del 11 marzo 2009
che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 2 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità. Per motivi di chiarezza e di razionalizzazione tale regolamento è stato sottoposto a rifusione, apportando considerevoli modifiche a diverse disposizioni.
(2) Il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese 3 e il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese 4 devono essere emendati per tener conto di tali modifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirli con il presente regolamento.
(3) È necessario definire le caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese allo scopo di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.
(4) È altresì necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese di cui agli allegati I-IX del regolamento (CE) n. 295/2008, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, di ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e di accrescere la rapidità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti.
(5) È necessario inoltre specificare le prescrizioni per la duplice trasmissione per l'anno di riferimento 2008 di statistiche strutturali sulle imprese secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2.
(6) In forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 295/2008 durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento.
(7) Alcuni Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe durante i periodi transitori con riguardo a talune disposizioni degli allegati I, II, III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 295/2008, allo scopo di introdurre i necessari sistemi di rilevazione di dati o di adeguare quelli esistenti in modo da assicurare che entro la fine del periodo transitorio le prescrizioni di tale regolamento siano soddisfatte.
(8) La concessione di tali deroghe appare giustificata in quanto le richieste degli Stati membri si basano su un bisogno legittimo di adeguare ulteriormente i propri sistemi di rilevazione.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del presente regolamento definisce le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 295/2008.
I riferimenti ai conti delle società contenuti in tali definizioni si intendono fatti alle voci di cui all'articolo 9 (stato patrimoniale), all'articolo 23 (conto profitti e perdite) o all'articolo 43 (allegato) della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società 5 , nonché alle voci di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione 6 .
Articolo 2
L'allegato II del presente regolamento specifica il formato tecnico per la trasmissione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 295/2008.
Articolo 3
I dati e i metadati da trasmettere a norma del presente regolamento sono trasmessi in formato elettronico alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti (istituti nazionali di statistica e autorità di sorveglianza di alcuni istituti finanziari). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme per gli scambi di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati con l'ausilio di strumenti elettronici presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).
Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 4
L'allegato III del presente regolamento specifica le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati di cui alla sezione 9, punto 2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 295/2008.
Articolo 5
Le deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 295/2008 di cui all'allegato I, sezione 11, all'allegato II, sezione 10, all'allegato III, sezione 9, all'allegato VIII, sezione 8, e all'allegato IX, sezione 13, di detto regolamento sono concesse come specificato nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
I regolamenti (CE) n. 2700/98 e (CE) n. 2702/98 sono abrogati.
Essi continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13 .
2 GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1 .
3 GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49 .
4 GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102 .
5 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11 .
6 GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1 .
Definizione
Il numero delle imprese, quali sono definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio 1 , che producono per il mercato, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione. Sono da includere solo le unità attive che hanno registrato, durante il periodo di riferimento, fatturato o occupati, mentre sono escluse le unità inattive o temporaneamente inattive. Devono essere prese in considerazione tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento. Sono incluse anche le unità locali (succursali) che non costituiscono un'entità giuridica separata e che dipendono da imprese estere, fatta eccezione per le attività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008. Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 tale caratteristica è limitata al numero di imprese costituite conformemente alla legge del paese dichiarante e di succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE. Per le imprese di riassicurazione non sono registrate le succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE. Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 tale caratteristica comprende anche i fondi pensione senza dipendenti. Essa include altresì i fondi pensione non costituiti come entità giuridiche e gestiti da società di gestione di fondi pensione, imprese di assicurazione o altre istituzioni finanziarie (senza figurare peraltro nei conti annuali di tali istituzioni). Questa caratteristica non include tuttavia il numero di fondi pensione non costituiti separatamente dall'impresa promotrice o dal relativo settore professionale (ad esempio, fondi pensione non autonomi o sistemi di riserve gestiti in genere dai datori di lavoro come attività ausiliaria).
Definizione
Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite secondo lo status giuridico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza delle riserve tecniche lorde.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Per «impresa madre» si intende qualsiasi impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati 2 e qualsiasi impresa che, a parere della competente autorità di sorveglianza, esercita effettivamente un'influenza dominante sull'ente creditizio.
Va utilizzata la seguente ripartizione geografica delle imprese madri: impresa madre con sede nello Stato membro d'origine (l'impresa osservata può essere considerata come sotto controllo nazionale), impresa madre con sede in altri paesi (l'impresa osservata può essere considerata come sotto controllo estero). Le succursali di enti creditizi con sede centrale in un paese diverso dal paese dichiarante non hanno un'impresa madre. Tali imprese non sono considerate in questa sede. Ove possibile, il concetto da utilizzare di preferenza è quello dell'unità istituzionale ultima controllante quale è definita nel regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre» è una componente della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Per «impresa madre» si intende qualsiasi impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati e qualsiasi impresa che, a parere della competente autorità di sorveglianza, esercita effettivamente un'influenza dominante sull'impresa di assicurazione.
Va utilizzata la seguente ripartizione geografica delle imprese madri: impresa madre con sede nello Stato membro d'origine (l'impresa osservata può essere considerata come sotto controllo nazionale), impresa madre con sede in altri paesi (l'impresa osservata può essere considerata come sotto controllo estero). Poiché le società mutualistiche e le succursali delle imprese di assicurazione con sede centrale in paesi extra-SEE non hanno un'impresa madre, tali imprese non sono considerate in questa sede. Ove possibile, il concetto da utilizzare di preferenza è quello dell'unità istituzionale ultima controllante quale è definita nel regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese per residenza dell'impresa madre» è una componente della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale. Viene considerato il totale dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio contabile (cfr. variabile 43 30 0).
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartite per categoria di enti creditizi come segue: enti creditizi autorizzati, enti creditizi specializzati, altri enti creditizi.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (variabile 11 11 0) ripartite per classi di investimenti. Si tratta degli investimenti di cui alle variabili 48 10 0 o 48 10 4 (Investimenti complessivi ai valori di mercato).
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti» (11 11 8) è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese (variabile 11 11 0) ripartite per classi d'ampiezza degli iscritti. Questi ultimi sono definiti nella variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Nota : Va considerato il numero di iscritti alla fine dell'esercizio contabile.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti» (11 11 9) è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di imprese» (11 11 0).
Definizione
Il numero delle imprese che costituiscono riserve per il versamento di pensioni ai propri dipendenti. La gestione dei fondi pensione non autonomi rappresenta un'attività ausiliaria di tali imprese.
Definizione
Il numero delle unità locali, quali sono definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione. Sono incluse anche le unità locali che non contano dipendenti retribuiti. Sono da includere tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento.
Definizione
Il numero delle unità di attività economica, quali sono definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione, o, qualora tale tipo d'unità non sia registrato, una stima di tale numero. Sono da includere tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento.
Definizione
La «succursale» è definita all'articolo 1 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio (terza direttiva assicurazione non vita) 4 e all'articolo 1 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio (terza direttiva assicurazione vita) 5 . Per il numero di succursali all'estero va utilizzata la seguente ripartizione geografica: ognuno degli altri Stati membri, altri paesi del SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, altri paesi terzi (resto del mondo).
Definizione
La «succursale» è definita all'articolo 1 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio 6 , e descritta in dettaglio nella comunicazione della Commissione «Libera prestazione dei servizi e interesse generale nella seconda direttiva bancaria» (95/C 291/06).
Per il numero di succursali all'estero va utilizzata la seguente ripartizione geografica: Svizzera, Stati Uniti, Giappone, paesi terzi (resto del mondo).
Nota : Sono prese in considerazione tutte le succursali in attività in paesi extra-SEE registrate nello Stato membro di origine dell'ente creditizio.
Definizione
Per «società affiliata» si intende un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati. Vanno incluse tutte le imprese rientranti tra le imprese di servizi finanziari (secondo la definizione di cui al capitolo 1.3 del manuale metodologico per le statistiche sugli enti creditizi).
Nota : Per le società affiliate va utilizzata la seguente ripartizione geografica: ognuno degli altri Stati membri, altri paesi del SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, paesi terzi (resto del mondo). Viene preso in considerazione unicamente il primo livello di società affiliata.
Definizione
La totalità dei regimi pensionistici gestiti dai fondi pensione. Un regime pensionistico si fonda su un accordo, in generale tra le parti sociali, che precisa le prestazioni pensionistiche accordate e le relative condizioni.
Definizione
Il numero delle imprese produttrici per il mercato che hanno registrato, durante un determinato periodo di riferimento, fatturato o occupati.
Definizione
Il numero delle creazioni di imprese che producono per il mercato registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per creazione di un'impresa s'intende la creazione di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Non sono comprese le iscrizioni nella popolazione dovute a fusioni, dissoluzioni, scissioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le iscrizioni in una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.
Definizione
Il numero delle cessazioni di imprese che producono per il mercato registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per cessazione di un'impresa s'intende lo scioglimento di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Non sono comprese le cancellazioni dalla popolazione dovute a fusioni, acquisizioni, dissoluzioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le cancellazioni da una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.
Definizione
La sopravvivenza di un'impresa cui si riferiscono queste caratteristiche si verifica se un'impresa è attiva in termini di occupati e/o di fatturato nell'anno di nascita e nell'anno o negli anni successivi. Si possono distinguere due tipi di sopravvivenza:
-
un'impresa nata nell'anno t-1 si considera sopravvissuta nell'anno t se è attiva in termini di fatturato e/o di occupati in qualunque momento dell'anno t (= sopravvivenza senza modifiche);
-
un'impresa si considera sopravvissuta anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive, ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per acquisizione).
Definizione
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 295/2008, ad eccezione delle attività classificate nella sezione K della NACE Rev. 2 , il fatturato comprende il totale degli importi fatturati dall'unità d'osservazione durante il periodo di riferimento e corrisponde al valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi. Le vendite di beni comprendono i beni prodotti dall'impresa, nonché le merci acquistate da un dettagliante o i terreni e gli altri beni immobili acquistati per essere rivenduti (per contro i terreni e gli altri beni immobili acquistati inizialmente a fini di investimento non sono da includere nel fatturato). La prestazione di servizi implica, di norma, lo svolgimento da parte dell'impresa di un'attività contrattualmente concordata per un determinato periodo di tempo. Gli introiti derivanti da contratti a lungo termine (ad esempio, contratti di costruzione) vanno riconosciuti con riferimento allo stadio di esecuzione del contratto e non secondo il metodo del contratto finito. I beni prodotti per l'autoconsumo o a fini di investimento devono essere esclusi dal fatturato.
Il fatturato si intende al lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate dall'unità, ma al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari. Le imposte simili all'IVA sono percepite in varie fasi dall'impresa e gravano in toto sull'acquirente finale.
Il fatturato comprende anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggi, ecc.) addebitate ai clienti, anche se figurano separatamente sulla fattura. Gli abbuoni e gli sconti accordati ai clienti, nonché il valore degli imballaggi resi, devono essere dedotti.
Non sono compresi nel fatturato gli introiti classificati come altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari nei conti delle società ai sensi della quarta direttiva contabile, né gli introiti derivanti dall'uso da parte di terzi delle attività dell'impresa produttive di interessi, royalty e dividendi e gli altri redditi a norma degli IAS/IFRS. Sono esclusi anche i contributi di gestione ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle istituzioni dell'Unione europea.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 questa caratteristica è designata come «Premi lordi contabilizzati». La caratteristica è definita all'articolo 35 della direttiva 91/674/CEE 7 . Nota — Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 questa caratteristica è designata come «Totale dei contributi pensionistici». La caratteristica comprende il complesso dei contributi pensionistici dovuti nel corso dell'esercizio finanziario a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi obbligatori, gli altri contributi regolari, i contributi supplementari volontari, i trasferimenti in entrata, gli altri contributi.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività definite nella sezione 3 degli allegati I-IV e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 295/2008, ad eccezione delle attività classificate nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Il fatturato, come sopra definito a fini statistici, comprende la voce contabile:
— «Importo netto del volume d'affari», comprese altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili.
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Il fatturato, come sopra definito a fini statistici, comprende le voci contabili:
— ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (IAS 18.35). Se inclusi in questa voce, i ricavi da interessi, royalties e dividendi devono essere detratti.
Relazione con altre variabili
Per le statistiche sulle attività definite nella sezione 3 degli allegati I-IV e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
— La variabile «Fatturato» è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0), nonché altri aggregati e saldi.
— Il fatturato può essere ripartito secondo l'attività: fatturato i) dell'attività principale, ii) delle attività industriali, iii) delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti), iv) delle attività degli intermediari (agenti), v) delle altre attività di servizi (da 18 11 0 a 18 16 0).
— Il fatturato può essere ripartito secondo il tipo di prodotto: «Ripartizione del fatturato per prodotto» (18 21 0).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008, la variabile «Premi lordi contabilizzati» (12 11 0) è calcolata nel modo seguente.
Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
- Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati (12 11 2).
La variabile «Premi lordi contabilizzati» è utilizzata per calcolare la variabile «Premi lordi acquisiti» (32 11 0), nonché altri aggregati e saldi.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008, la variabile «Fatturato» (Totale dei contributi pensionistici) è calcolata nel modo seguente:
Contributi pensionistici versati dagli iscritti (48 00 1)
-
Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro (48 00 2)
-
Trasferimenti in entrata (48 00 3)
-
Altri contributi pensionistici (48 00 4)
oppure
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita (48 00 5)
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'Allegato VIII del regolamento (CE) n. 295/2008, la variabile «Fatturato» è ulteriormente disaggregata per prodotti e per residenza del cliente.
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Sono considerati esclusivamente i premi dell'assicurazione diretta.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
- Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati (12 11 2)
= Premi lordi contabilizzati (12 11 0)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite. Sono considerati esclusivamente i premi contabilizzati dell'attività di riassicurazione accettata.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
- Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati (12 11 2)
= Premi lordi contabilizzati (12 11 0)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi individuali, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi individuali»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi individuali (12 11 3)
- Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti di gruppo (12 11 4)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti di gruppo, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi per contratti di gruppo»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi individuali (12 11 3)
- Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti di gruppo (12 11 4)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi periodici, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi periodici»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi periodici (12 11 5)
- Premi diretti lordi contabilizzati, premi unici (12 11 6)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi unici, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi unici»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi periodici (12 11 5)
- Premi diretti lordi contabilizzati, premi unici (12 11 6)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza partecipazione agli utili, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi per contratti senza partecipazione agli utili»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza partecipazione agli utili (12 11 7)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con partecipazione agli utili (12 11 8)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati (12 11 9)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con partecipazione agli utili, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi per contratti con partecipazione agli utili»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza partecipazione agli utili (12 11 7)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con partecipazione agli utili (12 11 8)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati (12 11 9)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la disaggregazione «premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati»: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza partecipazione agli utili (12 11 7)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con partecipazione agli utili (12 11 8)
-
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati (12 11 9)
= Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1)
Definizione
Per le statistiche sulle attività definite nella sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Il valore della produzione misura la quantità effettivamente prodotta dall'unità, sulla base delle vendite e tenendo conto della variazione delle scorte e delle attività di rivendita di beni e servizi.
Il valore della produzione corrisponde al fatturato o ai ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ai quali è aggiunto o sottratto il saldo della variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di lavorazione, nonché di beni e servizi destinati alla rivendita, sono sottratti gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita (solo per i beni e i servizi venduti durante il periodo di riferimento ed esclusi i costi di magazzinaggio e di trasporto dei beni acquistati per essere rivenduti) e sono aggiunti la produzione capitalizzata e gli altri proventi (di gestione e straordinari) (esclusi i contributi). Non sono compresi nel valore della produzione i proventi e gli oneri classificati nei conti delle società come finanziari o come ricavi sotto forma di interessi e dividendi. Gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita comprendono gli acquisti di servizi procurati per essere forniti a terzi alle stesse condizioni di acquisto.
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , il valore della produzione è definito come segue: premi lordi acquisiti più totale dei proventi da investimenti finanziari, più altri servizi prodotti, meno oneri lordi relativi ai sinistri, escluse le spese per la gestione dei sinistri, più guadagni in conto capitale e riserve.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto (perdita) da operazioni finanziarie, più altri proventi di gestione.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore della produzione è definito come segue: fatturato meno premi assicurativi da pagare, più proventi da investimenti, più altri redditi, più indennizzi da ricevere, meno spesa complessiva in materia di pensioni, meno variazione netta delle riserve tecniche.
Per le imprese di cui alla classe 64.11 della NACE Rev. 2 (banche centrali), il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto (perdita) da operazioni finanziarie, più altri proventi di gestione.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Le componenti del valore della produzione sono comprese nelle seguenti voci contabili:
— «Importo netto del volume d'affari»
— componente della voce «Altri proventi di gestione» (esclusi i contributi)
— componente della voce «Proventi straordinari» (esclusi i contributi)
— «Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione»
— componente di «Spese per materie prime e sussidiarie» connesse ad acquisti e variazione delle scorte di beni destinati alla rivendita
— «Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Le componenti del valore della produzione sono comprese nelle seguenti voci contabili (metodo dei costi per destinazione):
— ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ricavi sotto forma di royalties (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
— «Altri proventi» (esclusi i contributi)
Le componenti del valore della produzione sono comprese nelle seguenti voci contabili (metodo dei costi per natura):
— ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ricavi sotto forma di royalties (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
— «Altri proventi» (esclusi i contributi)
Relazione con altre variabili
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2 , il valore della produzione è calcolato come segue:
Fatturato (12 11 0)
+/- Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità (13 21 3)
+/- Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (13 21 1)
- Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (13 12 0)
La variabile «Valore della produzione» è utilizzata per calcolare la variabile «Valore aggiunto al costo dei fattori» (12 15 0), nonché altri aggregati e saldi.
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , il valore della produzione è calcolato come segue:
Per le assicurazioni sulla vita:
Premi lordi contabilizzati (12 11 0)
-
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5)
-
Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6)
-
Proventi da partecipazioni (32 71 1)
-
[(Totale delle riserve tecniche lorde (37 30 0) - Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1))/Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1)] × [Proventi da investimenti (32 22 0) - Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5) - Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6) - Proventi da partecipazioni (32 71 1)]
-
Altri proventi tecnici, importo netto (32 16 1)
-
Altri proventi (32 46 0)
-
Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri (32 61 5)
-
Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6)
-
Plusvalenze non realizzate sugli investimenti (32 23 0)
-
Perdite sul realizzo di investimenti (32 72 3)
-
Minusvalenze non realizzate sugli investimenti (32 28 0)
-
Variazione lorda della riserva del ramo «vita» (32 25 0)
-
Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto (32 16 3)
-
Variazione del fondo per dotazioni future (componente della variabile 32 29 0)
-
Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (32 16 2).
Per le assicurazioni del ramo «non vita» e le riassicurazioni:
Premi lordi contabilizzati (12 11 0)
-
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5)
-
Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6)
-
Proventi da partecipazioni (32 71 1)
-
[(Totale delle riserve tecniche lorde (37 30 0) - Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1))/Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1)] × [Proventi da investimenti (32 42 0) - Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5) - Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6) - Proventi da partecipazioni (32 71 1)]
-
Altri proventi tecnici, importo netto (32 16 1)
-
Altri proventi (32 46 0)
-
Perdite sul realizzo di investimenti (32 72 3)
-
Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto (32 16 3)
-
Variazione della riserva di perequazione (32 15 0)
-
Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (32 16 2).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore della produzione è calcolato come segue:
Interessi da ricevere e redditi analoghi (42 11 0)
- Interessi da versare e oneri analoghi (42 12 0)
-
Commissioni da ricevere (42 14 0)
-
Proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile (42 13 1)
-
Profitto (perdita) da operazioni finanziarie (42 20 0)
-
Altri proventi di gestione (42 31 0).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore della produzione è calcolato come segue:
Fatturato (12 11 0)
- Premi assicurativi da pagare (48 05 0)
Definizione
Corrisponde alla remunerazione dell'attività di acquisto e rivendita senza ulteriore trasformazione. È calcolato sulla base del fatturato, degli acquisti e della variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Nel fatturato, negli acquisti e nella variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita sono comprese le vendite, gli acquisti e la variazione delle scorte di servizi acquistati per essere forniti a terzi alle stesse condizioni di acquisto.
È denominato anche margine commerciale lordo.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Questi dati possono non figurare separatamente nei conti delle società. Sono una componente delle voci «Importo netto del volume d'affari» e «Spese per materie prime e sussidiarie» conformemente alla quarta direttiva contabile (78/660/CEE).
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Questi dati possono non figurare separatamente nei conti delle società. Secondo il metodo dei costi per natura sono una componente delle voci «Ricavi» e «Materie prime e materiali di consumo utilizzati». Secondo il metodo dei costi per destinazione sono una componente delle voci «Ricavi» e «Costo del venduto».
