del 19 marzo 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Rifusione)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 2 , ha subito diverse e sostanziali modificazioni 3 . Esso deve essere ora nuovamente modificato per quanto riguarda l'elenco delle regioni degli Stati membri e i codici delle monete utilizzati ai fini del presente regolamento ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad essa le informazioni necessarie.
(3) La Commissione deve essere in grado di controllare l'attività delle organizzazioni di produttori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l'applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto.
(4) I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 104/2000 comportano la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni ben definite e ad intervalli regolari.
(5) Nell'ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I Comunicazioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori Articolo 1 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 entro due mesi dalla data della decisione adottata. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II Prezzi e interventi Articolo 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 entro i due mesi successivi all'inizio di ogni campagna di pesca. Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli Stati membri alla Commissione. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sette settimane successive al trimestre di cui trattasi. In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento. Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione 4 entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento. Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria dalle organizzazioni di produttori, nonché il valore dei quantitativi consegnati all'industria, durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento. Articolo 7 Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000. Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.
CAPO III Disposizioni generali e finali Articolo 8 Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell'ambito della gestione della politica comune della pesca (sistema FIDES II). Articolo 9 Il regolamento (CE) n. 80/2001 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2009. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .
2 GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3 .
3 V. allegato IX.
4 GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20 .
Informazioni relative alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori
Prezzi di ritiro applicati dalle organizzazioni di produttori
Da inviare due mesi dopo l'inizio della campagna di pesca
Prodotti di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000
Invio trimestrale
Prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000
Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato
Invio trimestrale
Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 (Invio trimestrale)
Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Periodicità: mensile
Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000
Periodicità: annua
Tabella 1
Tabella 2
Codici delle taglie
Tabella 3
Codici di presentazione
Tabella 4
Codici di conservazione
Tabella 5
Codici di freschezza
Tabella 6
Codici delle monete
Tabella 7
Tabella 8
Regioni d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale
Tabella 9
Utilizzazione dei ritiri
Tabella 10
Tipo di pesca
Tabella 11
Tipo di spese tecniche
Regolamento abrogato e sue successive modifiche
Tavola di concordanza