32009R0241•Regolamento (CE) n. 241/2009 della Commissione, del 20 marzo 2009 , che avvia un riesame relativo a nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
32009R0241Regulation22 mar 2009
del 20 marzo 2009
che avvia un riesame relativo a «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A. RICHIESTA DI RIESAME
(1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo a «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore con sede in Russia («il paese interessato»).
B. IL PRODOTTO
(2) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC 3102 80 00 .
C. MISURE IN VIGORE
(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio 2 : ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Russia e fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 20,11 EUR per tonnellata, ad eccezione di una società espressamente indicata, soggetta a un dazio individuale.
D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1 o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
(5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
E. PROCEDURA
(6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
(7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo a «nuovi esportatori», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.
(8) Qualora sia accertato che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrà essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società non menzionate individualmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006.
a) Questionari Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.
b) Raccolta di informazioni e audizioni Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre provvedere all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(9) A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente deve essere abrogato. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.
G. TERMINI
(10) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
a) le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;
b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(11) Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(12) Se è accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(13) I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 3 .
J. CONSIGLIERE-AUDITORE
(14) Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) ad esso dedicate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1911/2006 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 , originari della Russia, prodotti e venduti per l’esportazione nella Comunità dalla società per azioni Acron (codice addizionale TARIC A 932).
I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1911/2006 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all’articolo 1.
È chiesto alle autorità doganali, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
1. Affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, trasmesse dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» 4 e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, sono corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 4/92 1049 Bruxelles Fax +32 22956505
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2009. Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .
2 GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26 .
3 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 .
4 La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ( GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 ) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio () e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). ↩ ↩2
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