dell’11 marzo 2009
recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato.
(2) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 2 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formato
La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti trasmettono i dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 nel formato di cui all'allegato, parte A, del presente regolamento.
Per ogni trasmissione di dati, la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti forniscono i necessari metadati in forma elettronica, conformemente alle norme del Sistema statistico europeo, e secondo la struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 2
Misure in tema di riservatezza
1. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti sono archiviati in un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»).
2. In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 177/2008, le autorità nazionali competenti segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.
3. Al fine di garantire la necessaria coerenza dei dati registrati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le caratteristiche, specificate nella parte B dell'allegato e corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 3
Misure di sicurezza
La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle autorità nazionali conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Se richieste, le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro in questione. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Analogamente, la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.
La trasmissione dei dati è effettuata in forma criptata tramite il mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati.
Articolo 4
Procedura di trasmissione
1. I dati e i metadati trasmessi a norma del presente regolamento sono scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi per via elettronica e caricati presso la Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di ingresso per i dati.
2. Gli Stati membri applicano le norme e le linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6 .
2 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
A. STRUTTURA E FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Introduzione
La standardizzazione della struttura dei record di dati è fondamentale ai fini di una loro efficiente elaborazione e costituisce un passo indispensabile per la fornitura di dati conformi alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat).
I dati sono trasmessi come una serie di record (set di dati).
I dati riservati vanno trasmessi con il valore esatto riportato nel campo del valore e corredati di un segnalatore indicante che si tratta di dati riservati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
I dati monetari devono essere espressi in migliaia di unità monetarie nazionali (euro per i paesi della zona euro). I paesi che entrano a far parte della zona euro trasmettono i dati monetari in euro, anziché in valuta nazionale, a partire dall'anno della loro adesione.
2. Identificatore del set di dati
Tutti i set di dati trasmessi dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali sono identificati applicando la convenzione sulle denominazioni specificata nella documentazione dettagliata e nelle linee guida concernenti le norme sugli scambi messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat).
3. Set di dati, loro struttura e definizione dei campi
In questa sezione è definito il contenuto dei set di dati da trasmettere a cura della Commissione (Eurostat) e delle autorità nazionali. La denominazione tecnica, la struttura, i campi, i codici e gli attributi dei set di dati da utilizzare sono contenuti nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 177/2008.
L'elaborazione dei dati del registro degli eurogruppi è un processo ciclico, avviato centralmente dalla Commissione (Eurostat). Alla fine di ciascun ciclo, una lista della popolazione sarà a disposizione dei compilatori di statistiche negli Stati membri.
All'inizio di ciascun ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette set di dati con metadati, per esempio la classificazione NACE, alle autorità statistiche nazionali competenti (di seguito «ASN») onde garantire che in tutti i paesi siano disponibili e siano utilizzati gli stessi metadati.
3.1. Primo scambio di dati
Il primo scambio di dati è effettuato dopo l'avvio dell'elaborazione di nuovi dati su unità giuridiche, ricevuti da fornitori privati di dati base per i registri. Quando i fornitori sono più di uno, i dati relativi alle medesime unità giuridiche sono collegati. La Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i seguenti set di dati con informazioni sui risultati di tale processo di collegamento e con informazioni sulle unità giuridiche. Le ASN restituiscono gli stessi set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Set di dati con i risultati del processo di collegamento
Set di dati con informazioni sulle unità giuridiche
3.2. Integrazione delle fonti di dati di Stati membri diversi
Lo stadio successivo dell'elaborazione dei dati è costituito dall'integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi. Tali informazioni riguardano il controllo e la proprietà di unità giuridiche, nonché l'unità statistica impresa definita dagli Stati membri che può essere costituita da una o più unità giuridiche. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale integrazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità
Set di dati con informazioni sulle imprese
3.3. Compilazione di gruppi globali e troncati
Lo stadio successivo è costituito dalla compilazione di gruppi troncati e di gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale compilazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.
Al termine del ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i risultati della compilazione definitiva dei gruppi troncati e dei gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette dati alle ASN diverse da quelle del paese dichiarante solo per le caratteristiche elencate nella parte B del presente allegato.
Set di dati con informazioni sui gruppi globali
Set di dati con informazioni sui gruppi troncati
B. CARATTERISTICHE DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3
La Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le seguenti caratteristiche, corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.
GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1 .