Relazione con altre variabili
Il margine lordo sui beni per la rivendita è calcolato come segue:
Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita (18 16 0)
- Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (13 12 0)
+/- Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (13 21 1)
— La variabile «Margine lordo sui beni per la rivendita» è una componente della variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2 , il valore aggiunto al costo dei fattori corrisponde al reddito lordo da attività di gestione al netto delle rettifiche per contributi di gestione e imposte indirette.
Può essere calcolato come segue: fatturato più produzione capitalizzata, più altri proventi di gestione (inclusi i contributi di gestione), più o meno variazione delle scorte, meno acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. I dazi e le imposte sulla produzione sono i prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, sull'utilizzazione del lavoro, sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell'attività di produzione, indipendentemente dalle quantità o dal valore dei beni e dei servizi prodotti o venduti. Può anche essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale.
Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari nei conti delle società secondo la quarta direttiva contabile (78/660/CEE). Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come interessi attivi, dividendi, utili su operazioni in valuta derivanti da finanziamenti in valuta estera connessi a interessi passivi, proventi derivanti da rimborso o da estinzione di debiti o oneri finanziari secondo il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione.
Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato come valore «lordo», in quanto non sono detratte le rettifiche di valore (ad esempio, ammortamenti e perdite per riduzione di valore).
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , il valore aggiunto al costo dei fattori è definito come segue: valore della produzione meno valore lordo dei servizi di riassicurazione ricevuti, meno provvigioni, meno spese esterne in beni e servizi.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore aggiunto al costo dei fattori è definito come il valore della produzione diminuito degli acquisti complessivi di beni e servizi.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore aggiunto al costo dei fattori è definito come il valore della produzione diminuito degli acquisti complessivi di beni e servizi.
Per le imprese della classe 64.11 della NACE Rev. 2, il valore aggiunto al costo dei fattori è definito come il valore della produzione diminuito degli acquisti complessivi di beni e servizi.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato direttamente a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Importo netto del volume d'affari»
— «Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione»
— «Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo»
— «Spese per materie prime e sussidiarie»
— «Altre spese esterne»
— «Altri oneri di gestione»
— «Altri proventi di gestione»
— «Oneri straordinari»
— «Proventi straordinari»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Secondo il metodo dei costi per natura il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato direttamente a partire dalle seguenti voci contabili:
«Ricavi» (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
+/- «Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione»
Secondo il metodo dei costi per destinazione il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato direttamente a partire dalle seguenti voci contabili:
«Ricavi» (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
-
«Costo del venduto» (esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti e gli ammortamenti)
-
«Costi di distribuzione» (esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti)
-
«Costi amministrativi» (esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti)
-
«Altri costi»
Relazione con altre variabili
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato come segue:
Fatturato (12 11 0)
+/- Variazione delle scorte di beni e servizi (13 21 0)
-
Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0)
-
Altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili
-
Dazi e imposte sulla produzione
— La variabile «Valore aggiunto al costo dei fattori» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo di gestione» (12 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato come segue:
Valore della produzione (12 12 0)
- Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato come segue:
Valore della produzione (12 12 0)
- Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 , il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato come segue:
Valore della produzione (12 12 0)
- Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0).
Definizione
Il risultato lordo di gestione corrisponde al margine che deriva dalle attività di gestione dopo aver remunerato il fattore lavoro. Può essere calcolato detraendo dal valore aggiunto al costo dei fattori i costi del personale. Il saldo è la parte di cui dispone l'unità e che le permette di remunerare gli investitori e i finanziatori, di pagare le imposte e di finanziare, in tutto o in parte, i suoi investimenti.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Il risultato lordo di gestione può essere calcolato a partire dalle seguenti voci contabili:
«Importo netto del volume d'affari»
— «Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione»
— «Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo»
— «Spese per materie prime e sussidiarie»
— «Altre spese esterne»
— «Altri oneri di gestione»
— «Altri proventi di gestione»
— «Oneri straordinari»
— «Proventi straordinari»
— «Spese per il personale»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Secondo il metodo dei costi per natura il risultato lordo di gestione può essere calcolato direttamente a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Ricavi» (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
Secondo il metodo dei costi per destinazione il risultato lordo di gestione può essere calcolato direttamente a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Ricavi» (esclusi i ricavi da interessi e dividendi se inclusi nei ricavi)
Relazione con altre variabili
Il risultato lordo di gestione è calcolato come segue:
Valore aggiunto al costo dei fattori (12 15 0)
- Costi del personale (13 31 0)
Definizione
Il valore di tutti i beni e servizi acquistati nel corso del periodo contabile e destinati alla rivendita o al consumo nel processo di produzione, esclusi i beni di investimento il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e i servizi in questione possono essere rivenduti con o senza ulteriore trasformazione, interamente consumati nel processo di produzione o, infine, passati a scorte.
Sono inclusi in questi acquisti i materiali che entrano direttamente nella composizione dei beni prodotti (materie prime, prodotti intermedi, componenti), a cui si aggiungono i piccoli utensili e le attrezzature non capitalizzati. Sono compresi anche i materiali ausiliari (lubrificanti, acqua, imballaggi, materiali per manutenzione e riparazione, materiale per ufficio) nonché i prodotti energetici. Rientrano in questa variabile anche gli acquisti di materiali destinati alla produzione di beni di investimento da parte dell'unità.
Sono inclusi i servizi pagati durante il periodo di riferimento, sia che contribuiscano sia che non contribuiscano direttamente alla produzione. Questo dato comprende i pagamenti per tutti i lavori realizzati da terzi per conto dell'unità, comprese le riparazioni correnti e la manutenzione, i lavori d'installazione e gli studi tecnici. Sono esclusi gli importi pagati per l'installazione di beni di investimento e il valore dei beni capitalizzati.
Sono inclusi anche i pagamenti effettuati per servizi non industriali, come le spese legali e di contabilità, le spese per brevetti e licenze (qualora non siano capitalizzate), i premi d'assicurazione, i costi d'organizzazione di assemblee degli azionisti e di riunioni dei consigli d'amministrazione, le quote d'adesione ad associazioni di categoria e professionali, le spese postali, telefoniche, di comunicazione elettronica, di telegrafo e fax, i servizi di trasporto di merci e personale, i costi di pubblicità, le provvigioni (se non sono incluse nelle retribuzioni), gli affitti, le spese bancarie (esclusi gli interessi passivi) e tutti gli altri servizi alle aziende prestati da terzi. Sono compresi i servizi trasformati e capitalizzati dall'unità sotto forma di produzione capitalizzata.
Sono esclusi dagli acquisti complessivi di beni e servizi gli oneri classificati come oneri finanziari o i ricavi sotto forma di interessi e dividendi.
Gli acquisti di beni e servizi sono valutati al prezzo di acquisto, ossia al prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti (ma escluse l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte similari).
Tutte le altre imposte sui prodotti non sono pertanto detratte dalla valutazione degli acquisti di beni e servizi. Il trattamento delle imposte sulla produzione non ha pertinenza ai fini della valutazione di tali acquisti.
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2 , gli oneri classificati come oneri finanziari nei conti delle società sono esclusi dagli acquisti complessivi di beni e servizi.
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , gli acquisti complessivi di beni e servizi sono definiti come il valore lordo dei servizi di riassicurazione ricevuti, aumentato del totale delle provvigioni come specificato all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e di tutte le altre spese esterne in beni e servizi (esclusi i costi del personale).
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , gli acquisti complessivi di beni e servizi sono definiti come le commissioni da versare, aumentate delle altre spese amministrative e degli altri oneri di gestione.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli acquisti di beni e di servizi possono essere calcolati a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Spese per materie prime e sussidiarie» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi)
— «Altre spese esterne» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi)
— «Altri oneri di gestione» per la parte riguardante i pagamenti per beni e servizi non compresi nelle due voci anzidette («Spese per materie prime e sussidiarie» e «Altre spese esterne»), mentre non è inclusa la parte riguardante il pagamento delle imposte sulla produzione
— «Oneri straordinari»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Secondo il metodo dei costi per natura gli acquisti di beni e di servizi possono essere calcolati a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Materie prime e materiali di consumo utilizzati»
— «Altri costi» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi)
Secondo il metodo dei costi per destinazione gli acquisti di beni e di servizi possono essere calcolati a partire dalle seguenti voci contabili:
— «Costo del venduto» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi ed esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti e gli ammortamenti)
— «Costi di distribuzione» (sostenuti nel corso del periodo contabile ed esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti e gli ammortamenti)
— «Costi amministrativi» (sostenuti nel corso del periodo contabile ed esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti e gli ammortamenti)
— «Altri costi»
Relazione con altre variabili
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2 , la variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» è utilizzata per calcolare la variabile «Valore aggiunto al costo dei fattori» (12 15 0), nonché altri aggregati e saldi.
Numerose voci incluse nella variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» sono indicate separatamente:
— Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (13 12 0)
— Pagamenti per lavoratori di agenzie (13 13 1)
— Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni (13 41 1)
— Acquisti di prodotti energetici (20 11 0)
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2 , gli acquisti complessivi di beni e servizi sono calcolati come segue.
Per le assicurazioni sulla vita:
Saldo di riassicurazione (32 18 0)
-
[(Totale delle riserve tecniche lorde (37 30 0) Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1))/Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1)] × [Proventi da investimenti (32 22 0) - Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5) - Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6) - Proventi da partecipazioni (32 71 1)],
-
Provvigioni (32 61 1)
-
Spese esterne in beni e servizi (32 61 4)
Per le assicurazioni del ramo «non vita» e le riassicurazioni:
Saldo di riassicurazione (32 18 0)
-
[(Totale delle riserve tecniche lorde (37 30 0) - Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1))/Totale delle riserve tecniche nette (37 30 1)] × [Proventi da investimenti (32 42 0) - Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti (32 71 5) - Profitti nel realizzo degli investimenti (32 71 6) - Proventi da partecipazioni (32 71 1)],
-
Provvigioni (32 61 1)
-
Spese esterne in beni e servizi (32 61 4)
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 , gli acquisti complessivi di beni e servizi sono calcolati come segue:
Commissioni da versare (42 15 0)
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008 , la variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle spese d'esercizio» (48 06 0).
Definizione
Gli acquisti di beni destinati alla rivendita a terzi senza ulteriore trasformazione. Sono compresi inoltre gli acquisti di servizi da parte di imprese di servizi che li fatturano, ossia imprese il cui fatturato è costituito non soltanto dalle commissioni fatturate per una prestazione di servizi (come nel caso delle agenzie immobiliari), ma anche dall'importo corrispondente al servizio stesso (come nel caso degli acquisti di servizi di trasporto da parte di agenzie di viaggi). Il valore dei beni e dei servizi venduti a provvigione a terzi è escluso, in quanto tali beni e servizi non sono né acquistati né venduti dall'agente che percepisce la provvigione.
I servizi destinati alla rivendita cui è fatto riferimento in questa variabile sono il prodotto di attività di servizi, diritti di utilizzare servizi predeterminati o supporti fisici di servizi. Gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato. Tutte le altre imposte sui prodotti non sono pertanto detratte dalla valutazione degli acquisti di beni e servizi.
Il trattamento delle imposte sulla produzione non ha pertinenza ai fini della valutazione di tali acquisti.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto possono non figurare separatamente nei conti delle società. Sono una componente delle voci:
— «Spese per materie prime e sussidiarie»
— «Altre spese esterne»
— «Altri oneri di gestione»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto possono non figurare separatamente nei conti delle società. Secondo il metodo dei costi per natura sono una componente delle seguenti voci contabili:
— «Materie prime e materiali di consumo utilizzati» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi)
— «Altri costi»
Gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto possono non figurare separatamente nei conti delle società. Secondo il metodo dei costi per destinazione sono una componente delle seguenti voci contabili:
— «Costo del venduto» (al lordo delle variazioni delle scorte di beni e di servizi ed esclusi i costi connessi a benefici per i dipendenti e gli ammortamenti)
— «Altri costi»
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0)
— La variabile «Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto» è utilizzata per calcolare le variabili «Margine lordo sui beni per la rivendita» (12 13 0) e «Valore della produzione» (12 12 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
I pagamenti alle agenzie di lavoro temporaneo e ad organizzazioni analoghe che forniscono forze di lavoro alle imprese clienti per periodi di tempo limitati, allo scopo di integrare o di sostituire temporaneamente membri del personale del cliente, allorché le persone messe a disposizione sono alle dipendenze dell'unità che fornisce lavoro temporaneo. Tali agenzie e organizzazioni non provvedono tuttavia alla sorveglianza diretta dei loro dipendenti sul luogo di lavoro delle imprese clienti. Sono esclusi i pagamenti per la fornitura di personale connessa alla prestazione di un determinato servizio industriale o non industriale.
Relazione con i conti delle società
Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 295/2008, fatta eccezione per le imprese con un'attività classificata nella sezione K della NACE Rev. 2
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I pagamenti per lavoratori di agenzie possono non figurare separatamente nei conti delle società. Sono una componente delle voci «Altre spese esterne» e «Altri oneri di gestione».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
I pagamenti per lavoratori di agenzie possono non figurare separatamente nei conti delle società. Secondo il metodo dei costi per natura sono una componente della voce «Altri costi» o della voce «Materie prime e materiali di consumo utilizzati» (in quei casi in cui i lavoratori di agenzie svolgono attività di produzione).
I pagamenti per lavoratori di agenzie possono non figurare separatamente nei conti delle società. Secondo il metodo dei costi per destinazione sono una componente delle voci «Costo del venduto», «Costi di distribuzione», «Costi amministrativi» e/o «Altri costi».
Per le statistiche sulle attività di cui ai gruppi 65.1 e 65.2 della NACE Rev. 2
I pagamenti per lavoratori di agenzie possono non figurare separatamente nei conti delle società come specificato all'articolo 34, sezione III, punto 16, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Per le statistiche sulle attività degli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2
I pagamenti per lavoratori di agenzie possono non figurare separatamente nella voce Altre spese amministrative, come specificato all'articolo 27, punto 8, lettera b), e all'articolo 28, sezione A, punto 4, lettera b), della direttiva 86/635/CEE.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0)
Definizione
La variazione delle scorte (positiva o negativa) è la differenza tra il valore delle scorte alla fine e all'inizio del periodo di riferimento. La variazione delle scorte può essere misurata come la differenza tra il valore delle entrate nelle scorte e il valore delle uscite dalle scorte e di ogni perdita ricorrente dei beni compresi nelle scorte. Le scorte sono registrate ai prezzi di acquisto, IVA esclusa, se sono acquistate da un'altra unità, altrimenti al costo di produzione.
Le scorte (e la variazione delle scorte) possono essere disaggregate come segue:
— scorte di prodotti finiti
— scorte di prodotti in corso di lavorazione
— scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto
— scorte di materie prime e sussidiarie.
Sono comprese le scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione, fabbricati dall'unità e non ancora venduti. Sono compresi i prodotti in corso di lavorazione appartenenti all'unità, anche se i prodotti in questione sono detenuti da terzi, mentre sono esclusi i prodotti detenuti dall'unità che appartengono a terzi.
Sono comprese le scorte di beni e servizi acquistati unicamente allo scopo di essere rivenduti nelle stesse condizioni in cui sono stati acquistati. Sono escluse le scorte di beni e servizi forniti a provvigione a terzi. I prodotti acquistati per essere rivenduti e passati a scorte dalle imprese di servizi possono comprendere sia beni (impianti industriali nel caso di contratti «chiavi in mano», o fabbricati nel caso di attività di promozione immobiliare, ecc.) sia servizi (diritti d'utilizzare spazi pubblicitari, trasporti, alloggio, ecc.).
Nel caso delle scorte di servizi, i servizi in questione sono il prodotto di attività di servizi, diritti di utilizzare servizi predeterminati o supporti fisici di servizi.
Sono comprese le scorte di materie prime e ausiliarie, prodotti intermedi, componenti, energia, piccoli utensili e servizi non capitalizzati appartenenti all'unità.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
La variazione delle scorte di beni e servizi può essere calcolata a partire dalle seguenti voci contabili:
«Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione»
componente della voce «Spese per materie prime e sussidiarie»
componente della voce «Altre spese esterne»
componente della voce «Altri oneri di gestione»
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura la variazione delle scorte di beni e servizi può essere calcolata a partire dalle seguenti voci contabili del prospetto di conto economico:
«Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione»
componente della voce «Materie prime e materiali di consumo utilizzati»
componente della voce «Altri costi»
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione la variazione delle scorte di beni e servizi può essere calcolata a partire dalle seguenti voci contabili del prospetto di conto economico:
componente della voce «Costo del venduto»
componente della voce «Costi di distribuzione»
componente della voce «Costi amministrativi»
componente della voce «Altri costi»
Relazione con altre variabili
— La variabile «Variazione delle scorte di beni e servizi» è utilizzata per calcolare la variabile «Valore aggiunto al costo dei fattori» (12 15 0), nonché altri aggregati e saldi.
— La variabile «Variazione delle scorte di beni e servizi» può essere disaggregata secondo la tipologia delle scorte: i) variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto (variabile 13 21 1), ii) variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità (variabile 13 21 3) e iii) variazione delle scorte di materie prime e sussidiarie.
Definizione
La variazione delle scorte ai prezzi di acquisto, IVA esclusa, tra la fine e l'inizio del periodo di riferimento. La variazione delle scorte può essere misurata come la differenza tra il valore delle entrate nelle scorte di prodotti acquistati per la rivendita e il valore delle uscite dalle scorte e di ogni perdita ricorrente dei beni compresi nelle scorte.
Sono compresi in tali scorte i beni e i servizi acquistati unicamente allo scopo di essere rivenduti nelle stesse condizioni in cui sono stati acquistati. Sono escluse le scorte di beni e servizi forniti a provvigione a terzi.
I prodotti acquistati per essere rivenduti e passati a scorte dalle imprese di servizi possono comprendere sia beni (impianti industriali nel caso di contratti «chiavi in mano», o fabbricati nel caso di attività di promozione immobiliare, ecc.) sia servizi (diritti d'utilizzare spazi pubblicitari, trasporti, alloggio, ecc.).
Nel caso delle scorte di servizi, i servizi in questione sono il prodotto di attività di servizi, diritti d'utilizzare servizi predeterminati o supporti fisici di servizi.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
La variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto può non figurare separatamente nei conti delle società. È una componente delle voci «Spese per materie prime e sussidiarie», «Altre spese esterne» e «Altri oneri di gestione».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
La variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto può non figurare separatamente nei conti delle società. Se è applicato il metodo dei costi per natura è una componente delle voci «Materie prime e materiali di consumo utilizzati» e «Altri costi» del prospetto di conto economico.
La variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto può non figurare separatamente nei conti delle società. Se è applicato il metodo dei costi per destinazione è una componente delle voci «Costo del venduto» e «Altri costi» del prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
— La variabile «Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto» è utilizzata per calcolare le variabili «Margine lordo sui beni per la rivendita» (12 13 0) e «Valore della produzione» (12 12 0), nonché altri aggregati e saldi.
— Componente della variabile «Variazione delle scorte di beni e servizi» (13 21 0)
Definizione
La variazione del valore delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione, prodotti dall'unità e non ancora venduti, tra il primo e l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Sono compresi i prodotti in corso di lavorazione appartenenti all'unità, anche se i prodotti in questione sono detenuti da terzi, mentre sono esclusi i prodotti detenuti dall'unità che appartengono a terzi.
Le scorte sono valutate al costo di produzione, al lordo delle rettifiche di valore (ad esempio, ammortamenti).
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
La variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso è registrata nei conti delle società alla voce «Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura la variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso è registrata nel prospetto di conto economico alla voce «Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione».
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione la variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso è una componente della voce «Costo del venduto» del prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
— La variabile «Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità» è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0), nonché altri aggregati e saldi.
— Componente della variabile «Variazione delle scorte di beni e servizi» (13 21 0)
Definizione
I costi del personale sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente (permanente, temporaneo o lavoratore a domicilio) quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo di riferimento. I costi del personale comprendono anche le imposte e i contributi sociali a carico dei lavoratori trattenuti dall'unità, nonché i contributi sociali obbligatori e volontari a carico dei datori di lavoro.
I costi del personale comprendono:
— retribuzioni
— costi della previdenza sociale
Sono comprese tutte le retribuzioni corrisposte durante il periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano determinate sulla base dell'orario di lavoro o a cottimo e siano versate regolarmente o no. Sono compresi nei costi del personale le mance, i premi legati al luogo di lavoro e al rendimento, le gratifiche, le tredicesime mensilità (e premi fissi analoghi), le indennità di licenziamento, alloggio, trasporto, carovita e gli assegni familiari, le commissioni, i gettoni di presenza, il lavoro straordinario e notturno, ecc., nonché le imposte, i contributi di sicurezza sociale e gli altri importi dovuti dai lavoratori e trattenuti alla fonte dal datore di lavoro.
