32009R0119•Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0119Regulation1 giu 2009
del 9 febbraio 2009
che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, punto b), e l’articolo 9, paragrafo 4, punti b) e c),
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 2 , e in particolare l’articolo 12,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 3 , e in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 4 , in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 5 , in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2000/585/CE della Commissione 6 , del 7 settembre 2000, stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni di coniglio e di alcune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina d’allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria relative a tali importazioni.
(2) Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, la normativa comunitaria sulle importazioni della carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento deve tener conto dei requisiti di polizia sanitaria fissati nei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.
(3) Le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano le norme d’attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 7 .
(4) Al fine di armonizzare le condizioni comunitarie che disciplinano le importazioni nella Comunità delle merci interessate, al fine di renderle più trasparenti e di semplificare le procedure legislative necessarie a modificarle, occorre che quelle condizioni siano definite nei rispettivi modelli dei certificati veterinari descritti nel presente regolamento.
(5) I certificati veterinari necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono conformarsi ai rispettivi modelli standard descritti nell’allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE 8 .
(6) I modelli dei certificati veterinari, descritti nel presente regolamento, necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono anche essere compatibili con il sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES 9 .
(7) L’elenco dei paesi terzi o di parti di essi, di cui all’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio 10 , deve essere usato per le importazioni nella Comunità, o il transito sul suo territorio, della carne di leporidi selvatici e di conigli d’allevamento. L’elenco dei paesi è anche necessario per importare nella Comunità, o far transitare sul suo territorio, la carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.
(8) È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.
(9) Per evitare perturbazioni degli scambi, occorre autorizzare l’uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE per un periodo transitorio.
(10) Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare la decisione 2000/585/CE e sostituirla con il presente regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce: a) un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali possono essere importate nella Comunità, o fatte transitare sul suo territorio, le seguenti merci: i) carne di leporidi selvatici non contenente frattaglie, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati; ii) carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie; iii) carne di conigli di allevamento; b) i requisiti della certificazione veterinaria per le merci elencate ai punti i), ii) e iii) (di seguito, «le merci»).
2. Senza pregiudicare la restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, «transito» copre lo stoccaggio durante il transito [e la messa in deposito come stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, e dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio 11 ].
3. Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati: i) requisiti specifici di certificazione previsti da accordi comunitari con paesi terzi; ii) le regole di certificazione contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Definizione
Ai fini del presente regolamento, «leporidi selvatici» indica conigli selvatici e lepri.
Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio
Le merci possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio solo da paesi terzi, o da parti di essi, che figurino nell’elenco dell’allegato I, parte 1, o in esso citati.
Certificazione veterinaria
1. Le merci importate nella Comunità saranno accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello descritto nell’allegato II per la merce interessata, compilato in conformità delle note di cui all’allegato I, parte 4.
2. Le merci in transito sul territorio comunitario saranno accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.
3. La conformità alle garanzie complementari, richieste per un determinato Stato membro o parte di esso nelle colonne 4, 6 e 8 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e descritte nell’allegato I, parte 3, verrà attestata compilando, nel certificato veterinario, la relativa sezione della merce interessata.
4. È consentito l’uso della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati, armonizzati a livello comunitario.
Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, il transito di partite da e per la Russia, diretto o attraverso un altro paese terzo, per strada o ferrovia tra i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati all’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione 12 , è consentito a condizione che: a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente; b) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso, abbia timbrato con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso la CE» ogni pagina dei documenti, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita; c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE; d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.
2. In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio comunitario.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
Abrogazione
La decisione 2000/585/CE è abrogata.
I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Disposizioni transitorie
Le merci oggetto dei relativi certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio fino al 30 giugno 2009.
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .
4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 .
5 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 .
6 GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1 .
7 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 .
8 GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37 .
9 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63 .
10 GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15 .
11 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 .
12 GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44 .
CARNE DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO
PARTE 1
Elenco dei paesi terzi, di parti di essi e delle garanzie complementari
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AU | WL | RM | WM | |||
| Canada | CA | WL | RM | WM | |||
| Groenlandia | GL | WL | RM | WM | |||
| Nuova Zelanda | NZ | WL | RM | WM | |||
| Russia | RU | WL | RM | WM | |||
| Qualsiasi altro paese terzo, o parte di esso, elencato nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, allegato II, parte 1. | WL | RM | |||||
| MC: : — Modello di certificato veterinario AG: : — Garanzie complementari |
PARTE 2
Modello dei certificati veterinari
Modello/i:
| «WL» | : | modello di certificato veterinario per le carni dei leporidi selvatici (conigli e lepri) |
|---|---|---|
| «WM» | : | modello di certificato veterinario per la carne dei mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi |
| «RM» | : | modello di certificato veterinario per la carne dei conigli d’allevamento |
PARTE 3
Garanzie complementari
PARTE 4
Note per la certificazione veterinaria
a) I certificati veterinari basati sui modelli di cui al presente allegato, parte 2, e sullo schema del modello corrispondente alla merce interessata sono rilasciati dal paese terzo esportatore o da una parte di esso. Essi devono contenere, nell’ordine indicato dal modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo ed eventualmente i requisiti sanitari complementari necessari per il paese terzo esportatore o per una parte di esso. L’originale del certificato veterinario indicherà anche eventuali garanzie complementari richieste dallo Stato membro dell’UE di destinazione per la merce interessata.
