, pag. 1 .
4 GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1 .
5 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1 .