Sono compresi anche i costi della previdenza sociale a carico del datore di lavoro, ossia i contributi a regimi previdenziali (pensione, malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assegni familiari, ecc.). Questi costi sono presi in considerazione indipendentemente dal fatto che derivino da obblighi statutari, da convenzioni collettive, da un contratto o siano di natura volontaria.
Nei costi del personale non sono compresi i pagamenti per lavoratori di agenzie.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I costi del personale possono essere calcolati direttamente a partire dalla seguente voce contabile:
— «Spese per il personale», corrispondente alla somma delle voci «Salari e stipendi» e «Oneri sociali».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura i costi del personale possono essere calcolati direttamente a partire dalla voce «Costi connessi a benefici per i dipendenti» del prospetto di conto economico.
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione i «Costi connessi a benefici per i dipendenti» sono indicati in aggiunta al prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
I costi del personale sono calcolati come segue:
Retribuzioni (13 32 0)
- Costi della previdenza sociale (13 33 0)
La variabile «Costi del personale» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo di gestione» (12 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Le retribuzioni sono definite come il compenso complessivo, in denaro o in natura, versato a tutte le persone annoverate tra i dipendenti (compresi i lavoratori a domicilio) quale corrispettivo per il lavoro prestato durante il periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano determinate sulla base dell'orario di lavoro o a cottimo e siano versate regolarmente o no.
Le retribuzioni comprendono il valore dei contributi sociali, delle imposte sul reddito, ecc. dovuti dal lavoratore dipendente, anche quando sono trattenuti alla fonte dal datore di lavoro e direttamente versati ai regimi di sicurezza sociale, alle amministrazioni fiscali, ecc. per conto del lavoratore. Le retribuzioni non comprendono i contributi sociali a carico del datore di lavoro.
Le retribuzioni comprendono tutte le mance, i premi, le gratifiche, le tredicesime mensilità, le indennità di licenziamento, alloggio, trasporto, carovita, gli assegni familiari, le commissioni, i gettoni di presenza, ecc. percepiti dai lavoratori, nonché le imposte, i contributi sociali e gli altri importi dovuti dai lavoratori e trattenuti alla fonte dal datore di lavoro. Le retribuzioni che il datore di lavoro continua a versare in caso di malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità o disoccupazione parziale possono essere contabilizzate in questa variabile o nella variabile «Costi della previdenza sociale», secondo la prassi contabile dell'unità.
Nelle retribuzioni non sono compresi i pagamenti per lavoratori di agenzie.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Le retribuzioni sono registrate nei conti delle società alla voce «Salari e stipendi».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura le retribuzioni sono una componente della voce «Costi connessi a benefici per i dipendenti» del prospetto di conto economico.
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione le retribuzioni sono una componente della voce «Costi connessi a benefici per i dipendenti» indicati in aggiunta al prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Retribuzioni» è utilizzata per calcolare la variabile «Costi del personale» (13 31 0).
Definizione
I costi della previdenza sociale a carico del datore di lavoro corrispondono al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per assicurare ai loro dipendenti il beneficio delle prestazioni sociali.
I costi della previdenza sociale a carico del datore di lavoro comprendono i contributi di sicurezza sociale versati a regimi previdenziali (pensione, malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assegni familiari, ecc.).
Sono compresi i costi per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Sono compresi i contributi versati per qualsiasi regime, indipendentemente dal fatto che derivino da obblighi statutari, da convenzioni collettive, da un contratto o siano di natura volontaria. Le retribuzioni che il datore di lavoro continua a versare in caso di malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità o disoccupazione parziale possono essere contabilizzate in questa variabile o nella variabile «Retribuzioni», secondo la prassi contabile dell'unità.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I costi della previdenza sociale sono registrati nei conti delle società alla voce «Oneri sociali».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura i costi della previdenza sociale sono una componente della voce «Costi connessi a benefici per i dipendenti» del prospetto di conto economico.
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione i costi della previdenza sociale sono una componente della voce «Costi connessi a benefici per i dipendenti» indicati in aggiunta al prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Costi della previdenza sociale» è utilizzata per calcolare la variabile «Costi del personale» (13 31 0).
Definizione
I pagamenti per locazione a lungo termine comprendono tutte le spese relative alla locazione di beni materiali per una durata superiore a un anno.
Il leasing operativo non trasferisce al locatario tutti i rischi ed i benefici inerenti alla proprietà legale. Il locatario acquisisce il diritto di utilizzare un bene durevole per un certo periodo di tempo, che può essere lungo o breve e non necessariamente stabilito in anticipo. Alla scadenza del contratto, il locatario restituisce il bene al locatore più o meno nelle stesse condizioni in cui l'ha ottenuto in leasing, salvo la normale usura. Pertanto, la durata del contratto di leasing non copre l'intera vita economica di un bene o la parte prevalente di questa. I pagamenti per leasing operativo di un bene corrispondono al costo d'utilizzazione del bene materiale messo a disposizione dell'unità in virtù di tali contratti.
Se tutti i rischi e i vantaggi della proprietà sono trasferiti — de facto anche se non de jure — dal locatore al locatario, si tratta di una operazione di leasing finanziario. In tale forma di leasing, il periodo contrattuale copre l'intera o la maggior parte della vita economica del bene durevole. Alla scadenza del contratto, il locatario ha spesso facoltà di acquistare i beni a un prezzo simbolico. Il locatore non possiede necessariamente una esperienza specifica circa le merci in questione; egli non assicura al locatario alcun servizio di riparazione, manutenzione o sostituzione. Normalmente, il bene è scelto dal locatario al quale il bene è consegnato direttamente dal produttore o dal venditore. Il ruolo del locatore è pertanto meramente finanziario. Tutti i pagamenti relativi a operazioni di leasing finanziario dovrebbero essere esclusi dalla variabile 13 41 1. Il prezzo di acquisto del bene in questione dovrebbe essere registrato come investimento lordo al momento dell'acquisto del bene.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni possono non figurare separatamente nei conti delle società. Sono una componente delle voci «Altre spese esterne» e «Altri oneri di gestione».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
I pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni possono non figurare separatamente nei conti delle società. Se è applicato il metodo dei costi per natura sono una componente della voce «Altri costi» del prospetto di conto economico.
I pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni possono non figurare separatamente nei conti delle società. Se è applicato il metodo dei costi per destinazione sono una componente della voce «Altri costi» del prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e di servizi» (13 11 0)
Definizione
Investimenti in beni materiali effettuati nel corso del periodo di riferimento. Sono compresi tutti i beni di investimento materiali nuovi e usati, acquistati da terzi, acquisiti nel quadro di un contratto di leasing finanziario (consistente nel diritto di utilizzare un bene durevole in cambio della corresponsione di un numero prestabilito di canoni periodici su un lungo periodo) o prodotti per uso proprio (ossia la produzione capitalizzata di beni di investimento materiali), con una durata d'utilizzazione superiore a un anno, compresi i beni materiali non prodotti, come i terreni. La soglia della durata d'utilizzazione di un bene, a partire dalla quale esso può essere capitalizzato, può essere aumentata qualora la prassi contabile della società preveda una durata d'utilizzazione superiore a un anno.
Tutti gli investimenti sono valutati al lordo delle rettifiche di valore e al lordo della detrazione dei proventi da cessioni. I beni acquistati sono valutati al prezzo di acquisto, ossia comprese spese di trasporto e di installazione, diritti, imposte e altri costi di trasferimento della proprietà. Il valore dei beni acquisiti nel quadro di un contratto di leasing finanziario corrisponde al valore di mercato del bene se fosse stato acquistato nell'anno di acquisizione. Tale valore è, di norma, indicato nel contratto oppure può essere stimato sommando la quota delle rate di rimborso che riguarda la restituzione del capitale. Va esclusa la porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati. I beni materiali di produzione propria sono valutati al costo di produzione. I beni acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni) sono esclusi. Gli acquisti di piccoli utensili non considerati immobilizzazioni sono inclusi nelle spese correnti.
Sono comprese tutte le aggiunte, le modifiche, le migliorie e le riparazioni che prolungano la durata d'utilizzazione normale o aumentano la capacità produttiva dei beni di investimento.
Sono escluse le spese di manutenzione corrente e le spese correnti relative ai beni di investimento utilizzati nel quadro di contratti di locazione o di leasing operativo. I canoni annuali corrisposti per i beni oggetto di contratti di leasing finanziario dovrebbero essere esclusi. Sono esclusi gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e finanziarie.
Il leasing finanziario è caratterizzato inoltre dal fatto che tutti i rischi e i vantaggi della proprietà sono trasferiti — de facto anche se non de jure — dal locatore al locatario. Il periodo contrattuale copre l'intera o la maggior parte della vita economica del bene durevole. Alla scadenza del contratto, il locatario ha spesso facoltà di acquistare i beni a un prezzo simbolico. Il ruolo del locatore è pertanto meramente finanziario.
Per quanto riguarda la registrazione degli investimenti per i quali la fatturazione, la consegna, il pagamento e il primo utilizzo del bene possono aver luogo in periodi di riferimento differenti, si propone il seguente metodo.
Gli investimenti sono contabilizzati quando la proprietà dei beni in questione è trasferita all'unità che intende utilizzarli. Per i beni acquisiti nel quadro di un contratto di leasing finanziario il valore deve essere registrato nel momento in cui il bene è consegnato al locatario. La produzione capitalizzata è contabilizzata al momento della produzione. Quanto alla registrazione degli investimenti effettuati in più fasi individuabili, ogni parte dell'investimento deve figurare nel periodo di riferimento in cui è stata effettuata.
Nella pratica questo non è sempre possibile e, in funzione delle convenzioni contabili adottate dalle imprese, dovranno essere utilizzate le seguenti approssimazioni:
i) gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui è effettuata la consegna;
ii) gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui entrano nel processo di produzione;
iii) gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui sono fatturati;
iv) gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui è effettuato il loro pagamento.
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I beni materiali sono elencati nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali». La quarta direttiva contabile non fa riferimento al valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario. Alcune norme contabili nazionali permettono tuttavia che questi beni figurino nello stato patrimoniale.
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
I beni materiali sono elencati nei conti delle società alla voce «Immobili, impianti e macchinari». Le informazioni relative alle operazioni di leasing finanziario devono essere fornite separatamente nei conti delle società.
Relazione con altre variabili
Gli investimenti lordi in beni materiali sono calcolati come segue:
Investimenti lordi in terreni (15 12 0)
-
Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti (15 13 0)
-
Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici (15 14 0)
-
Investimenti lordi in macchinari e attrezzature (15 15 0)
L'importo degli investimenti lordi in beni materiali può essere superiore alla somma delle variabili 15 12 0+15 13 0+15 14 0+15 15 0 in quanto alcuni beni, quali opere d'arte, foreste, frutteti, bestiame, ecc., non possono essere attribuiti a nessuna di tali categorie di beni materiali.
Definizione
Sono inclusi in questa variabile, oltre ai terreni, i giacimenti sotterranei, le foreste e le acque interne. Se un terreno è acquistato con fabbricati preesistenti e il valore dei due componenti non è distinguibile, il totale è registrato in questa voce se si stima che il valore del terreno sia superiore a quello dei fabbricati preesistenti. Se il valore di questi ultimi è giudicato superiore a quello del terreno, il totale è registrato nella variabile «Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti» (15 13 0). Sono inclusi anche i terreni sui quali sono state eseguite opere di urbanizzazione primaria (livellamento, posa di condotte, costruzione di sentieri o strade). Sono esclusi i terreni acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni).
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I terreni non figurano separatamente nell'elenco delle immobilizzazioni materiali incluse nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali — Terreni e fabbricati». La parte relativa ai fabbricati deve esserne esclusa. Va inclusa la parte relativa ai terreni della voce «Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli investimenti lordi in terreni non figurano separatamente nei conti delle società: essi rientrano nella voce «Immobili, impianti e macchinari».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Investimenti lordi in beni materiali» (15 11 0).
Definizione
Il costo degli edifici (utilizzati in precedenza) e delle strutture preesistenti acquistati nel corso del periodo di riferimento. Se un terreno è acquistato con edifici preesistenti e il valore dei due componenti non è distinguibile, il totale è registrato in questa voce se si stima che il valore degli edifici preesistenti sia superiore a quello del terreno. Se il valore di quest'ultimo è giudicato superiore a quello degli edifici preesistenti, il totale è registrato nella variabile «Investimenti lordi in terreni» (15 12 0). Sono esclusi gli acquisti di edifici nuovi che non sono mai stati utilizzati. Sono esclusi gli edifici e le strutture preesistenti acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni).
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti non figurano separatamente nell'elenco delle immobilizzazioni materiali incluso nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali — Terreni e fabbricati». Devono esserne escluse le parti relative ai terreni e alla costruzione e al restauro di edifici. Va inclusa la parte relativa agli edifici e alle strutture preesistenti della voce «Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti non figurano separatamente nei conti delle società: essi rientrano nella voce «Immobili, impianti e macchinari».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Investimenti lordi in beni materiali» (15 11 0).
Definizione
Le spese effettuate nel corso del periodo di riferimento per la costruzione o la trasformazione di edifici e per l'acquisto di nuovi edifici che non sono mai stati utilizzati. Sono comprese tutte le aggiunte, le modifiche, le migliorie e i restauri che prolungano la durata d'utilizzazione o aumentano la capacità produttiva degli edifici.
Sono incluse tutte le installazioni permanenti (rete idrica, riscaldamento centrale, condizionamento dell'aria, elettricità, ecc.) nonché le spese di costruzione relative a pozzi di petrolio (perforazione), miniere in esercizio, condotte, linee ad alta tensione, gasdotti, ferrovie, installazioni portuali, strade, ponti, viadotti, opere fognarie e altri lavori di preparazione dei siti. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria.
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici non figurano separatamente nell'elenco delle immobilizzazioni materiali incluso nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali — Terreni e fabbricati». Devono esserne escluse le parti relative ai terreni e agli edifici e alle strutture preesistenti. Va inclusa la parte relativa alla costruzione e al restauro di edifici della voce «Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici non figurano separatamente nei conti delle società: essi rientrano nella voce «Immobili, impianti e macchinari».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Investimenti lordi in beni materiali» (15 11 0).
Definizione
La variabile comprende macchinari (macchine per ufficio, ecc.), veicoli speciali utilizzati all'interno dell'impresa, altri macchinari e attrezzature, tutti i mezzi di trasporto utilizzati all'interno dell'impresa (automobili, veicoli commerciali e camion, veicoli speciali di ogni tipo, imbarcazioni, carri ferroviari, ecc.) acquistati nuovi o usati nel corso del periodo di riferimento. Sono esclusi i macchinari e le attrezzature acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni). Sono comprese tutte le aggiunte, le modifiche, le migliorie e i restauri che prolungano la durata di utilizzazione o aumentano la capacità produttiva di questi beni di investimento. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria.
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli investimenti lordi in macchinari e attrezzature figurano nell'elenco delle immobilizzazioni materiali incluso nei conti della società alle voci «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali — Impianti tecnici e macchinario e Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali». Va inclusa la parte relativa ai macchinari e alle attrezzature della voce «Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli investimenti lordi in macchinari e attrezzature non figurano separatamente nei conti delle società: essi rientrano nella voce «Immobili, impianti e macchinari». Va inclusa la parte relativa a macchinari e attrezzature della voce «Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Investimenti lordi in beni materiali» (15 11 0).
Definizione
Le vendite di beni di investimento materiali corrispondono al valore dei beni di investimento materiali esistenti venduti a terzi. Tali beni sono valutati al prezzo realmente percepito (IVA esclusa) e non al valore contabile, dedotti tutti i costi di trasferimento della proprietà sostenuti dal venditore. Sono escluse le rettifiche di valore e le cessioni diverse dalla vendita.
Relazione con i conti delle società
Le vendite di beni di investimento non sono registrate nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
I beni di investimento materiali riguardano le attività elencate nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
I beni di investimento materiali riguardano le attività elencate nei conti delle società alla voce «Immobili, impianti e macchinari».
Definizione
Gli investimenti in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e diritti simili sono riconosciuti come beni immateriali solo ed esclusivamente nel caso in cui sia probabile che l'impresa benefici dei futuri vantaggi economici attribuibili a tali beni e che il loro costo possa essere misurato con una certa attendibilità. Questa disposizione si applica sia se un bene immateriale è acquistato sia se è prodotto internamente.
La concessione è un'attività svolta nel quadro di un contratto o di una licenza che assicurano un certo grado di esclusività nell'esercizio dell'attività entro una determinata area geografica. Ad esempio, i palazzetti dello sport o i parchi pubblici possono prevedere spazi di vendita in concessione. Anche i servizi pubblici, come quelli di approvvigionamento idrico, possono essere oggetto di una concessione. Il titolare di una concessione — concessionario — opera come un'impresa indipendente e corrisponde un canone fisso o una percentuale dei ricavi o degli utili (oppure entrambi) all'entità che ha il potere di assegnare diritti esclusivi per un area o una struttura. Una concessione può comportare il trasferimento al concessionario del diritto di utilizzare alcune infrastrutture esistenti necessarie per l'esercizio dell'attività (ad esempio la rete idrica di una città).
Un brevetto è un titolo giuridico di proprietà industriale con il quale viene conferito il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale di un'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati. Tra l'altro il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere la propria invenzione senza autorizzazione. Quale contropartita di tale diritto esclusivo di sfruttamento, i dettagli tecnici dell'invenzione sono resi pubblici. La brevettabilità presuppone la novità, l'originalità e l'applicabilità industriale dell'invenzione.
Il titolare può cedere a un terzo il diritto di fare qualcosa (ad esempio copiare software o utilizzare un'invenzione brevettata) e quest'ultimo potrà operare senza timore di violare un diritto di proprietà intellettuale. Una licenza di utilizzo della proprietà intellettuale definisce normalmente diversi elementi, tra i quali la scadenza, il territorio, i termini di rinnovo, nonché altre limitazioni essenziali per il titolare del brevetto.
Un marchio è un segno distintivo suscettibile di essere rappresentato graficamente. Si tratta di uno strumento importante ai fini della concorrenza, in quanto rappresenta per le imprese industriali e di altra natura un mezzo per attrarre clienti permettendo di distinguere i loro prodotti e servizi da quelli dei concorrenti.
Un marchio è utilizzato per contraddistinguere un prodotto o un servizio. I marchi possono essere bi o tridimensionali e possono essere costituiti da parole, immagini, colori e/o suoni, ecc.
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Le concessioni, i brevetti, le licenze, i marchi di fabbrica e i diritti simili riguardano le attività elencate nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni immateriali».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Le concessioni, i brevetti, le licenze, i marchi di fabbrica e i diritti simili riguardano le attività elencate nei conti delle società alla voce «Attività immateriali».
Definizione
Gli investimenti in software acquisito sono riconosciuti come beni immateriali solo ed esclusivamente nel caso in cui sia probabile che l'impresa benefici dei futuri vantaggi economici attribuibili a tali beni e che il loro costo possa essere misurato con una certa attendibilità. Qualora non soddisfi tali condizioni, l'acquisto di software è contabilizzato come spesa quando viene sostenuto ed è incluso nel valore della variabile 13 11 0 (Acquisti complessivi di beni e servizi).
Gli investimenti in software acquisito comprendono il costo sostenuto per l'acquisto, inclusi qualsiasi dazio doganale e imposte sugli acquisti non rimborsabili e qualsiasi spesa direttamente attribuibile alla fase di preparazione del software per il suo scopo prestabilito. Spese direttamente attribuibili sono, per esempio, gli onorari professionali per la sua installazione. Nel calcolare il costo viene dedotto qualsiasi sconto o riduzione commerciale.
Relazione con i conti delle società
Gli investimenti non sono registrati nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore su tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Gli investimenti in software sono elencati nei conti delle società alla voce «Immobilizzazioni — Immobilizzazioni immateriali».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Gli investimenti in software riguardano le attività elencate nei conti delle società alla voce «Attività immateriali».
Definizione
Il numero di persone occupate corrisponde al numero totale delle persone che lavorano nell'unità d'osservazione (compresi i proprietari che prestano lavoro nell'unità, gli associati che esercitano un'attività regolare nell'unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti che lavorano regolarmente nell'unità) e delle persone che lavorano al di fuori dell'unità ma ne fanno parte e sono da essa retribuiti (per esempio rappresentanti, personale addetto alle consegne, alle riparazioni e alla manutenzione). Sono comprese le persone assenti per un breve periodo (per esempio, congedo di malattia, ferie o congedo speciale) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti per una durata indeterminata. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga.
Il numero di persone occupate non comprende la manodopera messa a disposizione dell'unità da altre imprese, le persone che effettuano lavori di riparazione e di manutenzione nell'unità in questione per conto di altre imprese, nonché le persone che prestano servizio militare obbligatorio.