b) Per ogni partita di merce interessata, esportata verso la stessa destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, colonna 2, e trasportata nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, occorre presentare un certificato singolo separato.
c) L’originale dei certificati consiste in un foglio singolo, stampato su entrambi i lati; se occorrono più pagine, esso dovrà essere tale che l’insieme delle pagine formi un tutto unico non separabile.
d) Il certificato va redatto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui avviene l’ispezione al posto di frontiera e in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
e) Se, al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita, si allegano al certificato delle pagine supplementari, anche queste ultime vanno considerate parte integrante dell’originale del certificato se su ciascuna di esse figurano la firma e il timbro del veterinario ufficiale che rilascia la certificazione.
f) Se il certificato, comprendente pagine supplementari di cui alla nota e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x( page number ) di y( numero totale delle pagine )–» e, in alto, il numero di codice del certificato, attribuito dall’autorità competente.
g) L’originale del certificato va compilato e firmato da un veterinario ufficiale non prima delle 24 ore che precedono il carico della partita destinata a essere importata nella Comunità, a meno che la legislazione comunitaria non specifichi altrimenti. A tal fine l’autorità competente del paese esportatore garantisce l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio 1 . Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco.
h) L’originale del certificato deve accompagnare la spedizione fino al posto d’ispezione d’ingresso del confine della Comunità europea.
1 GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28 .
MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI DESTINATI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLE CARNI DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO
Parte I: Informazioni sulla partita spedita Modello di certificato veterinario destinato all’importazione di carne di leporidi selvatici (conigli e lepri) ( 1 ) (WL) PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell’UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 02.08.10 I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Numero di colli Peso netto
Parte II: Certificazione PAESE WL [carni di leporidi selvatici (conigli e lepri)] II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di leporidi selvatici (conigli e lepri) ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente alle prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state ottenute conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione post mortem condotta in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione I, capo II, e sezione IV, capo VIII; d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I; ( 2 ) o [e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiate ed eviscerate, sono state ottenute e ispezionate in conformità dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;] ( 2 ) oppure [e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati: le carni sono state refrigerate a una temperatura non superiore a + 4 °C, per non più di 15 giorni prima della data prevista per l’importazione, ma non sono state congelate né surgelate; è stata effettuata un’ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo di carcasse e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione in conformità dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; le carni sono state identificate mediante l’apposizione di un marchio ufficiale d’origine i cui dati sono riportati nella casella 1.28;] f) le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati ai sensi della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima, sono rispettate; g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità delle pertinenti prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di leporidi selvatici (conigli e lepri) ( 1 ) descritte nel presente certificato: II.2.1 a) sono state ottenute da leporidi selvatici, abbattuti nel territorio descritto all’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 con il codice … ( 3 ) e in un terreno di caccia in cui, durante gli ultimi 40 giorni, non sono state applicate restrizioni di polizia sanitaria imputabili a malattia emorragica virale, tularemia e mixomatosi; b) sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dall’abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione; II.2.2 provengono da: ( 4 ) o [un centro di raccolta;] ( 4 ) oppure [un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;] ( 4 ) oppure [un centro di raccolta e un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;] che, al momento della preparazione delle carcasse, non era/erano oggetto di restrizioni di polizia sanitaria dovute a malattie che l’organizzazione mondiale per le epizoozie (OIE) elenca tra quelle cui gli animali sono sensibili; II.2.3 durante tutte le fasi della lavorazione, sono state trattate, immagazzinate e trasportate nel rispetto delle norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 2002/99/CE, e sono state tenute rigorosamente separate da carni: non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 2002/99/CE, non conformi ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 119/2009; II.2.4 sono state ottenute da leporidi selvatici abbattuti il o nel periodo …;
PAESE WL [carni di leporidi selvatici (conigli e lepri)] II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. III. GARANZIE COMPLEMENTARI: ( 2 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: (Garanzie complementari se richieste dal regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 3, quali ivi descritte)]. Note Parte I: casella I.7: nome del paese d'origine, che deve essere il paese esportatore, casella I.8: fornire eventualmente il codice del territorio d’origine come appare nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella, casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione, casella I.12: se le carni vanno sottoposte a un’ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro, casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23 il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero del sigillo, casella I.28: (Natura della merce): scegliere una delle seguenti voci: «leporidi scuoiati ed sviscerati»,«tagli», «leporidi non scuoiati e non sviscerati». (Macello): comprende gli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. Parte II: ( 1 ) Carne di leporidi selvatici (conigli e lepri) senza frattaglie, esclusi i leporidi non scuoiati e non eviscerati. ( 2 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 3 ) Codice del territorio come indicato nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella. ( 4 ) Cancellare la dicitura non pertinente. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. Nota per l’importatore: il presente certificato, a uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:
Parte I: Informazioni sulla partita spedita Modello di certificato veterinario destinato all’importazione di carni ( 1 ) di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi (WM) PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell’UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 02.08.90 I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Numero di colli Peso netto
