32009R0215•Regolamento (CE) n. 215/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32009R0215Regulation8 apr 2009
del 18 marzo 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Un cosiddetto «modulo ricevitore di segnali radiofonici», concepito per essere incorporato in apparecchi riceventi per la radiodiffusione del tipo utilizzato negli autoveicoli, insieme ad altre componenti tra cui un'unità di alimentazione, processori di segnali, amplificatori audio e circuiti di memorizzazione del canale. Il modulo consiste in un blocco radiofonico di frequenza, un blocco intermedio di frequenza e circuiti di demodulazione AM/FM. Il modulo isola la frequenza radiofonica e demodula il segnale audio senza ulteriore trasformazione. | 8527 29 00 | La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 2, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 8527 e 8527 29 00 . Poiché il modulo ha tutte le componenti necessarie (un blocco radiofonico di frequenza, un blocco intermedio di frequenza e circuiti di demodulazione AM/FM) per ricevere ed elaborare i segnali radio, si deve ritenere che possieda, in virtù della regola generale 2 (a), il carattere essenziale di un prodotto completo o finito della voce 8527 . Il modulo deve pertanto essere classificato sotto tale voce. È quindi esclusa la classificazione alla voce 8529 come parte destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio della voce 8527 . Di conseguenza il modulo deve essere classificato alla voce 8527 , come apparecchio ricevente per la radiodiffusione che può funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli. |
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