Per coadiuvanti familiari non retribuiti si intendono le persone che vivono con il proprietario dell'unità e lavorano regolarmente per l'unità, ma senza un contratto di lavoro e senza percepire una retribuzione in contropartita dell'attività esercitata. Questo vale solo per le persone che non figurano tra i dipendenti di un'altra unità a titolo d'occupazione principale.
Nota : Per consentire il controllo della comparabilità dei dati, è necessario indicare se in questa voce sono stati inclusi o no i lavoratori volontari.
Il numero di persone occupate è indicato in valori assoluti ed è misurato quale media annua utilizzando come minimo i dati per ciascun trimestre dell'anno, salvo che per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 degli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 295/2008 per le quali il calcolo può essere effettuato sulla base di dati con una frequenza minore.
Relazione con i conti delle società
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Il numero di persone occupate figura nell'allegato dei conti delle società (articolo 43, punto 9).
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di persone occupate» può essere disaggregata nelle variabili «Numero di dipendenti» (16 13 0) e «Numero di persone occupate non retribuite» (16 12 0).
Definizione
Il numero delle persone occupate (cfr. variabile 16 11 0) ripartite per categoria di enti creditizi come segue: enti creditizi autorizzati, enti creditizi specializzati, altri enti creditizi. Tale ripartizione consente di assegnare le categorie di enti creditizi alle pertinenti classi della NACE Rev. 2.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Numero di persone occupate» (16 11 0).
Definizione
Il numero delle persone occupate (cfr. variabile 16 11 0) di sesso femminile.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di persone occupate di sesso femminile» è una componente della variabile «Numero di persone occupate» (16 11 0).
Definizione
Il numero delle persone che esercitano un'attività regolare nell'unità di osservazione e che non percepiscono una retribuzione sotto forma di stipendi, salari, onorari, gratifiche, pagamenti a cottimo o remunerazione in natura (coadiuvanti familiari non retribuiti, proprietari che prestano lavoro nell'unità e non percepiscono una retribuzione sotto forma di stipendi, salari, ecc.).
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di persone occupate non retribuite» (16 12 0) è calcolata quale differenza tra il valore delle variabili «Numero di persone occupate» (16 11 0) e «Numero di dipendenti» (16 13 0).
Definizione
Il numero delle persone che lavorano per conto di un datore di lavoro in forza di un contratto di lavoro e percepiscono una retribuzione in forma di stipendi, salari, onorari, gratifiche, pagamenti a cottimo o remunerazione in natura (tutte le persone per le quali sono registrati pagamenti nella voce Costi del personale del conto profitti e perdite dell'impresa dovrebbero essere incluse anche se, in alcuni casi, non esiste un contratto di lavoro).
La relazione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente si ha allorquando tra una impresa e una persona è stato stipulato — di norma volontariamente da entrambe le parti — un contratto, che può essere formale o informale, in base al quale la persona lavora per l'impresa percependo quale corrispettivo una remunerazione in denaro o in natura.
Un lavoratore è considerato dipendente di una determinata unità se percepisce una retribuzione da tale unità, indipendentemente dal luogo in cui il lavoro è prestato (all'interno o all'esterno dell'unità di produzione). I lavoratori messi a disposizione dalle agenzie di lavoro temporaneo sono considerati dipendenti dell'agenzia stessa e non dell'unità (cliente) in cui essi prestano la loro attività.
Sono considerati lavoratori dipendenti, in particolare:
— i proprietari di un'unità che vi lavorano percependo una remunerazione;
— gli studenti che hanno sottoscritto un impegno formale in forza del quale essi contribuiscono al processo di produzione dell'unità in cambio di una remunerazione e/o di servizi di formazione;
— i dipendenti assunti nel quadro di un contratto destinato in modo specifico a favorire l'assunzione di disoccupati;
— i lavoratori a domicilio, se esiste un accordo esplicito in forza del quale essi sono retribuiti sulla base del lavoro prestato e se sono annoverati tra i dipendenti.
Nel numero di dipendenti sono compresi i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali, le persone in sciopero o in congedo di breve durata, ma sono escluse le persone in congedo di durata indeterminata.
Nel numero di dipendenti non sono compresi i lavoratori volontari.
Il numero di dipendenti è calcolato nello stesso modo del numero di persone occupate, ossia in valori assoluti ed è misurato quale media annua utilizzando i dati per almeno ciascun trimestre dell'anno, salvo che per le statistiche sulle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008 per le quali il calcolo può essere effettuato sulla base di dati con una frequenza minore.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Numero di persone occupate» (16 11 0).
Definizione
Il numero dei dipendenti (cfr. variabile 16 13 0) di sesso femminile.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di dipendenti di sesso femminile» è una componente della variabile «Numero di dipendenti» (16 13 0).
Definizione
Il numero dei dipendenti convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP).
Il numero delle persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un intero anno deve essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell'unità nel corso di un intero anno. Tale caratteristica è pari al quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico. Poiché la durata di una posizione lavorativa a tempo pieno è cambiata nel tempo e varia da una branca di attività economica all'altra, occorre determinare la quota media e le ore medie di lavoro delle posizioni lavorative non a tempo pieno per ciascun gruppo di posizioni lavorative. In primo luogo, è necessario stimare una settimana a tempo pieno normale per ciascun gruppo di posizioni lavorative. Se possibile, un gruppo di posizioni lavorative andrebbe definito, all'interno di una branca di attività economica, secondo il sesso dei lavoratori e (o) il tipo di mansioni. Per le posizioni lavorative dipendenti, lo strumento idoneo per la determinazione di tali dati può essere rappresentato dal numero di ore stabilite contrattualmente. L'equivalenza a tempo pieno è calcolata separatamente per ciascun gruppo di posizioni lavorative ed è poi sommata.
Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di ore di lavoro giornaliere, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione deve essere effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestato.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di ore prestate dai dipendenti» (16 15 0) può essere utilizzata nella conversione della variabile «Numero di dipendenti» (16 13 0) in unità equivalenti a tempo pieno.
Definizione
Il totale delle ore prestate dai dipendenti rappresenta la somma delle ore effettivamente lavorate ai fini della produzione dell'unità d'osservazione nel corso del periodo di riferimento.
Non sono comprese in questa variabile le ore retribuite ma non effettivamente prestate (ad esempio per ferie, festività e congedi di malattia). Sono escluse anche le pause per i pasti e il tempo di percorrenza del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.
Sono incluse le ore effettivamente prestate durante l'orario normale di lavoro; le ore lavorate in aggiunta a quelle dell'orario normale; il tempo dedicato sul luogo di lavoro ad operazioni quali la preparazione del posto di lavoro e il tempo corrispondente a brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro.
Se il numero esatto di ore effettivamente prestate non è noto, può essere stimato in base al numero teorico di ore di lavoro e al tasso medio delle assenze (per malattia, maternità, ecc.).
Relazione con altre variabili
Il numero di ore prestate dai dipendenti può essere utilizzato per convertire la variabile «Numero di dipendenti» (16 13 0) nella variabile «Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno» (16 14 0).
Definizione
Il numero di persone occupate corrisponde al numero totale delle persone che lavorano nell'unità d'osservazione (compresi i proprietari che prestano lavoro nell'unità, gli associati che esercitano un'attività regolare nell'unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti) e delle persone che lavorano al di fuori dell'unità ma ne fanno parte e sono da essa retribuiti (per esempio rappresentanti, personale addetto alle consegne, alle riparazioni e alla manutenzione). Sono comprese le persone assenti per un breve periodo (per esempio, congedo di malattia, ferie o congedo speciale) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti per una durata indeterminata. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga.
Il numero di persone occupate non comprende la manodopera messa a disposizione dell'unità da altre imprese, le persone che effettuano lavori di riparazione e di manutenzione nell'unità in questione per conto di altre imprese, nonché le persone che prestano servizio militare obbligatorio.
Per coadiuvanti familiari non retribuiti si intendono le persone che vivono con il proprietario dell'unità e lavorano regolarmente per l'unità, ma senza un contratto di lavoro e senza percepire una retribuzione in contropartita dell'attività esercitata. Questo vale solo per le persone che non figurano tra i dipendenti di un'altra unità a titolo d'occupazione principale.
Nota : Per consentire il controllo della comparabilità dei dati, è necessario indicare se in questa voce sono stati inclusi o no i lavoratori volontari.
Definizione
Il numero delle persone che lavorano per conto di un datore di lavoro in forza di un contratto di lavoro e percepiscono una retribuzione in forma di stipendi, salari, onorari, gratifiche, pagamenti a cottimo o remunerazione in natura.
La relazione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente si ha allorquando tra una impresa e una persona è stato stipulato — di norma volontariamente da entrambe le parti — un contratto, che può essere formale o informale, in base al quale la persona lavora per l'impresa percependo quale corrispettivo una remunerazione in denaro o in natura.
Un lavoratore è considerato dipendente di una determinata unità se percepisce una retribuzione da tale unità, indipendentemente dal luogo in cui il lavoro è prestato (all'interno o all'esterno dell'unità di produzione). I lavoratori messi a disposizione dalle agenzie di lavoro temporaneo sono considerati dipendenti dell'agenzia stessa e non dell'unità (cliente) in cui essi prestano la loro attività.
Sono considerati lavoratori dipendenti, in particolare:
— i proprietari di un'unità che vi lavorano percependo una remunerazione;
— gli studenti che hanno sottoscritto un impegno formale in forza del quale essi contribuiscono al processo di produzione dell'unità in cambio di una remunerazione e/o di servizi di formazione;
— i dipendenti assunti nel quadro di un contratto destinato in modo specifico a favorire l'assunzione di disoccupati;
— i lavoratori a domicilio, se esiste un accordo esplicito in forza del quale essi sono retribuiti sulla base del lavoro prestato e se sono annoverati tra i dipendenti.
Nel numero di dipendenti sono compresi i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali, le persone in sciopero o in congedo di breve durata, ma sono escluse le persone in congedo di durata indeterminata.
Nel numero di dipendenti non sono compresi i lavoratori volontari.
Il numero di dipendenti è calcolato nello stesso modo del numero di persone occupate, ossia come numero di posizioni lavorative, ed è misurato come media annua.
Definizione
Per il numero di persone occupate si applica la stessa definizione della variabile 16 91 0. Per la popolazione delle imprese nate si applica la stessa definizione della variabile 11 92 0.
Definizione
Per il numero di dipendenti si applica la stessa definizione della variabile 16 91 1. Per la popolazione delle imprese nate si applica la stessa definizione della variabile 11 92 0.
Definizione
Per il numero di persone occupate si applica la stessa definizione della variabile 16 91 0. Per la popolazione delle imprese cessate si applica la stessa definizione della variabile 11 93 0.
Definizione
Per il numero di dipendenti si applica la stessa definizione della variabile 16 91 1. Per la popolazione delle imprese cessate si applica la stessa definizione della variabile 11 93 0.
Definizione
Per il numero di persone occupate si applica la stessa definizione della variabile 16 91 0. Per la popolazione delle imprese nate si applica la stessa definizione della variabile 11 92 0. Per la sopravvivenza si applica la stessa definizione delle variabili da 11 94 1 a 11 94 5.
Definizione
Per il numero di persone occupate si applica la stessa definizione della variabile 16 91 0. Per la popolazione delle imprese nate si applica la stessa definizione della variabile 11 92 0. Per la sopravvivenza si applica la stessa definizione delle variabili da 11 94 1 a 11 94 5.
Definizione
Il numero totale di negozi gestiti dall'impresa, di sua proprietà o da essa affittati. I negozi sono i luoghi di vendita fissi a cui i clienti accedono per effettuare i loro acquisti. I negozi al dettaglio sono classificati nei gruppi 47.1-47.7 della NACE Rev. 2.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Numero di unità locali» (11 21 0)
Definizione
La superficie stimata (in m 2 ) della parte dei locali utilizzati dall'impresa per la vendita e l'esposizione delle merci, ossia:
— la superficie totale a cui i clienti hanno accesso, compresi i camerini di prova;
— la superficie occupata dai banchi di vendita e dalle vetrine;
— la superficie retrostante i banchi di vendita, utilizzata dagli addetti alla vendita.
La superficie di vendita non comprende gli uffici, i locali utilizzati per immagazzinare e preparare le merci, i laboratori, le scale, i guardaroba e altri locali di servizio.
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nelle sezioni da A a F della NACE Rev. 2.
È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali non può figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Definizione
La parte del fatturato risultante dall'attività principale dell'unità. L'attività principale di un'unità è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche.
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE Rev. 2 non può figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nelle sezioni da B a F della NACE Rev. 2.
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato delle attività industriali non può figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2.
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione, non può figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Componente della variabile «Fatturato delle attività industriali» (18 12 0)
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nella sezione F della NACE Rev. 2.
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato della costruzione non può figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Componente della variabile «Fatturato delle attività industriali» (18 12 0)
Definizione
I proventi derivanti dalla prestazione di servizi (servizi bancari e assicurativi, servizi alle imprese e alle persone).
Questa variabile corrisponde al fatturato delle attività di servizi prestati a titolo di attività principale o secondaria; talune attività di servizi possono essere prestate da unità industriali. Queste attività sono classificate nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE Rev. 2, nonché nei gruppi 45.2 e 45.4 della sezione G relativi alle attività di manutenzione e riparazione.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato delle attività di servizi può non figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività commerciali di acquisto e rivendita dell'unità e dalle sue attività di intermediazione. Comprende le vendite dei beni acquistati dall'unità a proprio nome e per proprio conto e rivenduti alle stesse condizioni di acquisto, o dopo essere stati sottoposti alle operazioni di etichettatura, imballaggio e confezione abitualmente praticate nelle imprese commerciali, le commissioni percepite sugli acquisti e sulle vendite effettuati a nome e per conto di terzi e le attività simili.
Le attività di rivendita possono essere suddivise in:
— rivendita ad altri commercianti, utenti professionali, ecc. (vendita all'ingrosso);
— rivendita alle famiglie o a piccoli utenti (vendita al dettaglio).
Queste attività sono classificate nella sezione G della NACE Rev. 2 (esclusi i gruppi 45.2 e 45.4 relativi alle attività di manutenzione e riparazione).
Relazione con i conti delle società
Il fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti) può non figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Definizione
Il fatturato da ripartire è quello risultante dalle attività commerciali di acquisto e rivendita dell'unità e dalle attività di intermediazione dell'unità (come definite per la variabile 18 16 0).
Relazione con i conti delle società
Il fatturato ripartito per prodotto può non figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
La somma del fatturato per tutti i prodotti deve corrispondere al «Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)» (18 16 0).
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nella sezione F della NACE Rev. 2 e relative a costruzioni classificate come edilizia nella classificazione dei tipi di costruzioni (CC).
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato dell'edilizia può non figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Componente della variabile «Fatturato delle attività industriali» (18 12 0)
Componente della variabile «Fatturato della costruzione» (18 12 2)
Definizione
La parte del fatturato risultante dalle attività classificate nella sezione F della NACE Rev. 2 e relative alle costruzioni classificate come opere d'ingegneria civile nella classificazione dei tipi di costruzioni (CC).
È incluso il fatturato realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura. È escluso il fatturato realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.
Relazione con i conti delle società
Il fatturato dell'ingegneria civile può non figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Componente della voce «Ricavi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Componente della variabile «Fatturato delle attività industriali» (18 12 0)
Componente della variabile «Fatturato della costruzione» (18 12 2)
Definizione
Gli acquisti nel corso del periodo di riferimento di prodotti energetici destinati a essere utilizzati come combustibili. Sono esclusi i prodotti energetici acquistati in qualità di materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione. Devono essere forniti dati solo in valore.
Relazione con i conti delle società
Gli acquisti di prodotti energetici non possono figurare separatamente nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Componente della voce «Spese per materie prime e sussidiarie».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Secondo il metodo dei costi per natura sono una componente della voce «Materie prime e materiali di consumo utilizzati».
Secondo il metodo dei costi per destinazione sono una componente delle voci «Costo del venduto», «Costi di distribuzione» e «Costi amministrativi».
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e di servizi» (13 11 0)
Definizione
Spese in conto capitale per metodi, tecnologie, processi o attrezzature per la lotta contro l'inquinamento, destinati a raccogliere e ad abbattere gli inquinanti (ad esempio, emissioni nell'atmosfera, effluenti o rifiuti solidi) dopo la loro creazione, a limitare la diffusione dell'inquinamento e a misurarne il livello e a trattare ed eliminare gli agenti inquinanti generati dall'attività corrente dell'impresa.
Si tratta del totale delle spese nei settori ambientali «Protezione dell'aria e del clima», «Gestione delle acque di scarico», «Gestione dei rifiuti» e «Altre attività di tutela ambientale». Le altre attività di tutela ambientale riguardano: protezione e bonifica del suolo, delle acque sotterranee e di superficie, abbattimento dei rumori e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione contro le radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente, istruzione, formazione e informazione, attività comportanti spese indivisibili e attività non classificate altrove.
Sono inclusi:
— investimenti in componenti distinti e individuabili che vanno a integrare le attrezzature esistenti, utilizzati alla fine o totalmente al di fuori della linea di produzione (attrezzature «end of pipe»);
— investimenti in attrezzature (ad esempio, filtri o metodi di pulizia distinti) che riducono od estraggono gli agenti inquinanti all'interno della linea di produzione allorché la rimozione di tali attrezzature complementari non avrebbe incidenza, in generale, sul funzionamento della linea di produzione.
Va dichiarato l'importo complessivo di tali spese in conto capitale il cui obiettivo o funzione principale è la tutela ambientale.
Le spese vanno dichiarate al lordo di qualsiasi compensazione di costo derivante dalla generazione e dalla vendita di sottoprodotti commercializzabili, da risparmi realizzati o da sovvenzioni ricevute.
I beni acquistati sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato.
Sono escluse:
— le azioni e le attività aventi effetti positivi per l'ambiente che sarebbero state intraprese indipendentemente dalle considerazioni in materia di tutela ambientale, comprese le misure miranti principalmente a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la sicurezza della produzione;
— le misure tendenti a ridurre l'inquinamento allorché i prodotti vengono utilizzati o rottamati (adeguamento ecologico dei prodotti), salvo che la politica e la regolamentazione in materia ambientale non estendano la responsabilità giuridica del produttore rendendolo anche responsabile dell'inquinamento causato dall'utilizzazione dei prodotti o dal trattamento dei prodotti rottamati;
— le attività relative all'utilizzazione e al risparmio delle risorse (ad esempio, approvvigionamento idrico o risparmio energetico o di materie prime), salvo che l'obiettivo primario non sia la tutela ambientale (ad esempio quando le attività mirano ad attuare la politica nazionale o internazionale in materia ambientale e non sono intraprese per realizzare risparmi).
Relazione con i conti delle società
La definizione è basata sulle norme contabili applicate dall'impresa nella sua contabilità, conformemente alle norme contabili dell'UE: si tratta di spese che possono essere contabilizzate come attivo.
Gli immobili, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati per ragioni ambientali o di sicurezza. Il loro acquisto, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri di un particolare immobile, impianto e attrezzatura, può essere necessario perché l'impresa possa realizzare i benefici economici futuri di altri suoi beni. In questo caso tali acquisizioni di immobili, impianti e attrezzature possono essere considerati attività, in quanto consentono all'impresa di trarre benefici economici futuri da altri beni in misura superiore a quelli che avrebbe ottenuto se tali immobili, impianti e attrezzature non fossero stati acquistati. Tuttavia, questi beni possono essere considerati come attività solo nella misura in cui il loro valore contabile complessivo e quello degli altri beni non ecceda il valore recuperabile totale di tali beni e degli altri beni ai quali essi sono correlati. Per esempio, un'industria chimica può dover introdurre un determinato nuovo processo chimico di trattamento allo scopo di uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell'ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti possono essere considerate come attività nella misura in cui esse siano recuperabili, ciò che si verifica quando, senza di esse, l'impresa non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici.
Relazione con altre variabili
Il totale degli investimenti in materia di tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0 e 21 12 0. Il totale delle spese per la tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0.
Componente della variabile:
Investimenti lordi in beni materiali (15 11 0)
Definizione
Spese in conto capitale per metodi, tecnologie, processi, attrezzature (o parti di esse), nuovi o modificati, destinati a prevenire o a ridurre alla fonte l'inquinamento creato (ad esempio, emissioni nell'atmosfera, effluenti o rifiuti solidi) in modo da ridurre l'impatto ambientale del rilascio di agenti inquinanti e/o di attività inquinanti.