Parte II: Certificazione PAESE WM (carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e daileporidi) II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente alle prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state ottenute conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV; ( 2 ) c) soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione; d) sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni post mortem condotte in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione IV, capi VIII e IX; e) [la carcassa o parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano una bollatura sanitaria in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione I, capo III;] ( 4 ) o [f) la carcassa o parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una bollatura di identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I;] ( 4 ) oppure [f) Le carni imballate dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una bollatura di identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione II;] g) le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati ai sensi della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima, sono rispettate; h) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità delle pertinenti prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati a dai leporidi ( 1 ) descritte nel presente certificato: II.2.1 a) sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, abbattuti nel territorio descritto al regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, con il codice … ( 3 ) e in un terreno di caccia in cui, durante gli ultimi 30 giorni, non sono state applicate restrizioni di polizia sanitaria imputabili a malattie che possono essere contratte da tali animali; b) sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dall’abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a un centro riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione; II.2.2 provengono da: ( 4 ) o [un centro di raccolta;] ( 4 ) oppure [un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;] ( 4 ) oppure [un centro di raccolta e un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;] che, al momento della preparazione delle carcasse, non era/erano oggetto di restrizioni di polizia sanitaria dovute a malattie che l’organizzazione mondiale per le epizoozie (OIE) elenca tra quelle cui gli animali sono sensibili; II.2.3 durante tutte le fasi della lavorazione, sono state trattate, immagazzinate e trasportate nel rispetto delle norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 2002/99/CE, e sono state tenute rigorosamente separate da carni: non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 2002/99/CE, non conformi ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 119/2009; II.2.4 sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi abbattuti il o nel periodo …;
PAESE WM (carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi) II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. III. GARANZIE COMPLEMENTARI: ( 5 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: (Garanzie complementari se richieste dal regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 3, quali ivi descritte)]. Note Parte I: casella I.7: nome del paese d’origine, che deve essere il paese esportatore, casella I.8: fornire eventualmente il codice del territorio d’origine come appare nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella, casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione, casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23 il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero del sigillo, casella I.28: (Macello) comprende gli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. Parte II: ( 1 ) Frattaglie escluse. ( 2 ) Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi. ( 3 ) Codice del territorio così come figura nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella. ( 4 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 5 ) Cancellare se non pertinente. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. Nota per l’importatore: il presente certificato, a uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:
Parte I: Informazioni sulla partita spedita Modello di certificato veterinario destinato all’importazione di carni di conigli d’allevamento ( 1 ) (RM) PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell’UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 02.08.10 I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto
Parte II: Certificazione PAESE RM (carni di conigli d’allevamento) II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di coniglio d’allevamento ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente alle prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state ottenute conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione II; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni post mortem condotte in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione I, capo II e sezione IV, capi VI e IX; d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I; e) le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati ai sensi della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima, sono rispettate; f) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione II. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di conigli d’allevamento ( 1 ) di cui al presente certificato: II.2.1 sono state ottenute da conigli d’allevamento, abbattuti nel territorio descritto al regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, con il codice … ( 2 ) nel quale sono rimasti per almeno 6 settimane prima di essere macellati o fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiore alle 6 settimane; II.2.2 sono state ottenute da conigli che: a) provengono da allevamenti che negli ultimi 40 giorni non sono stati soggetti a norme restrittive di polizia sanitaria in relazione alla malattia emorragica virale, alla tularemia o alla mixomatosi; b) non sono stati macellati nell’ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l’eradicazione di malattie dei conigli; c) durante il trasporto al macello non sono venute a contatto con conigli colpiti da malattia emorragica virale, da tularemia o da mixomatosi; d) non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con conigli o carni di qualifica sanitaria inferiore; II.2.3 provengono da: ( 3 ) o [un mattatoio riconosciuto;] ( 3 ) oppure [uno stabilimento riconosciuto di lavorazione della selvaggina;] ( 4 ) II.2.4 sono state ottenute da conigli d’allevamento, macellati il o nel periodo …; III. IDENTIFICAZIONE: Le partite di conigli sono identificate in modo che le aziende d’origine possano essere rintracciate. IV. GARANZIE COMPLEMENTARI: ( 5 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: (Garanzie complementari se richieste dal regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 3, quali ivi descritte)]. V. ATTESTATO RELATIVO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE e che le carni descritte nel presente certificato derivano da conigli d’allevamento che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati nel macello conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/119/CE.