Si tratta del totale delle spese nei settori ambientali «Protezione dell'aria e del clima», «Gestione delle acque di scarico», «Gestione dei rifiuti» e «Altre attività di tutela ambientale». Le altre attività di tutela ambientale riguardano: protezione e bonifica del suolo, delle acque sotterranee e di superficie, abbattimento dei rumori e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione contro le radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente, istruzione, formazione e informazione, attività comportanti spese indivisibili e attività non classificate altrove.
Sono incluse:
— spese in conto capitale riguardanti (componenti aventi un impatto sull'ambiente di) metodi, processi, tecnologie e attrezzature distinti e individuabili; il loro obiettivo o funzione principale è per definizione la tutela ambientale; va dichiarato l'importo complessivo delle spese relative a tali metodi, processi, tecnologie e attrezzature (o alle loro componenti aventi un impatto sull'ambiente);
— spese in conto capitale per metodi, processi, tecnologie e attrezzature integrate nell'attività generale (processo di produzione/impianto), di modo che è difficile individuare separatamente il componente destinato alla prevenzione dell'inquinamento. In questi casi («misure integrate»), va dichiarata unicamente la quota degli investimenti complessivi relativa alla tutela ambientale.
Tale quota corrisponde agli investimenti supplementari rispetto alle spese in conto capitale che si sarebbero sostenute se non fossero state adottate misure di tutela ambientale. Di conseguenza, per il raffronto si fa ricorso all'alternativa più economica a disposizione dell'impresa, che presenta funzioni e caratteristiche analoghe ad eccezione di quelle riguardanti la tutela ambientale.
Quando la soluzione prescelta rappresenta una tecnologia standard e l'impresa non può disporre di alternative meno costose e meno ecologiche, la misura non è per definizione una attività di tutela ambientale e non va quindi dichiarata alcuna spesa.
Le spese vanno dichiarate al lordo di qualsiasi compensazione di costo derivante dalla generazione e dalla vendita di sottoprodotti commercializzabili, da risparmi realizzati o da sovvenzioni ricevute.
I beni acquistati sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato.
Sono escluse:
— le azioni e le attività aventi effetti positivi per l'ambiente che sarebbero state intraprese indipendentemente dalle considerazioni in materia di tutela ambientale, comprese le misure miranti principalmente a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la sicurezza della produzione;
— le misure tendenti a ridurre l'inquinamento allorché i prodotti vengono utilizzati o rottamati (adeguamento ecologico dei prodotti), salvo che la politica e la regolamentazione in materia ambientale non estendano la responsabilità giuridica del produttore rendendolo anche responsabile dell'inquinamento causato dall'utilizzazione dei prodotti o dal trattamento dei prodotti rottamati;
— le attività relative all'utilizzazione e al risparmio delle risorse (ad esempio, approvvigionamento idrico o risparmio energetico o di materie prime), salvo che l'obiettivo primario non sia la tutela ambientale (ad esempio quando le attività mirano ad attuare la politica nazionale o internazionale in materia ambientale e non sono intraprese per realizzare risparmi).
Relazione con i conti delle società
La definizione è basata sulle norme contabili applicate dall'impresa nella sua contabilità, conformemente alle norme contabili dell'UE: si tratta di spese che possono essere contabilizzate come attivo.
Gli immobili, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati per ragioni ambientali o di sicurezza. Il loro acquisto, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri di un particolare immobile, impianto e attrezzatura, può essere necessario perché l'impresa possa realizzare i benefici economici futuri di altri suoi beni. In questo caso tali acquisizioni di immobili, impianti e attrezzature possono essere considerati attività, in quanto consentono all'impresa di trarre benefici economici futuri da altri beni in misura superiore a quelli che avrebbe ottenuto se tali immobili, impianti e attrezzature non fossero stati acquistati. Tuttavia, questi beni possono essere considerati come attività solo nella misura in cui il loro valore contabile complessivo e quello degli altri beni non ecceda il valore recuperabile totale di tali beni e degli altri beni ai quali essi sono correlati. Per esempio, un'industria chimica può dover introdurre un determinato nuovo processo chimico di trattamento allo scopo di uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell'ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti possono essere considerate come attività nella misura in cui esse siano recuperabili, ciò che si verifica quando, senza di esse, l'impresa non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici.
Relazione con altre variabili
Il totale degli investimenti in materia di tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0 e 21 12 0. Il totale delle spese per la tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0.
Componente della variabile:
Investimenti lordi in beni materiali (15 11 0)
Definizione
Le spese per far funzionare un'attività, una tecnologia, un processo, un'attrezzatura (o parti di esse) diretti a prevenire, ridurre, trattare o eliminare agenti inquinanti e l'inquinamento (ad esempio, emissioni nell'atmosfera, effluenti o rifiuti solidi) o qualsiasi altro degrado dell'ambiente derivante dall'attività corrente dell'impresa.
Si tratta del totale delle spese nei settori ambientali «Protezione dell'aria e del clima», «Gestione delle acque di scarico», «Gestione dei rifiuti» e «Altre attività di tutela ambientale». Le altre attività di tutela ambientale riguardano: protezione e bonifica del suolo, delle acque sotterranee e di superficie, abbattimento dei rumori e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione contro le radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente, istruzione, formazione e informazione, attività comportanti spese indivisibili e attività non classificate altrove.
Le spese correnti complessive per la tutela ambientale vanno dichiarate al lordo di qualsiasi compensazione di costo derivante dalla vendita di sottoprodotti commercializzabili, da risparmi realizzati o da sovvenzioni ricevute.
Le spese correnti rappresentano la somma delle «spese interne» e degli «acquisti di servizi di tutela ambientale».
— Le spese interne comprendono tutte le spese correnti in materia di tutela ambientale, ad eccezione degli acquisti di servizi di tutela ambientale da altre unità. Rappresentano la somma del costo della manodopera, dell'utilizzo delle materie prime e sussidiarie, compresi i costi dell'energia, nonché i pagamenti per il leasing operativo di beni. Possono riguardare ad esempio: utilizzazione e manutenzione di attrezzature di tutela ambientale, misurazione e controllo dei livelli d'inquinamento, gestione dell'ambiente, informazione e istruzione, ricerca e sviluppo in campo ambientale.
— Gli acquisti di servizi di tutela ambientale comprendono la totalità dei diritti, canoni e importi analoghi versati a organizzazioni esterne (rispetto all'unità dichiarante), pubbliche o private, come corrispettivo dei servizi di protezione ambientale connessi all'impatto ambientale dell'attività corrente dell'impresa. Può trattarsi, ad esempio, di pagamenti relativi alla raccolta e al trattamento di rifiuti e delle acque reflue, pagamenti in relazione alla decontaminazione del suolo, oneri regolamentari, pagamenti a consulenti in materia ambientale, ad esempio per quanto riguarda l'informazione in materia ambientale, la certificazione o la messa in funzione di attrezzature di tutela ambientale.
Gli acquisti di beni e servizi sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte detraibili direttamente collegate al fatturato. Il costo della manodopera include le retribuzioni lorde comprensive dei costi della sicurezza sociale e dei contributi a carico del datore di lavoro, ma esclude le spese generali.
Sono escluse:
— le azioni e le attività aventi effetti positivi per l'ambiente che sarebbero state intraprese indipendentemente dalle considerazioni in materia di tutela ambientale, comprese le misure miranti principalmente a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la sicurezza della produzione;
— le misure tendenti a ridurre l'inquinamento allorché i prodotti vengono utilizzati o rottamati (adeguamento ecologico dei prodotti), salvo che la politica e la regolamentazione in materia ambientale non estendano la responsabilità giuridica del produttore rendendolo anche responsabile dell'inquinamento causato dall'utilizzazione dei prodotti o dal trattamento dei prodotti rottamati;
— le attività relative all'utilizzazione e al risparmio delle risorse (ad esempio, approvvigionamento idrico o risparmio energetico o di materie prime), salvo che l'obiettivo primario non sia la tutela ambientale (ad esempio quando le attività mirano ad attuare la politica nazionale o internazionale in materia ambientale e non sono intraprese per realizzare risparmi);
— la corresponsione, da parte dell'unità dichiarante, di tasse, canoni o importi non in relazione con l'acquisto di un servizio di protezione ambientale connesso all'impatto ambientale dell'attività corrente dell'impresa, anche se le amministrazioni pubbliche destinano tali proventi al finanziamento di attività di tutela ambientale (ad esempio, tasse sull'inquinamento);
— voci di costo quali, ad esempio, ammortamenti delle attrezzature di tutela ambientale, perdite in conto capitale a seguito di una sostituzione forzata, oppure spese generali;
— le perdite di reddito, gli oneri compensativi, le ammende, le multe, ecc., che non si riferiscono ad un'attività di tutela ambientale.
Relazione con i conti delle società
La definizione di spese correnti è basata sulle norme contabili applicate dall'impresa nella sua contabilità, conformemente alle norme contabili dell'UE: le spese correnti comprendono tutte le spese non capitalizzate ma iscritte nel conto profitti e perdite.
Si tratta della somma degli acquisti di materie prime e sussidiarie, dei costi della manodopera, dei canoni e dei diritti versati alla pubblica amministrazione, delle spese per servizi esterni nonché delle spese di locazione e di leasing relative ad attività di tutela ambientale.
Relazione con altre variabili
Il totale degli investimenti in materia di tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0 e 21 12 0. Il totale delle spese per la tutela ambientale è dato dalla somma delle variabili 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0.
Componente delle variabili:
Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0)
Costi del personale (13 31 0)
Definizione
Per le statistiche sulle attività quali sono definite nella sezione 3 dell'allegato II, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall'unità a terzi, in contropartita di beni e servizi industriali forniti nel quadro di un rapporto di subfornitura come definito in appresso.
Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogni qualvolta si verificano contemporaneamente le condizioni A e B:
A. l'impresa cliente (committente) partecipa alla concezione del prodotto prescrivendo specifiche tecniche, anche parziali, all'impresa fornitrice (subfornitore) e/o le fornisce i materiali da trasformare;
B. l'impresa cliente vende il prodotto oggetto della subfornitura come tale o come parte di un prodotto più complesso e assume la responsabilità del prodotto dopo la sua vendita.
Nota : La semplice indicazione di un colore, di una taglia o di un numero di catalogo non costituisce una specifica tecnica. La fabbricazione di un prodotto su misura non implica necessariamente un rapporto di subfornitura.
Per le statistiche sulle attività quali sono definite nella sezione 3 dell'allegato IV, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall'unità a terzi in contropartita di lavori di costruzione prestati nel quadro di un rapporto di subfornitura.
Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogni qualvolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:
A. l'impresa cliente stipula con l'impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;
B. l'impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;
C. l'impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;
D. il rapporto reciproco è disciplinato esclusivamente da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture, ecc.
Relazione con i conti delle società
I pagamenti a subfornitori non figurano necessariamente in modo separato nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
Possono essere una componente delle voci «Altre spese esterne» e «Altri oneri di gestione».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura possono essere inclusi nella voce «Altri costi» del prospetto di conto economico.
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione possono essere inclusi nella voce «Altri costi» del prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e di servizi» (13 11 0)
Definizione
Per le statistiche sulle attività quali sono definite nella sezione 3 dell'allegato IV, il reddito da subfornitura è il fatturato generato dai lavori di costruzione eseguiti dall'unità a favore di terzi nel quadro di un rapporto di subfornitura.
Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogni qualvolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:
A. l'impresa cliente stipula con l'impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;
B. l'impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;
C. l'impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;
D. il rapporto reciproco è disciplinato esclusivamente da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture, ecc.
Relazione con i conti delle società
Il reddito da subfornitura non figura necessariamente in modo separato nei conti delle società.
Quarta direttiva contabile: direttiva 78/660/CEE del Consiglio
È una componente della voce «Importo netto del volume d'affari».
Regolamenti IAS: regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione
Se è applicato il metodo dei costi per natura è incluso nella voce «Ricavi» del prospetto di conto economico.
Se è applicato il metodo dei costi per destinazione è incluso nella voce «Ricavi» del prospetto di conto economico.
Relazione con altre variabili
Componente della variabile «Fatturato» (12 11 0)
Componente della variabile «Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali» (18 10 0)
Componente della variabile «Fatturato delle attività industriali» (18 12 0)
Componente della variabile «Fatturato della costruzione» (18 12 2)
Componente delle variabili «Fatturato dell'edilizia» (18 31 0) o «Fatturato dell'ingegneria civile» (18 32 0)
Definizione
Articoli 25 e 37 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; la variazione lorda della riserva per premi non acquisiti è inclusa nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Variazione lorda della riserva per premi non acquisiti» è utilizzata per calcolare le variabili «Premi lordi acquisiti» e «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
I premi lordi contabilizzati (cfr. variabile 12 11 0) sono disaggregati secondo lo status giuridico come segue: società per azioni, società mutualistiche, succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in paesi extra-SEE, altre.
Nota
Per le imprese di riassicurazione non sono registrate le succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE.
Relazione con altre variabili
I «Premi lordi contabilizzati ripartiti in base allo status giuridico» sono un'ulteriore disaggregazione dei «Premi lordi contabilizzati» (variabile 12 11 0).
Definizione
Come nel caso della disaggregazione della variabile 11 11 5, i premi diretti lordi contabilizzati sono ripartiti in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo nazionale e in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo estero.
Definizione
Come nel caso della disaggregazione della variabile 11 11 5, i premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, sono ripartiti in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo nazionale e in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo estero.
Definizione
Articoli 42 e 43 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione I, punto 2, della direttiva 91/674/CEE. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico. Per i paesi che si avvalgono della possibilità concessa dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 91/674/CEE tale voce può essere sostituita da altre voci basate sulle opzioni offerte da tale articolo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; gli esborsi lordi per sinistri sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 4, lettera a), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 5, lettera a), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita. Sono compresi tutti gli esborsi lordi per sinistri effettuati nel corso dell'esercizio.
Relazione con altre variabili
La variabile «Esborsi lordi per sinistri» è utilizzata per calcolare le variabili «Oneri lordi relativi ai sinistri» e «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Sono compresi tutti i pagamenti lordi relativi a sinistri, effettuati nel corso dell'esercizio contabile, che si riferiscono a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente.
Relazione con altre variabili
La variabile «Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente» è una componente della variabile «Esborsi lordi per sinistri» (32 13 1).
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; la variazione lorda delle riserve per sinistri è inclusa nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 4, lettera b), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 5, lettera b), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Variazione lorda delle riserve per sinistri» è utilizzata per calcolare le variabili «Oneri lordi relativi ai sinistri» e «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
La somma dei costi di acquisizione, della variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare e delle spese di amministrazione.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 7, lettere a), b) e c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 8, lettere a), b) e c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Spese lorde di gestione» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Articolo 30 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; la variazione della riserva di perequazione è inclusa nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 9, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Variazione della riserva di perequazione» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Saldo delle voci contabili «Altri proventi tecnici, importo lordo», «Variazioni lorde delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci», «Ristorni e partecipazioni agli utili, importo lordo» e «Altri oneri tecnici, importo lordo».
Se la differenza tra il suo importo lordo e il suo importo netto è trascurabile, tale variabile può essere sostituita dalla voce «Altre voci del conto tecnico, importo netto». In tal caso essa corrisponde al saldo delle variabili «Altri proventi tecnici, importo netto» (32 16 1), «Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci» (32 16 2), «Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto» (32 16 3) e «Altri oneri tecnici, importo netto» (32 16 4). Gli Stati membri che fanno uso di importi netti devono specificarlo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altre voci del conto tecnico, importo lordo» è utilizzata per calcolare la variabile «Risultato lordo del conto tecnico» (32 17 0), nonché altri aggregati e saldi.
Definizione
Proventi tecnici netti, non figuranti in altre voci.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 3, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 4, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri proventi tecnici, importo netto» è utilizzata per calcolare la variabile «Altre voci del conto tecnico, importo lordo» (32 16 0).
Definizione
Articolo 26 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci, sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 5, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 6, lettera b), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci» è utilizzata per calcolare la variabile «Altre voci del conto tecnico, importo lordo» (32 16 0).
Definizione
Articoli 29 e 39 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; i ristorni e le partecipazioni agli utili, importo netto, sono inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 6, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 7, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto» è utilizzata per calcolare la variabile «Altre voci del conto tecnico, importo lordo» (32 16 0).
Definizione
Oneri tecnici netti, non figuranti in altre voci.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 8, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 11, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri oneri tecnici, importo netto» è utilizzata per calcolare la variabile «Altre voci del conto tecnico, importo lordo» (32 16 0).
Definizione
Risultato lordo del conto tecnico del conto profitti e perdite.
Nota
Corrisponde al totale parziale di cui all'articolo 34, sezione I, punto 10, della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo non vita e all'articolo 34, sezione II, punto 13, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
Per il ramo non vita il totale parziale I è calcolato come segue:
Premi lordi acquisiti [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]
- Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico (32 12 0)
-
Variazione della riserva di perequazione (32 15 0) (+/-)
-
Altre voci del conto tecnico, importo lordo (32 16 0) (+/-).
Se le altre voci del conto tecnico (variabile 32 16 0) sono registrate esclusivamente su base netta, si prende in considerazione tale importo netto per calcolare il totale parziale I (risultato lordo del conto tecnico).
Per il ramo vita il totale parziale I è calcolato come segue:
Premi lordi acquisiti [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]
- Oneri lordi relativi ai sinistri [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]
- Variazione lorda della riserva del ramo «vita» (32 25 0) (+/-)
-
Spese lorde di gestione (32 14 0)
-
Oneri relativi agli investimenti (32 27 0)
-
Minusvalenze non realizzate sugli investimenti (32 28 0)
-
Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non tecnico (32 29 0)
- Altre voci del conto tecnico, importo lordo (32 16 0) (+/-).
Se le altre voci del conto tecnico (variabile 32 16 0) sono registrate esclusivamente su base netta, si prende in considerazione tale importo netto per calcolare il totale parziale I (risultato lordo del conto tecnico).
La variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale II (= risultato netto del conto tecnico)» (32 19 0).
Definizione
Saldo di riassicurazione del conto tecnico del conto profitti e perdite.
Nota
Articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile è calcolata come segue:
Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati (32 18 1)
- Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per premi non acquisiti (32 18 3) (+/-)
-
Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo delle altre voci nel conto tecnico (32 18 8) (+/-)
-
Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva del ramo «vita» (32 33 4) (+/-)
La variabile «Saldo di riassicurazione» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale II (= risultato netto del conto tecnico)» (32 19 0) (+/-).
Definizione
Articolo 36 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera b), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Come nel caso della disaggregazione della variabile 11 11 5, le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono ripartite in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo nazionale e in una quota riconducibile alle imprese sotto controllo estero.
Definizione
Articoli 25 e 37 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per premi non acquisiti sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 1, lettera d), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 1, lettera c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita. Sono registrate qui le quote a carico dei riassicuratori dell'importo lordo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per premi non acquisiti» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per sinistri sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 4, lettera a), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 5, lettera a), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per sinistri» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per sinistri sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 4, lettera b), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 5, lettera b), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per sinistri» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Le provvigioni ricevute dai riassicuratori e la partecipazione agli utili per le attività cedute.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 7, lettera d), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 8, lettera d), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli utili» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Le quote a carico dei riassicuratori con riguardo alla variabile 32 16 0 (comprendente le seguenti componenti: altri proventi tecnici, variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci, ristorni e partecipazioni agli utili e altri oneri tecnici).
Nota
Se le altre voci del conto tecnico (variabile 32 16 0) sono registrate esclusivamente su base netta, tale variabile non va fornita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo delle altre voci nel conto tecnico» è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Il risultato netto del conto tecnico del conto profitti e perdite (al netto della riassicurazione).
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione I, punto 10, della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo non vita, articolo 34, sezione II, punto 13, della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile è calcolata come segue:
Risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) (+/-)
- Saldo di riassicurazione (32 18 0) (+/-).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione II, punto 2, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita. Tale variabile sarà rilevata secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 44 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle plusvalenze non realizzate sugli investimenti incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione II, punto 3, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Plusvalenze non realizzate sugli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; la variazione lorda della riserva del ramo «vita» è inclusa nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione II, punto 6, lettera a), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Variazione lorda della riserva del ramo “vita” » è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta degli oneri relativi agli investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione II, punto 9, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Oneri relativi agli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 44 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle minusvalenze non realizzate sugli investimenti incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione II, punto 10, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Minusvalenze non realizzate sugli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 43 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non tecnico sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 12, della direttiva 91/674/CEE. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non tecnico» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico)» (32 17 0).
Definizione
Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva del ramo «vita» sono incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 6, lettera a), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva del ramo “vita” » è una componente della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da investimenti inclusi nella parte non tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 3, della direttiva 91/674/CEE. Tale variabile sarà rilevata secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Definizione
Articolo 43 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico del ramo «vita» incluse nella parte non tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 4, della direttiva 91/674/CEE. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta degli oneri relativi agli investimenti inclusi nella parte non tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 5, della direttiva 91/674/CEE. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico del ramo «non vita» incluse nella parte non tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 6, della direttiva 91/674/CEE. Tali dati saranno rilevati secondo i diversi metodi di assegnazione dei proventi da investimenti nel conto tecnico e non tecnico.
Definizione
Gli altri proventi non figuranti in altre voci.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 7, della direttiva 91/674/CEE per il conto non tecnico.
Definizione
Gli altri oneri non figuranti in altre voci (comprese le rettifiche di valore).
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 8, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio. Gli IAS/IFRS non consentono di presentare i risultati straordinari separatamente nei conti delle imprese. Nel caso dei paesi nei quali gli IAS/IFRS sono applicati ai conti individuali delle imprese di assicurazione, tale variabile non deve essere più trasmessa.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punti 9 e 10, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio. Gli IAS/IFRS non consentono di presentare i risultati straordinari separatamente nei conti delle imprese. Nel caso dei paesi nei quali gli IAS/IFRS sono applicati ai conti individuali delle imprese di assicurazione, tale variabile non deve essere più trasmessa.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 13, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punti 9, 14 e 15, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34, sezione III, punto 16, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
La somma delle variabili «Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione» (32 61 1), «Spese esterne in beni e servizi» (32 61 4) e «Costi del personale» (13 31 0).
Definizione
La somma delle variabili «Provvigioni per l'attività di assicurazione diretta» (32 61 2) e «Provvigioni per l'attività accettata» (32 61 3) (si veda anche l'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE).
Relazione con altre variabili
La variabile «Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione» è utilizzata per calcolare la variabile «Spese esterne in beni e servizi» (32 61 4).
Definizione
Articolo 64 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. La variabile comprende l'importo complessivo delle provvigioni per l'attività di assicurazione diretta.
Relazione con altre variabili
La variabile «Provvigioni per l'attività di assicurazione diretta» è una componente della variabile «Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione» (32 61 1).
Definizione
La variabile comprende l'importo complessivo delle provvigioni per l'attività accettata. È calcolata come segue: «Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione» (32 61 1) — «Provvigioni per l'attività di assicurazione diretta» (32 61 2) (si veda anche l'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE).
Definizione
Gli «Acquisti complessivi di beni e servizi» (variabile 13 11 0) diminuiti delle «Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione» (variabile 32 61 1), diminuiti del «Saldo di riassicurazione» (variabile 32 18 0) e dei proventi da investimenti finanziari dei riassicuratori sulla loro quota delle riserve tecniche lorde dell'impresa.
Nota
Nel caso di gruppi di imprese deve essere garantita la ripartizione a livello di impresa mediante una chiave di distribuzione.
Definizione
Le spese esterne e interne per la gestione dei sinistri.
Nota
Il totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito secondo la destinazione. Esso deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9 (si veda anche l'articolo 38 della direttiva 91/674/CEE).
Relazione con altre variabili
La variabile «Spese esterne e interne per la gestione dei sinistri» è una componente della variabile «Totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale» (32 61 0).
Definizione
Articolo 40 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei costi di acquisizione inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Il totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito secondo la destinazione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 7, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 8, lettera a), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Costi di acquisizione» è una componente della variabile «Totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale» (32 61 0).
Definizione
Articolo 41 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle spese di amministrazione incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Il totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito secondo la destinazione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 7, lettera c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 8, lettera c), della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Spese di amministrazione» è una componente della variabile «Totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale» (32 61 0).
Definizione
Gli altri oneri tecnici lordi.
Nota
Il totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito secondo la destinazione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.
Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, sezione I, punto 8, della direttiva 91/674/CEE per il ramo non vita e articolo 34, sezione II, punto 11, della direttiva 91/674/CEE per il ramo vita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri oneri tecnici lordi» è una componente della variabile «Totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale» (32 61 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta degli oneri di gestione degli investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite.
Nota
Il totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito secondo la destinazione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 9, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 5, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Oneri di gestione degli investimenti» è una componente della variabile «Totale delle provvigioni, delle spese esterne in beni e servizi e dei costi del personale» (32 61 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Corrispondono alla somma delle variabili «Proventi da partecipazioni» (32 71 1), «Proventi da terreni e fabbricati e da altri investimenti» (32 71 2), «Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti» (32 71 5) e «Profitti nel realizzo degli investimenti» (32 71 6).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da partecipazioni inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 2, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 3, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da partecipazioni» è utilizzata per calcolare la variabile «Proventi da investimenti» (32 71 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da altri investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Corrispondono alla somma delle variabili «Proventi da terreni e fabbricati» (32 71 3) e «Proventi da altri investimenti» (32 71 4).
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da terreni e fabbricati e da altri investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Proventi da investimenti» (32 71 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da terreni e fabbricati inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 2, lettera b), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 3, lettera b), lettera aa), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da terreni e fabbricati» è utilizzata per calcolare le variabili «Proventi da investimenti» (32 71 0) e «Proventi da terreni e fabbricati e da altri investimenti» (32 71 2).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei proventi da altri investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 2, lettera b), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 3, lettera b), lettera bb), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da altri investimenti» è utilizzata per calcolare le variabili «Proventi da investimenti» (32 71 0) e «Proventi da terreni e fabbricati e da altri investimenti» (32 71 2).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle riprese di rettifiche di valore sugli investimenti incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 2, lettera c), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 3, lettera c), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Proventi da investimenti» (32 71 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta dei profitti nel realizzo degli investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 2, lettera d), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 3, lettera d), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Profitti nel realizzo degli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Proventi da investimenti» (32 71 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta degli oneri relativi agli investimenti inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita. Corrispondono alla somma delle variabili «Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse» (32 72 1), «Rettifiche di valore sugli investimenti» (32 72 2) e «Perdite sul realizzo di investimenti» (32 72 3).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta degli oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse, inclusi nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 9, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 5, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse» è utilizzata per calcolare la variabile «Oneri relativi agli investimenti» (32 72 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle rettifiche di valore sugli investimenti incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 9, lettera b), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 5, lettera b), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Rettifiche di valore sugli investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Oneri relativi agli investimenti» (32 72 0).
Definizione
Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio; si tratta delle perdite sul realizzo di investimenti incluse nella parte tecnica del conto profitti e perdite per il ramo vita e nella parte non tecnica del conto profitti e perdite per il ramo non vita.
Nota
Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, sezione II, punto 9, lettera c), della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo vita e articolo 34, sezione III, punto 5, lettera c), della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).
Relazione con altre variabili
La variabile «Perdite sul realizzo di investimenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Oneri relativi agli investimenti» (32 72 0).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Per la disaggregazione per prodotto: articolo 63, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Premi diretti lordi contabilizzati» (12 11 1).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Per la disaggregazione per prodotto: articolo 63, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote dei riassicuratori dei premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati» (32 18 1).
Definizione
Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Per la disaggregazione per prodotto: articolo 63, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Oneri lordi relativi ai sinistri (assicurazione diretta), per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione di una parte della variabile «Oneri lordi relativi ai sinistri» (32 13 0).
Definizione
Articoli 40 e 41 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Per la disaggregazione per prodotto: articolo 63, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Spese lorde di gestione (assicurazione diretta), per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione di una parte della variabile «Spese lorde di gestione» (32 14 0).
Definizione
Si veda la variabile 32 18 0 e la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Per la disaggregazione per prodotto: articolo 63, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Saldo di riassicurazione (assicurazione diretta), per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione di una parte della variabile «Saldo di riassicurazione» (32 18 0).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Nell'ottica dello Stato membro d'origine, i premi diretti lordi contabilizzati sono ripartiti come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).
Nota
Per la ripartizione geografica: articolo 63, sezione IV, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti lordi contabilizzati» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Premi diretti lordi contabilizzati» (12 11 1).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Nell'ottica dello Stato membro d'origine, i premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, sono ripartiti come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).
Nota
La ripartizione prende in considerazione l'ubicazione geografica dell'assicuratore cedente.
Relazione con altre variabili
La variabile «Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati» (12 11 2).
Definizione
Articolo 36 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Nell'ottica dello Stato membro d'origine, le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono ripartite come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).
Nota
La ripartizione prende in considerazione l'ubicazione geografica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione accettante.
Relazione con altre variabili
La variabile «Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati» (32 18 1).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Nell'ottica dello Stato membro d'origine (= Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale), i premi lordi contabilizzati delle succursali in altri Stati membri sono ripartiti per ciascun altro Stato membro del SEE e secondo la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Articolo 43 della terza direttiva assicurazione vita e articolo 44 della terza direttiva assicurazione non vita. La matrice creata combinando le categorie della CPA e gli Stati membri permette di determinare le dimensioni di ciascun mercato nazionale per l'attività di assicurazione diretta.
Relazione con altre variabili
La variabile «Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base della CPA) e per Stato membro, ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di stabilimento» è una componente della variabile «Premi diretti lordi contabilizzati» (12 11 1).
Definizione
Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Nell'ottica dello Stato membro d'origine (= Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale), i premi lordi contabilizzati in regime di libera prestazione di servizi in altri Stati membri sono ripartiti per ciascun altro Stato membro del SEE e secondo la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.
Nota
Articolo 44 della terza direttiva assicurazione non vita e articolo 43 della terza direttiva assicurazione vita. La matrice creata combinando le categorie della CPA e gli Stati membri permette di determinare le dimensioni di ciascun mercato nazionale per l'attività di assicurazione diretta.
Relazione con altre variabili
La variabile «Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base della CPA) e per Stato membro, ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di servizi» è una componente della variabile «Premi diretti lordi contabilizzati» (12 11 1).
Definizione
La somma delle variabili «Terreni e fabbricati» (36 11 0), «Investimenti in imprese collegate e partecipazioni» (36 12 0), «Altri investimenti finanziari» (36 13 0) e «Depositi presso imprese cedenti» (36 14 0).
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione I, della direttiva 91/674/CEE. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Relazione con altre variabili
La variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0) è pari a:
Terreni e fabbricati (36 11 0)
-
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (36 12 0)
-
Altri investimenti finanziari (36 13 0)
-
Depositi presso imprese cedenti (36 14 0)
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
Relazione con altre variabili
La variabile «Terreni e fabbricati» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
È una componente della variabile 36 11 0. Sono inclusi unicamente i terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione I, della direttiva 91/674/CEE. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Relazione con altre variabili
La variabile «Terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività» è una componente della variabile «Terreni e fabbricati» (36 11 0).
Definizione
Articolo 45 e seguenti della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (conformemente a tali articoli, per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).
Nota
Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 11 0 registra i terreni e i fabbricati sulla base del loro valore contabile.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio. La variabile corrisponde alla somma delle variabili 36 12 1 e 36 12 2.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione II, della direttiva 91/674/CEE. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti in imprese collegate e partecipazioni» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione II, punti 1 e 3, della direttiva 91/674/CEE. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote in imprese collegate e partecipazioni» è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti in imprese collegate e partecipazioni» (36 12 0).
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: Articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione II, punti 2 e 4, della direttiva 91/674/CEE. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Relazione con altre variabili
La variabile «Obbligazioni emesse da imprese collegate e da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti verso tali imprese» è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti in imprese collegate e partecipazioni» (36 12 0).
Definizione
Articolo 45 e seguenti della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (conformemente a tali articoli, per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).
Nota
Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 12 0 registra gli investimenti in imprese collegate e le partecipazioni sulla base del loro valore contabile.
Definizione
La somma delle variabili 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5 e 36 13 6. Conformemente alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, gli investimenti possono essere valutati applicando il principio del prezzo di acquisizione o del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri investimenti finanziari» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punto 1, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 9 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punto 2, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 10 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punto 3, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote in investimenti comuni» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Quote in investimenti comuni» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 11 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punto 4, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Prestiti ipotecari» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Prestiti ipotecari» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 11 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio e articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punto 5, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri prestiti» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Altri prestiti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articoli 12 e 13 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione III, punti 6 e 7, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri (compresi i depositi presso enti creditizi)» è una componente della variabile «Altri investimenti finanziari» (36 13 0).
La variabile «Altri (compresi i depositi presso enti creditizi)» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 45 e seguenti della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (conformemente a tali articoli, per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).
Nota
Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 13 0 registra gli altri investimenti finanziari sulla base del loro valore contabile.
Definizione
Articolo 14 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera C, sezione IV, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Depositi presso imprese cedenti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale degli investimenti» (36 10 0).
Definizione
Articolo 15 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Attivo), lettera D, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio. È una componente della variabile 36 20 0.
Nota
Va qui indicato l'importo corrispondente alla variabile 36 11 0.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti a beneficio di assicurati del ramo “vita” i quali sopportano il rischio dell'investimento — terreni e fabbricati» è una componente della variabile «Investimenti a beneficio di assicurati del ramo “vita” i quali sopportano il rischio dell'investimento» (36 20 0).
Definizione
Una componente della variabile 36 20 0.
Nota
È qui indicato l'importo corrispondente alla variabile 36 13 0.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti a beneficio di assicurati del ramo “vita” i quali sopportano il rischio dell'investimento — altri investimenti finanziari» è una componente della variabile «Investimenti a beneficio di assicurati del ramo “vita” i quali sopportano il rischio dell'investimento» (36 20 0).
Definizione
La somma delle voci A, B, C, D, E, F, G e H dell'attivo dello stato patrimoniale o delle voci A, B, C, D, E, F, G, H e I del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio. In ogni caso va precisato se la perdita dell'esercizio è presentata sul lato dell'attivo o su quello del passivo dello stato patrimoniale.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Il complesso di tutti gli elementi che compongono il patrimonio (= voce A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio). Deve essere inclusa la perdita dell'esercizio (in caso contrario, ciò va specificato).
Definizione
Il patrimonio complessivo (cfr. variabile 37 10 0) ripartito secondo lo status giuridico delle imprese come segue: società per azioni, società mutualistiche, succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in paesi extra-SEE, altre.
Relazione con altre variabili
La variabile «Totale del patrimonio, ripartito in base allo status giuridico» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Totale del patrimonio» (37 10 0).
Definizione
Articolo 19 della direttiva 91/674/CEE.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera A, sezione I, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Capitale sottoscritto o fondo equivalente è una componente della variabile «Totale del patrimonio» (37 10 0).
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera A, sezioni II, III e IV, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Sovrapprezzi di emissione, riserve di rivalutazione, riserve» è una componente della variabile «Totale del patrimonio» (37 10 0).
Definizione
Articolo 21 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera B, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
La somma delle variabili: Riserva lorda per premi non acquisiti (37 31 0), Riserva lorda del ramo «vita» (37 32 0), Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati (37 33 0), Riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni (37 34 0), Riserva di perequazione (37 35 0), Altre riserve tecniche lorde (37 36 0) e Riserve tecniche lorde relative al ramo «vita», allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati (37 37 0).
Definizione
La somma delle variabili 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 e 37 37 0 su base netta (= dedotta la quota dei riassicuratori).
Nota
Tale variabile è necessaria per effettuare i calcoli dettagliati delle variabili macroeconomiche del conto della produzione.
Definizione
Articolo 25 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserva lorda per premi non acquisiti» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 2, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserva lorda del “vita” » è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Articolo 28 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 3, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Una componente della variabile 37 33 0 (si veda anche l'articolo 28 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio).
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 3, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all'assicurazione diretta» è una componente della variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati» (37 33 0).
Definizione
Una componente della variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati» (37 33 0) (si veda anche l'articolo 28 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio).
Definizione
Si tratta di una ulteriore disaggregazione della variabile 37 33 1 (si veda anche l'articolo 28 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio). Le riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all'assicurazione diretta sono disaggregate per prodotto sulla base della CPA.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 3, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all'assicurazione diretta, per prodotto (sulla base della CPA)» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all'assicurazione diretta» (37 33 1).
Definizione
Articolo 29 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 4, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Articolo 30 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 5, della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserva di perequazione» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Articolo 26 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera C, punto 6, lettera a), della direttiva 91/674/CEE. Deve essere specificata la disaggregazione dettagliata di questa variabile.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altre riserve tecniche lorde» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Articolo 31 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera D, lettera a), della direttiva 91/674/CEE.
Relazione con altre variabili
La variabile «Riserve tecniche lorde relative al ramo “vita”, allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati» è utilizzata per calcolare la variabile «Totale delle riserve tecniche lorde» (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera G, sezione III, della direttiva 91/674/CEE. Nella variabile sono inclusi i prestiti convertibili.
Definizione
Alcune informazioni sono ricavabili dall'articolo 8 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
Nota
Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (Passivo), lettera G, sezione IV, della direttiva 91/674/CEE.
Definizione
Il numero di contratti non ancora liquidati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per i seguenti prodotti: servizi di assicurazione sulla vita non collegati e CPA 65.12.1, 65.12.4 e 65.12.5
Nota
Sono considerati esclusivamente i contratti ancora in essere alla fine dell'esercizio contabile. Per quanto concerne i contratti individuali di assicurazione sulla vita, i dati qui presentati corrispondono a quelli della variabile 12 11 3.
Definizione
Il numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, è qui incluso per tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per i contratti collettivi di assicurazione per la seguente sottocategoria della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione: 65.12.1.
Nota
Sono considerati esclusivamente gli assicurati i cui contratti sono ancora in essere alla fine dell'esercizio contabile. Per quanto concerne i contratti collettivi di assicurazione sulla vita, i dati qui presentati corrispondono a quelli della variabile 12 11 4.
Definizione
Il numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio, relativamente all'assicurazione diretta, è qui incluso per la seguente sottocategoria della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione: 65.12.2.
Nota
Sono considerati esclusivamente i veicoli per i quali i relativi contratti di assicurazione sono ancora in essere alla fine dell'esercizio contabile. Sono contati tutti i singoli veicoli anche se assicurati tramite contratti di gruppo.
Definizione
Il totale dell'importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, è qui incluso per i seguenti prodotti: servizi di assicurazione sulla vita non collegati e servizi di assicurazione a riscatto.
Nota
Sono considerati esclusivamente gli importi dei contratti ancora in essere alla fine dell'esercizio contabile. Per i contratti di rendita si applicano gli equivalenti nazionali dell'importo assicurato.
Definizione
Il numero complessivo di sinistri avvenuti nel corso dell'esercizio contabile, in relazione con l'assicurazione diretta, è presentato per la seguente sottocategoria della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione: 65.12.2.
Nota
Articolo 44 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio. Viene preso in considerazione il numero di tutti i sinistri avvenuti e denunciati nel corso dell'esercizio contabile che danno diritto a indennizzi (sono esclusi i sinistri avvenuti ma non denunciati).
Definizione
La variabile comprende:
-
tutti i proventi derivanti dalle disponibilità di cassa e presso la banca centrale, da titoli del Tesoro e altri effetti scontabili presso la banca centrale, prestiti e anticipazioni a enti creditizi, prestiti e anticipazioni a clienti, nonché obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, dell'aggio sulle attività acquistate sotto la pari, ossia a un prezzo di acquisto inferiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sopra la pari, ovvero a un prezzo di emissione superiore al valore di rimborso;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 1, e all'articolo 28, lettera B, punto 1, della direttiva 86/635/CEE 9 . Riferimento al punto 35 dello IAS 18 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (interessi attivi e proventi assimilati) e al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione 10 .
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
La variabile comprende:
-
tutti i proventi derivanti da titoli a reddito fisso; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, dell'aggio sulle attività acquistate sotto la pari, ossia a un prezzo di acquisto inferiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sopra la pari, ovvero a un prezzo di emissione superiore al valore di rimborso;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 1, e all'articolo 28, lettera B, punto 1, della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dello IAS 18 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, né al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è una componente della variabile 42 11 0.
Definizione
La variabile comprende:
-
tutti gli oneri derivanti da debiti verso enti creditizi, debiti verso clienti, debiti rappresentati da un titolo di credito e passività subordinate, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, del disaggio sulle attività acquistate sopra la pari, ossia a un prezzo di acquisto superiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sotto la pari, ovvero a un prezzo di emissione inferiore al valore di rimborso;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 2, e all'articolo 28, lettera A, punto 1, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 35 dello IAS 18 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione e al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
La variabile comprende:
-
tutti gli oneri derivanti da effetti e obbligazioni proprie in circolazione, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, del disaggio sulle attività acquistate sopra la pari, ossia a un prezzo di acquisto superiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sotto la pari, ovvero a un prezzo di emissione inferiore al valore di rimborso; sono assimilati a tali titoli le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, e i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
Nota : Riferimento all'articolo 4, sezione Passivo, punto 3, lettera a), della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dello IAS 18 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, né al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è una componente della variabile 42 12 0.