PAESE RM (carni di conigli d’allevamento) II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Note Parte I casella I.7: nome del paese d’origine, che deve essere il paese esportatore, casella I.8: fornire eventualmente il codice del territorio d’origine come appare nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella, casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione, casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23 il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero del sigillo. Parte II ( 1 ) Per «carni di conigli d’allevamento» si intendono tutte le parti del coniglio domestico idonee al consumo umano ( 2 ) Codice del territorio così come figura nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella. ( 3 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 4 ) Indicare la/le data/e di macellazione. ( 5 ) Cancellare se non pertinente. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. Nota per l’importatore: il presente certificato, a uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo: Date: Firma: Timbro:
Modello di certificato veterinario destinato al transito/stoccaggio di carni di leporidi selvatici, di conigli d’allevamento e di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati
Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale Rifornitore di navi Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. .Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano: Alimentazione animale: Trasformazione supplementare Uso tecnico: Altro I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO I.27. I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto
Parte II: Certificazione PAESE Transito/stoccaggio di carni di leporidi selvatici, di conigli d’allevamento e di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di leporidi selvatici, di conigli d’allevamento e di mammiferi terrestri selvatici ( 1 ) descritte nel presente certificato: II.1.1 provengono da un paese terzo o da una sua parte, di cui al regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1; ( 2 ) II.1.2 soddisfano le pertinenti condizioni zoosanitarie indicate nell’attestato di polizia sanitaria che figura nei modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I. Note Parte I: casella I.8: fornire eventualmente il codice del territorio d’origine come appare nel regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1, colonna 2 della tabella, casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese d’origine, che deve essere il paese esportatore, casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23 il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero del sigillo, casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.10 o 02.08.90, casella I.28: (Natura della merce): scegliere una delle seguenti voci: «leporidi scuoiati ed eviscerati», «tagli», «leporidi non scuoiati e non sviscerati»; (Macello): comprende gli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. Parte II: ( 1 ) Carni di leporidi selvatici (conigli e lepri), non contenenti frattaglie, tranne che nel caso di leporidi non scuoiati e non eviscerati, carni di conigli d’allevamento, carni di mammiferi terrestri selvatici, diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenti frattaglie. ( 2 ) Carni di leporidi selvatici (WL) o carni di conigli d’allevamento (RM) o carni di mammiferi terrestri selvatici (WM). La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. Nota per l’importatore: il presente certificato, a uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:
Tabella di concordanza
| Decisione 2000/585/CE | Presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 2 | Articolo 1 |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 2 bis , lettera a) | Articolo 3 |
| Articolo 2 bis , lettere b), c) e d) | Articolo 4 |
| Articolo 2 ter | Articolo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 6 |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 7 |
| Articolo 3 | Articolo 8 |
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"legislation": {
"id": "32009r0119",
"hash": "01ba9b4e7d954497c7140bad6a83a435fada9c593ab221655a5902472ae56d68",
"celex": "32009R0119",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
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"title": "Règlement (CE) n o 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7b65cc73-97ce-4b86-bb23-1aeed02ee5e1.0010.02/DOC_1"
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{
"title": "Commission Regulation (EC) No 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7b65cc73-97ce-4b86-bb23-1aeed02ee5e1.0006.02/DOC_1"
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)",
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"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7b65cc73-97ce-4b86-bb23-1aeed02ee5e1.0012.02/DOC_1"
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{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 119/2009 der Kommission vom 9. Februar 2009 zur Erstellung einer Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern für die Einfuhr von Fleisch von wildlebenden Hasenartigen, bestimmten wildlebenden Landsäugetieren und Nutzkaninchen in die Gemeinschaft und für die Durchfuhr derartigen Fleisches durch die Gemeinschaft sowie zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen (Text von Bedeutung für den EWR)",
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"language": "de",
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"scrapedAt": "2026-06-17T16:18:53.911Z",
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"effectiveDate": "2009-06-01",
"expirationDate": "2021-04-20",
"lastAmendmentDate": "2020-12-22"
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