Definizione
La totalità dei dividendi e degli altri proventi da quote ed altri titoli a reddito variabile, partecipazioni e partecipazioni in imprese collegate. Devono essere indicati in questa voce anche i proventi di quote di società di investimento. Per gli enti creditizi che utilizzano il prospetto di conto economico dell'IFRS 7, la variabile può essere limitata ai soli dividendi. In tal caso Eurostat va debitamente informato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 3, lettere a), b) e c), come aggregato, e all'articolo 28, lettera B, punto 2, lettere a), b) e c), come aggregato, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 35 dello IAS 18 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione e al punto 20, lettera a), dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La totalità dei dividendi e degli altri proventi da azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, ad eccezione dei proventi da partecipazioni e partecipazioni in imprese collegate. Per gli enti creditizi che utilizzano il prospetto di conto economico dello IAS 30, la variabile può essere limitata ai soli dividendi. In tal caso Eurostat va debitamente informato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 3, lettera a), e all'articolo 28, lettera B, punto 2, lettera a), della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è una componente della variabile 42 13 0 ed è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
I proventi derivanti dalla remunerazione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi, in particolare:
— le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titoli per conto terzi,
— le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,
— le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita e l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,
— le commissioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 4, e all'articolo 28, lettera B, punto 3, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
Gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi prestati da terzi, in particolare:
— le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titoli per conto terzi,
— le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,
— le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita e l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,
— le commissioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 5, e all'articolo 28, lettera A, punto 2, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0).
Definizione
La variabile comprende:
1. il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli, non considerati immobilizzazioni finanziarie, nonché delle rettifiche di valore sui medesimi titoli, nonché delle riprese di valore su tale tipo di rettifiche, tenendo conto, nel caso in cui si applichi l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, della differenza risultante dall'applicazione di tale articolo; tuttavia negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37 della direttiva 86/635/CEE, tali elementi vanno inclusi unicamente se si riferiscono a titoli compresi nel portafoglio commerciale; sono incluse altresì le rettifiche e le riprese di rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione;
2. il saldo profitti/perdite dell'attività in cambi, ad eccezione dei proventi e degli oneri derivanti da operazioni a termine coperte, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi;
3. i saldi profitti/perdite delle altre attività di compravendita concernenti strumenti finanziari, tra cui i metalli preziosi.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 6, e all'articolo 28, lettera A, punto 3, o lettera B, punto 4, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20, lettera a), dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
Proventi di gestione, non figuranti in altre voci. Tutti i proventi straordinari dovrebbero essere esclusi.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 7, e all'articolo 28, lettera B, punto 7, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 86 dello IAS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (altri proventi).
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Valore della produzione» (12 12 0).
Definizione
La somma delle variabili «Costi del personale» (13 31 0) e «Altre spese amministrative» (42 32 2).
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 8, lettere a) e b), come aggregato, e all'articolo 28, lettera A, punto 4, lettere a) e b), come aggregato, della direttiva 86/635/CEE. Nessun riferimento nel punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
Altre spese amministrative, non incluse nella variabile 13 31 0.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 8, lettera b), e all'articolo 28, lettera A, punto 4, lettera b), della direttiva 86/635/CEE. Nessun riferimento nel punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare le variabili «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0) e «Spese generali amministrative» (42 32 0).
Definizione
Oneri di gestione, non inclusi in altre voci. Dovrebbero essere esclusi tutti gli oneri straordinari e tutte le imposte.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 10, e all'articolo 28, lettera A, punto 6, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 91 dello IAS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione.
Relazione con altre variabili
Questa variabile è utilizzata per calcolare la variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» (13 11 0).
Definizione
1. La variabile comprende, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore su prestiti e anticipazioni e su accantonamenti per passività potenziali e per impegni figuranti alle voci fuori bilancio e, dall'altro, i proventi derivanti dal recupero di prestiti e anticipazioni già ammortizzati, nonché dalla ripresa di valore derivante da rettifiche e accantonamenti effettuati in precedenza.
2. Negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37 della direttiva 86/635/CEE, questa voce comprende inoltre il saldo profitti/perdite delle operazioni sui titoli inclusi tra le obbligazioni e le azioni non aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie e non inclusi nel portafoglio per negoziazione, nonché le rettifiche di valore e le riprese di rettifiche su tali titoli, tenendo conto, in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, della differenza risultante dall'applicazione di quell'articolo.
3. Gli oneri e i proventi che rientrano in queste voci possono essere compensati in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).
Nota : Riferimento all'articolo 27, punti 11 e 12, e all'articolo 28, lettera A, punto 7, e lettera B, punto 5, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 84 dello IAS 37 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (accantonamenti per passività potenziali e per impegni).
Definizione
1. La variabile comprende, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore su obbligazioni, altri titoli a reddito fisso e azioni e, dall'altro, i proventi per riprese di rettifiche di valore effettuate anteriormente, nella misura in cui oneri e proventi riguardano valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni e partecipazioni in imprese collegate.
2. Gli oneri e i proventi che rientrano in queste voci possono essere compensati in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).
Nota : Riferimento all'articolo 27, punti 9, 13 e 14, e all'articolo 28, lettera A, punto 8, e lettera B, punto 6, della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dello IAS 30 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione.
Definizione
La variabile è definita agli articoli 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Gli IAS/IFRS non consentono di presentare i risultati straordinari separatamente nei conti delle imprese. Per i paesi nei quali gli IAS/IFRS sono applicati ai conti individuali degli enti creditizi, tale variabile non deve essere più trasmessa.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punti 15 e 16, e all'articolo 28, lettera A, punti 9 e 10, e lettera B, punto 8, della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La variabile è definita agli articoli 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Gli IAS/IFRS non consentono di presentare i risultati straordinari separatamente nei conti delle imprese. Per i paesi nei quali gli IAS/IFRS sono applicati ai conti individuali degli enti creditizi, tale variabile non deve essere più trasmessa.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 19, e all'articolo 28, lettera A, punto 13, e lettera B, punto 10, della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La variabile è definita agli articoli 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punti 15, 20 e 22, e all'articolo 28, lettera A, punti 9, 12 e 14, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 81, lettera e), dello IAS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione.
Definizione
La variabile è definita agli articoli 22 e seguenti della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 23, e all'articolo 28, lettera A, punto 15, e lettera B, punto 11, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 81, lettera f), dello IAS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione.
Definizione
La totalità degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti verso clienti nazionali o esteri diversi dagli enti creditizi, a prescindere dalla loro specifica denominazione.
Ne sono esclusi soltanto i crediti in forma di obbligazioni o altri titoli.
Nota : Riferimento all'articolo 4 (Attivo), punto 4, e all'articolo 16 (Attivo: voce 4), della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 8 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La totalità degli importi, qualunque sia la loro denominazione nella fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli enti creditizi.
Ne sono esclusi soltanto i debiti rappresentati da obbligazioni o altri titoli.
Nota : Riferimento all'articolo 4 (Passivo), punto 2, lettere a) e b), come aggregato, e all'articolo 19 (Passivo: voce 2), della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 8 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La variabile comprende il capitale sottoscritto e le riserve. Il capitale sottoscritto comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformemente alla legislazione nazionale. Tra le riserve rientrano tutti i tipi di riserve elencati all'articolo 9 (Passivo), lettera A, sezione IV, della direttiva 78/660/CEE, come in esso definite. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere altri tipi di riserve, ove ciò sia necessario per gli enti creditizi aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.
Nota : Riferimento, come aggregato, all'articolo 4 (Passivo), punti 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all'articolo 4 (Attivo), punto 16, della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
La somma delle voci da 1 a 15 dell'attivo dello stato patrimoniale oppure delle voci da 1 a 14 del passivo dello stato patrimoniale come specificato all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE. In generale il totale dello stato patrimoniale corrisponde alla somma di tutte le voci dell'attivo dello stato patrimoniale oppure alla somma di tutte le voci del passivo dello stato patrimoniale.
Nota : Riferimento all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE. Tale voce non è indicata separatamente nelle informazioni integrative dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Definizione
Il totale dello stato patrimoniale (cfr. variabile 43 30 0) ripartito in base alla sede dell'impresa madre.
Come nel caso della disaggregazione della variabile 11 11 4, il totale dello stato patrimoniale va suddiviso in una quota riconducibile agli enti creditizi sotto controllo nazionale e in un'altra quota riconducibile agli enti creditizi sotto controllo estero. L'impresa madre è registrata in funzione dell'unità istituzionale ultima controllante quale è definita nel regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Relazione con altre variabili
La variabile «Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa madre» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Totale dello stato patrimoniale» (43 30 0).
Definizione
Il totale dello stato patrimoniale (cfr. variabile 43 30 0) ripartito in base allo status giuridico come segue: società per azioni, società cooperative, imprese di diritto pubblico, succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE, altre.
Relazione con altre variabili
La variabile «Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Totale dello stato patrimoniale» (43 30 0).
Definizione
Gli interessi da ricevere e i redditi analoghi sono definiti come:
-
tutti i proventi derivanti da titoli a reddito fisso, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, dell'aggio sulle attività acquistate sotto la pari, ossia a un prezzo di acquisto inferiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sopra la pari, ovvero a un prezzo di emissione superiore al valore di rimborso;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. La variabile va ripartita per (sotto)categorie della CPA del livello adeguato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 1, e all'articolo 28, lettera B, punto 1, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Interessi da ricevere e redditi analoghi» (42 11 0).
Definizione
Gli interessi da versare e gli oneri analoghi sono definiti come:
-
tutti gli oneri derivanti da debiti verso enti creditizi, debiti verso clienti, debiti rappresentati da un titolo di credito e passività subordinate, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati; sono compresi inoltre gli importi, calcolati per competenza, del disaggio sulle attività acquistate sopra la pari, ossia a un prezzo di acquisto superiore al valore di rimborso, e sui debiti contratti sotto la pari, ovvero a un prezzo di emissione inferiore al valore di rimborso;
-
i proventi e gli oneri da derivati, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi.
La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. La variabile va ripartita per (sotto)categorie della CPA del livello adeguato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 2, e all'articolo 28, lettera A, punto 1, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Interessi da versare e oneri analoghi» (42 12 0).
Definizione
Le commissioni da ricevere comprendono i proventi derivanti dalla remunerazione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi. La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. La variabile va ripartita per (sotto)categorie della CPA del livello adeguato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 4, e all'articolo 28, lettera B, punto 3, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Commissioni da ricevere» (42 14 0).
Definizione
Le commissioni da versare sono definite all'articolo 31 della direttiva 86/635/CEE. La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. La variabile va ripartita per (sotto)categorie della CPA del livello adeguato.
Nota : Riferimento all'articolo 27, punto 5, e all'articolo 28, lettera A, punto 2, della direttiva 86/635/CEE. Riferimento al punto 20 dell'IFRS 7 di cui al regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Commissioni da versare» (42 15 0).
Definizione
La «succursale» è definita all'articolo 1 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, e descritta in dettaglio nella comunicazione della Commissione «Libera prestazione dei servizi e interesse generale nella seconda direttiva bancaria» (95/C 291/06).
Nota : Nell'ottica dello Stato membro ospitante, il numero complessivo di succursali nel SEE va ripartito per ognuno degli altri paesi del SEE.
Definizione
Gli interessi da ricevere e i redditi analoghi (cfr. variabile 42 11 0) generati nel paese ospitante dalle succursali con sede centrale in uno degli altri paesi del SEE come specificato.
Definizione
Il totale dello stato patrimoniale (cfr. variabile 43 30 0) delle succursali insediate nel paese ospitante con sede centrale in uno degli altri paesi del SEE come specificato.
Definizione
Gli interessi da ricevere e i redditi analoghi (cfr. variabile 42 11 0) generati, a titolo della libera prestazione di servizi, in ognuno degli altri paesi del SEE da enti creditizi autorizzati nello Stato membro d'origine.
Definizione
Gli interessi da ricevere e i redditi analoghi (cfr. variabile 42 11 0) generati in paesi extra-SEE da succursali di enti creditizi autorizzati nello Stato membro d'origine.
Va utilizzata la seguenti ripartizione: Svizzera, Stati Uniti, Giappone, paesi terzi (resto del mondo).
Definizione
Gli interessi da ricevere e i redditi analoghi (cfr. variabile 42 11 0) generati, a titolo della libera prestazione di servizi, in paesi extra-SEE da enti creditizi autorizzati nello Stato membro d'origine.
Va utilizzata la seguenti ripartizione: Svizzera, Stati Uniti, Giappone, paesi terzi (resto del mondo).
Definizione
Il numero di conti detenuti dagli enti creditizi alla fine dell'esercizio contabile. La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. Il numero di conti è collegato alle (sotto)categorie della CPA del livello appropriato.
Definizione
Il numero di prestiti e di anticipazioni a clienti alla fine dell'esercizio contabile. La ripartizione per prodotto è basata sulla classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria. Il numero di prestiti e di anticipazioni a clienti è collegato alle (sotto)categorie della CPA del livello appropriato.
Definizione
Con il termine «distributori automatici di banconote» (ATM) si designano apparecchi di diverso tipo che forniscono servizi bancari elettronici, ad esempio sportelli automatici di prelievo (cash dispenser), di pagamento, di informazione sulle operazioni bancarie, di cambio valuta, di ricarica di carte a scopi diversi, ecc.
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici versati dagli iscritti, dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi obbligatori, gli altri contributi regolari e i contributi supplementari volontari.
Relazione con altre variabili
La variabile «Contributi pensionistici versati dagli iscritti» (48 00 1) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici versati dai datori di lavoro, dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi obbligatori, gli altri contributi regolari e i contributi supplementari volontari.
Relazione con altre variabili
La variabile «Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro» (48 00 2) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei trasferimenti in entrata. Tali trasferimenti sono in genere effettuati da altri fondi pensione o imprese d'assicurazione. Quando un dipendente cambia lavoro, spesso può scegliere di trasferire i diritti pensionistici costituiti presso il fondo pensione o il regime assicurativo del suo ex datore di lavoro verso il fondo pensione del nuovo datore di lavoro.
Relazione con altre variabili
La variabile «Trasferimenti in entrata» (48 00 3) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici (ad esempio, contributi delle amministrazioni centrali e locali, di individui e di associazioni).
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri contributi pensionistici» (48 00 4) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici versati a forme pensionistiche in regime di prestazione definita, dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi regolari, volontari e di altro tipo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita» (48 00 5) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici versati a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita, dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi regolari, volontari e di altro tipo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita» (48 00 6) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici versati a piani ibridi, dovuti nel corso dell'esercizio a titolo di contratti pensionistici, inclusi tutti i contributi regolari, volontari e di altro tipo.
Nota : I piani ibridi contengono elementi sia del regime di prestazione definita sia del regime di contribuzione definita.
Relazione con altre variabili
La variabile «Contributi pensionistici a piani ibridi» (48 00 7) è utilizzata per calcolare la variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
La variabile comprende i proventi da investimenti, le riprese di rettifiche di valore sugli investimenti, nonché i proventi da guadagni e perdite in conto capitale realizzati e non realizzati. Sono inclusi i canoni di locazione da ricevere, gli interessi attivi, i dividendi nonché i guadagni e le perdite in conto capitale realizzati e non realizzati.
Relazione con altre variabili
La variabile «Proventi da investimenti» (FP) (48 01 0) include la variabile «Guadagni e perdite in conto capitale» (48 01 1).
Definizione
La variabile comprende i proventi da guadagni e perdite in conto capitale realizzati e non realizzati iscritti nel conto profitti e perdite. I guadagni e le perdite in conto capitale discendono da variazioni tra la valutazione degli investimenti all'inizio dell'esercizio contabile (o al momento dell'acquisto, se questo interviene più tardi) e la loro valutazione alla fine dell'esercizio contabile (o al momento della vendita, se quest'ultima interviene prima).
Relazione con altre variabili
La variabile «Guadagni e perdite in conto capitale» (48 01 1) è utilizzata per calcolare la variabile «Proventi da investimenti (FP)» (48 01 0).
Definizione
Gli indennizzi da ricevere dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai rischi ceduti.
Definizione
La totalità dei redditi dei fondi pensione, ad eccezione dei contributi pensionistici e dei proventi da investimenti dei fondi pensione, quali ad esempio proventi da commissioni e altri redditi.
Definizione
La totalità delle spese a favore degli iscritti al regime pensionistico e delle persone a carico, i trasferimenti in uscita, ecc. Sono comprese altresì le spese che costituiscono un reddito connesso con rischi ceduti ad imprese di assicurazione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Spesa complessiva in materia di pensioni» (48 03 0) è calcolata come segue:
Erogazioni in forma di rendita (48 03 1)
Definizione
La totalità dei pagamenti di pensioni che hanno natura regolare (ad esempio, rendite).
Relazione con altre variabili
La variabile «Erogazioni in forma di rendita» (48 03 1) è utilizzata per calcolare la variabile «Spesa complessiva in materia di pensioni» (48 03 0).
Definizione
La totalità dei pagamenti di pensioni, sotto forma di importi forfettari.
Relazione con altre variabili
La variabile «Erogazioni in forma di capitale» (48 03 2) è utilizzata per calcolare la variabile «Spesa complessiva in materia di pensioni» (48 03 0).
Definizione
La totalità dei trasferimenti in uscita (in genere l'importo dei diritti pensionistici trasferiti ad altri fondi pensione o imprese di assicurazione quando un dipendente cambia lavoro e, di conseguenza, aderisce al fondo pensione o al regime assicurativo del suo nuovo datore di lavoro).
Relazione con altre variabili
La variabile «Trasferimenti in uscita» (48 03 3) è utilizzata per calcolare la variabile «Spesa complessiva in materia di pensioni» (48 03 0).
Definizione
La totalità delle variazioni delle riserve tecniche al netto della riassicurazione. Sono inclusi altresì i trasferimenti in entrata e in uscita tra fondi pensione delle riserve tecniche.
Definizione
La totalità dei premi assicurativi da pagare per tutti i rischi ceduti a imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Definizione
La totalità dei costi connessi con la raccolta dei contributi pensionistici, con la gestione del portafoglio, con la gestione dei pagamenti di pensioni nonché le provvigioni, le altre spese esterne in beni e servizi e i costi del personale.
Relazione con altre variabili
La variabile «Totale delle spese d'esercizio» (48 06 0) è calcolata come segue:
Costi del personale (13 31 0)
- Acquisti complessivi di beni e servizi (13 11 0).
Definizione
La totalità delle imposte dirette (ad esempio, sui proventi da investimenti, ecc.) pagate dal fondo pensione, non incluse nelle spese esterne in beni e servizi né nei costi del personale.
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici costituiti in riserve, a titolo di contratti pensionistici, nel corso dell'esercizio.
Definizione
La somma delle seguenti variabili: Terreni e fabbricati (FP) (48 11 0) + Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) (48 12 0) + Azioni ed altri titoli a reddito variabile (48 13 0) + Unità di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (48 14 0) + Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (48 15 0) + Quote in investimenti comuni (FP) (48 16 0) + Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove (48 17 0) + Altri investimenti (48 18 0).
Definizione
La totalità degli investimenti nelle imprese promotrici, quali azioni di tali imprese, obbligazioni emesse da imprese promotrici e crediti verso tali imprese, ecc. Le imprese promotrici sono rappresentate dai datori di lavoro che versano contributi al fondo pensione a beneficio dei loro dipendenti.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti complessivi nell'impresa promotrice» è una componente della variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Gli investimenti complessivi (= somma delle variabili: Terreni e fabbricati (FP) (48 11 0) + Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) (48 12 0) + Azioni ed altri titoli a reddito variabile (48 13 0) + Unità di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (48 14 0) + Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (48 15 0) + Quote in investimenti comuni (FP) (48 16 0) + Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove (48 17 0) + Altri investimenti (48 18 0)) ai valori di mercato.
Nota : La variabile «Investimenti complessivi ai valori di mercato» (48 10 4) va fornita soltanto nel caso in cui la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0) non sia valutata ai valori di mercato.
Definizione
La totalità dei terreni e dei fabbricati di proprietà del fondo pensione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Terreni e fabbricati (FP)» (48 11 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Le partecipazioni in imprese collegate, le obbligazioni emesse da imprese collegate e i crediti verso tali imprese, le partecipazioni e le obbligazioni emesse da imprese con cui il fondo pensione ha un legame di partecipazione e i crediti verso tali imprese. Sono esclusi gli investimenti di cui alla variabile 48 10 1.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)» (48 12 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Le azioni quotate e non quotate di qualunque tipo e gli altri titoli a reddito variabile, ad eccezione di quelli inclusi nelle variabili 48 12 0 e 48 14 0.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0) e corrisponde a:
Azioni quotate su un mercato regolamentato (48 13 1)
Definizione
La totalità delle azioni quotate in borsa.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni quotate su un mercato regolamentato» (48 13 1) è una componente della variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0).
Definizione
La totalità delle azioni quotate su mercati regolamentati specializzati in imprese innovative con forti potenzialità di crescita e PMI. Tali mercati, noti come mercati SMB (Small and Medium-Sized Business) o mercati paralleli, sono un luogo nel quale vengono scambiati in modo efficiente e in condizioni di concorrenzialità titoli quotati di piccole e medie imprese.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI» (48 13 2) è una componente della variabile «Azioni quotate su un mercato regolamentato» (48 13 1).
Definizione
La totalità delle azioni non quotate in borsa.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni non quotate pubblicamente» (48 13 3) è una componente della variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0).
Definizione
Tutti gli altri titoli a reddito variabile non figuranti in altre voci.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri titoli a reddito variabile» (48 13 4) è una componente della variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0).
Definizione
Le unità, di qualunque tipo, degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di cui alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio 11 . Sono inclusi altresì i fondi aperti e le imprese simili di investimento collettivo.
Relazione con altre variabili
La variabile «Unità di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari» (48 14 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici, esclusi quelli della variabile 48 12 0. Sono assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base a un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.
Relazione con altre variabili
La variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» (48 15 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0) e corrisponde a:
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni (48 15 1)
- Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (48 15 2)
Definizione
Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalle amministrazioni centrali e locali o da altre amministrazioni pubbliche.
Relazione con altre variabili
La variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni» (48 15 1) è utilizzata per calcolare la variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» (48 15 0).
Definizione
La totalità delle altre obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso (ad esempio, obbligazioni di società).
Relazione con altre variabili
La variabile «Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» (48 15 2) è utilizzata per calcolare la variabile «Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso» (48 15 0).
Definizione
Le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o a gestori indipendenti di fondi.
Relazione con altre variabili
La variabile «Quote in investimenti comuni (FP)» (48 16 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
I prestiti, di qualunque tipo, dei fondi pensione, garantiti o meno da un'ipoteca.
Relazione con altre variabili
La variabile «Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove (FP)» (48 17 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Tutti gli altri investimenti non inclusi negli investimenti precedenti, ad esempio depositi presso enti creditizi, disponibilità di cassa, altri investimenti a breve termine, prodotti finanziari derivati o altri investimenti.
Relazione con altre variabili
La variabile «Altri investimenti» (48 18 0) è utilizzata per calcolare la variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Tutte le altre attività non figuranti tra gli investimenti.
Definizione
Il patrimonio non destinato formalmente ai beneficiari di pensione, ad esempio capitale proprio, riserve o altri fondi equivalenti.
Definizione
Le riserve tecniche, al netto della riassicurazione, destinate ai beneficiari di pensione. Tali riserve tecniche sono in genere valutate in base ai principi attuariali.
Definizione
Tutte le altre passività non registrate nel patrimonio o nelle riserve tecniche nette.
Definizione
La totalità dei contributi pensionistici definiti nella variabile «Fatturato» (12 11 0), dovuti nel corso dell'esercizio finanziario, ossia tutti i contributi obbligatori, gli altri contributi regolari, i contributi supplementari volontari, gli altri contributi, ripartiti tra i seguenti paesi: paese d'origine, (altri) paesi dell'UE, altri paesi del SEE, Stati Uniti e Canada, Giappone e resto del mondo.
Nota : Il criterio di ripartizione del fatturato si basa sulla residenza della persona che versa i contributi.
Relazione con altre variabili
La variabile «Ripartizione geografica del fatturato» è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Fatturato» (12 11 0).
Definizione
Le azioni e gli altri titoli a reddito variabile definiti nella variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0), ripartiti per ubicazione. Vengono presi in considerazione i seguenti paesi: paese d'origine, (altri) paesi dell'UE, altri paesi del SEE, Stati Uniti e Canada, Giappone e resto del mondo.
Nota : L'ubicazione di un'azione corrisponde al paese in cui è costituita la società che ha emesso l'azione in questione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione» (48 62 0) è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Azioni ed altri titoli a reddito variabile» (48 13 0).
Definizione
Gli investimenti complessivi, quali sono definiti nella variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0), ripartiti per ubicazione. Vengono presi in considerazione i seguenti paesi: paese d'origine, (altri) paesi dell'UE, altri paesi del SEE, Stati Uniti e Canada, Giappone e resto del mondo.
Nota : L'ubicazione di terreni e fabbricati è definita dal luogo in cui tali attivi sono situati. Gli investimenti in fondi comuni di investimento sono ripartiti in base alle informazioni fornite da tali fondi. Gli investimenti in titoli a reddito fisso sono assegnati in base alla sede giuridica dell'emittente. L'ubicazione di un'azione corrisponde al paese in cui è costituita la società che ha emesso l'azione in questione.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione» (48 63 0) è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Gli investimenti complessivi, quali sono definiti nella variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0), ripartiti per valuta. È utilizzata la ripartizione seguente: euro, altre.
Relazione con altre variabili
La variabile «Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e non euro» (48 64 0) è un'ulteriore disaggregazione della variabile «Investimenti complessivi dei fondi pensione» (48 10 0).
Definizione
Il numero complessivo di iscritti ad un regime pensionistico — quale è definito nella variabile «Numero di forme pensionistiche» (11 61 0) — gestito da un fondo pensione. La variabile include il numero di iscritti attivi, il numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti, e il numero di pensionati. Va calcolato il numero di iscritti alla fine del periodo di riferimento.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti» (48 70 0) è calcolata come segue:
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita (48 70 1)
oppure
Numero di iscritti attivi (48 70 4)
-
Numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti (48 70 5)
-
Numero di pensionati (48 70 6).
Definizione
Il numero complessivo di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita. La variabile include il numero di iscritti attivi, il numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti, e il numero di pensionati.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita» (48 70 1) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Definizione
Il numero complessivo di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita. La variabile include il numero di iscritti attivi, il numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti, e il numero di pensionati.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita» (48 70 2) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Definizione
Il numero complessivo di iscritti a forme pensionistiche ibride. La variabile include il numero di iscritti attivi, il numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti, e il numero di pensionati.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti a forme pensionistiche ibride» (48 70 3) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Definizione
Il numero di iscritti che versano attivamente contributi al regime pensionistico.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti attivi» (48 70 4) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Definizione
Il numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti» (48 70 5) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
Definizione
Il numero di persone che beneficiano di prestazioni pensionistiche.
Relazione con altre variabili
La variabile «Numero di pensionati» (48 70 6) è utilizzata per calcolare la variabile «Numero di iscritti» (48 70 0).
1 GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1 .
2 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1 .
3 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17 .
4 GU L 311 del 14.11.1997, pag. 35 .
5 GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1 .
6 GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1 .
7 GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7 .
8 GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 .
9 GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1 .
10 GU L 24 del 27.1.2006, pag. 1 .
11 GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3 .
1. FORMATO DEI DATI
Per assicurare l'efficiente elaborazione dei dati e per poter fornire informazioni conformemente alle norme per gli scambi di dati specificate dalla Commissione (Eurostat) è indispensabile che la struttura dei record sia standardizzata.
I dati sono trasmessi sotto forma di un set di record che servono per la maggior parte a descrivere le caratteristiche del dato (paese, anno, attività economica, ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a note esplicative e a segnalatori utilizzati per aggiungere delucidazioni riguardo ai dati stessi e fornire all'utente informazioni supplementari in merito, ad esempio, a variazioni eccessive da un anno all'altro.
I dati riservati devono essere trasmessi riportandone il valore reale nel campo «valore» e associando al record un segnalatore per indicare la natura di dati riservati. La Commissione (Eurostat) fornirà maggiori informazioni in merito al corretto utilizzo dei segnalatori di riservatezza da parte dei fornitori di dati, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme in materia di segreto statistico in sede di diffusione degli aggregati della Comunità europea. Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle ripartizioni quali sono definiti nel regolamento della Commissione comprendente le serie di dati da trasmettere. I dati devono contenere inoltre tutti i segnalatori secondari di riservatezza conformemente alle norme sul segreto statistico vigenti a livello nazionale.
Per ogni serie di dati è fornito un file riportante la denominazione standard specificata dalla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) fornirà una documentazione dettagliata in merito a tali elenchi di codici e ulteriori indicazioni riguardo al formato di trasmissione.
Gli Stati membri curano la completezza di tutti i set di dati da fornire, compresi i record per tutti i dati previsti dal regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che non sono disponibili, ovvero che non vengono rilevati in tali paesi. Nel campo «valore» questi record sono contrassegnati con il codice «na». Gli Stati membri forniscono altresì set completi di dati in occasione della trasmissione di dati riveduti o corretti. I dati per le attività o i fenomeni che non esistono in uno Stato membro sono contrassegnati nei record con uno zero (codice «0» nel campo «valore»). Il codice «0» nel campo «valore» può anche essere utilizzato nel caso di attività esistenti, ma per le quali i dati sono esigui e, a causa dell'arrotondamento, risultano uguali a zero. I dati monetari sono espressi in migliaia di unità della valuta nazionale (euro per i paesi della zona euro). I paesi che entrano a far parte della zona euro forniscono dati monetari in euro per le statistiche strutturali sulle imprese relative all'anno della loro adesione.
I dati che non soddisfano le disposizioni in merito al formato tecnico di cui al presente regolamento sono considerati come non trasmessi.
2. IDENTIFICATORI DEL SET DI DATI
I seguenti identificatori del set di dati sono utilizzati per trasmettere le statistiche strutturali sulle imprese:
3. STRUTTURA DEI RECORD
Per ciascun record devono essere trasmessi tutti i campi, compresi quelli vuoti.
4. DESCRIZIONE DEI CAMPI
I codici inclusi nella descrizione dei campi possono essere soggetti a modifiche una volta che saranno disponibili gli elenchi di codici standard per la base di dati di riferimento. Le autorità preposte alla trasmissione dei dati riceveranno gli elenchi di codici modificati almeno due mesi prima del termine per la trasmissione dei dati. Gli elenchi di codici servono esclusivamente a determinare i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati e le eventuali modifiche non possono in alcun modo aumentare il livello di dettaglio richiesto dal regolamento della Commissione che definisce le serie di dati da trasmettere per le statistiche strutturali sulle imprese.
4.1. Serie
4.2. Unità territoriale
Questo codice corrisponde al paese per le serie nazionali o alla regione per le serie regionali (serie 1C, 2C, 3C, 3H, 4C, 6H) e si basa sul codice NUTS. Per le regioni, ai due caratteri per il paese sono aggiunti due caratteri per gli allegati I-IV e un carattere per l'allegato VI (gli Stati membri devono trasmettere dati regionali secondo la classificazione NUTS applicabile al momento in cui la trasmissione dei dati è richiesta dal regolamento (CE) n. 295/2008; le revisioni di dati relative all'anno di riferimento precedente devono utilizzare la classificazione NUTS applicabile al momento del termine giuridico della loro trasmissione).
4.3. Classi di ampiezza
Ogni classe di ampiezza corrisponde a un codice. La maggior parte delle serie comprende tutte le categorie di ampiezza: per i dati degli allegati I-IV va pertanto utilizzato il codice 30. Per gli altri allegati il campo può essere lasciato vuoto. Per le classi di ampiezza espresse in milioni di euro, i paesi che non appartengono alla zona euro utilizzano il tasso di conversione pubblicato da Eurostat per l'anno di riferimento nella tabella Tassi di cambio EUR/ECU — Dati annuali.
4.4. Attività economica
Questo campo è utilizzato per le voci della NACE.
a) NACE Rev. 2
Devono essere trasmessi dati per il livello di disaggregazione delle attività richiesto dal regolamento (CE) n. 295/2008, nonché per tutti i livelli di aggregazione superiori della NACE Rev. 2. L'elenco che segue serve esclusivamente a determinare i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati e non può in alcun modo aumentare il livello di dettaglio e/o gli aggregati speciali richiesti da tale regolamento.
b) NACE Rev.1.1
Per l'anno di riferimento 2008 alcuni dati per le statistiche annuali sulle imprese di cui agli allegati I-IV devono essere forniti secondo la NACE Rev. 1.1. Servendosi della classificazione NACE Rev. 1.1 devono essere forniti inoltre per gli anni di riferimento 2004-2007 i dati particolareggiati per la demografia delle imprese di cui alla sezione 9 dell'allegato IX. Devono essere trasmessi dati per il livello di disaggregazione delle attività richiesto dal regolamento (CE) n. 295/2008, nonché per tutti i livelli di aggregazione superiori della NACE Rev. 1.1.
4.5. Variabile
4.6. Valore dei dati
La natura dei dati va indicata con precisione, distinguendo tra:
— dati uguali a zero (codice «0»): valori reali pari a zero (fenomeno inesistente o valore arrotondato di un fenomeno esistente);
— dati non disponibili (codice «na»): dati non rilevati nello Stato membro. Solo in casi eccezionali è ammesso che i dati non siano disponibili (deroghe incluse nell'allegato IV del presente regolamento ed eventuale esenzione concessa dal regolamento (CE) n. 295/2008 agli Stati membri che rappresentano meno dell'1 % del totale comunitario (regola dell'1 %)).
4.7. Segnalatore di qualità
I dati riveduti sono i dati forniti una seconda volta (o più volte) per correggere i dati precedentemente trasmessi dai fornitori di dati. Questi forniscono set completi di dati per le serie nelle quali alcuni dati sono stati riveduti, spiegando i motivi di tali revisioni. Il segnalatore di dati provvisori va utilizzato per indicare che il dato trasmesso sarà probabilmente corretto. L'uso del segnalatore è limitato ad alcuni casi specifici. Eurostat eliminerà tale segnalatore al momento della trasmissione dei dati per l'anno di riferimento successivo, salvo che lo Stato membro non notifichi una revisione dei dati già pubblicati.
4.8. Riservatezza
Gli Stati membri sono invitati a segnalare chiaramente i dati riservati, servendosi dei segnalatori sottoelencati. Essi sono obbligati a indicare tutte le caselle di riservatezza secondaria, nonché i dati di riservatezza primaria ai livelli più elevati di aggregazione dell'attività o classe di ampiezza secondo le norme nazionali in materia di segreto statistico.
4.9. Unità di valore dei dati
I dati monetari sono espressi in migliaia di unità della valuta nazionale (euro per i paesi della zona euro) per gli allegati I-IV e VIII. Per gli allegati V, VI e VII i dati monetari devono essere espressi in milioni di unità della valuta nazionale (euro per i paesi della zona euro). I paesi che entrano a far parte della zona euro forniscono dati monetari in euro per le statistiche strutturali sulle imprese relative all'anno della loro adesione. I paesi che registrano valori molto modesti per gli allegati V, VI e VII sono autorizzati a fornire dati in migliaia di euro o in migliaia di unità della valuta nazionale.
In questo campo gli Stati membri specificano quali unità sono state utilizzate per i valori dei dati trasmessi.
4.10. Disaggregazione dei prodotti
Questo campo è utilizzato unicamente per gli allegati III, V, VI e VIII, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
Per informazioni dettagliate sulle disaggregazioni dei prodotti da fornire si rinvia all'allegato I del regolamento (CE) n. 295/2008 della Commissione concernente le serie di dati da trasmettere. L'elenco che segue serve esclusivamente a determinare i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati e non può in alcun modo aumentare il livello di dettaglio e/o le disaggregazioni dei prodotti richieste da tale regolamento.
4.11. Classi di fatturato
Le classi che seguono, espresse in milioni di euro, devono essere utilizzate unicamente per i dati dell'allegato III. Per gli altri allegati il campo rimane vuoto.
4.12. Ripartizione per settori ambientali
Questo campo deve essere utilizzato unicamente per l'allegato II, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.13. Ripartizione geografica
Questo campo è utilizzato unicamente per gli allegati V, VI e VII, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.14. Residenza dell'impresa madre
Questo campo è utilizzato unicamente per gli allegati V e VI, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.15. Status giuridico
Questo campo deve essere utilizzato unicamente per gli allegati V, VI e IX, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.16. Tipologia di impresa di assicurazione o di attività di assicurazione
Questo campo deve essere utilizzato unicamente per l'allegato V, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.17. Categoria
Questo campo è utilizzato unicamente per l'allegato VI, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.18. Ripartizione per valuta
Questo campo è utilizzato unicamente per l'allegato VII, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.19. Residenza del cliente
Questo campo è utilizzato unicamente per l'allegato VIII, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
4.20. Popolazione
Questo campo deve essere utilizzato solo per l'allegato IX, mentre rimane vuoto per gli altri allegati.
XX si riferisce alle ultime due cifre dell'anno base, ad esempio R08 corrisponde alla popolazione di creazioni reali di imprese nel 2008.
5. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
Gli Stati membri documentano dettagliatamente le revisioni dei dati e le modifiche metodologiche. Quando vengono trasmessi dati riveduti, il paese precisa se ciò comporta conseguenze in termini di riservatezza delle informazioni. Eurostat specifica il formato di trasmissione di tali informazioni.
1. Le seguenti serie di dati devono essere fornite per l'anno di riferimento 2008 utilizzando la NACE Rev.1.1. Serie 1Z Designazione della serie 1Z: Statistiche annuali sulle imprese secondo la NACE Rev. 1.1 Copertura delle attività economiche Sezioni H, I e K della NACE Rev. 1.1 Caratteristiche 11 11 0 Numero di imprese 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della previdenza sociale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 16 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti Disaggregazione delle attività NACE Rev. 1.1 SEZIONE H Alberghi e ristoranti 55.1 + 55.2 «Alberghi» + «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni» 55.3 + 55.4 + 55.5 «Ristoranti» + «Bar» + «Mense e fornitura di pasti preparati» SEZIONE I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 60.1 Trasporti ferroviari 60.2 Altri trasporti terrestri 60.21 + 60.22 + 60.23 «Altri trasporti terrestri» escluso il «Trasporto di merci su strada» 60.24 Trasporto di merci su strada 60.3 Trasporti mediante condotte 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 61.1 Trasporti marittimi e costieri 61.2 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) 62 Trasporti aerei 63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggi 63.1 + 63.2 + 63.4 «Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti» escluse le «Attività delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica» 63.3 Attività delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica 64 Poste e telecomunicazioni 64.1 Attività postali e di corriere 64.11 Attività delle poste nazionali 64.12 Attività dei corrieri espressi 64.2 Telecomunicazioni SEZIONE K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 70 Attività immobiliari 71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico 71.1 + 71.2 «Noleggio di autovetture» + «Noleggio di altri mezzi di trasporto» 71.3 Noleggio di altri macchinari e attrezzature 71.4 Noleggio di beni per uso personale e domestico 72 Informatica e attività connesse 73 Ricerca e sviluppo 74 Attività di servizi alle imprese 74.1 Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione 74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15 «Attività degli studi legali e notarili» + «Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale» + «Consulenza amministrativo-gestionale» + «Amministrazione di imprese» 74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione 74.2 + 74.3 «Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici» + «Collaudi ed analisi tecniche» 74.4 Pubblicità 74.5 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 74.6 Servizi di investigazione e vigilanza 74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione 74.8 Altre attività di servizi alle imprese Serie 2Z Designazione della serie 2Z: Statistiche annuali sulle imprese secondo la NACE Rev. 1.1 Copertura delle attività economiche Sezioni da C a E della NACE Rev. 1.1 Caratteristiche 11 11 0 Numero di imprese 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della previdenza sociale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 16 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti Disaggregazione delle attività Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 1.1 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 1.1 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 1.1 Sottosezioni e sezioni della NACE Rev. 1.1 Serie 3Z Designazione della serie 3Z: Statistiche annuali sulle imprese secondo la NACE Rev. 1.1 Copertura delle attività economiche Sezione G della NACE Rev. 1.1 Caratteristiche 11 11 0 Numero di imprese 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della previdenza sociale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 16 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti Disaggregazione delle attività Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 1.1 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 1.1 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 1.1 Sottosezioni e sezioni della NACE Rev.1.1 Serie 4Z Designazione della serie 4Z: Statistiche annuali sulle imprese secondo la NACE Rev. 1.1 Copertura delle attività economiche Sezione F della NACE Rev. 1.1 Caratteristiche 11 11 0 Numero di imprese 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 13 32 0 Retribuzioni 13 33 0 Costi della previdenza sociale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 16 11 0 Numero di persone occupate 16 13 0 Numero di dipendenti Disaggregazione delle attività Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 1.1 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 1.1 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 1.1 Sottosezioni e sezioni della NACE Rev. 1.1
2. I risultati definitivi secondo la NACE Rev.1.1 sono trasmessi entro 24 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
Sezione I — Deroghe con riguardo alle disposizioni dell'allegato I
DANIMARCA
GERMANIA
GRECIA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
MALTA
POLONIA
SVEZIA
REGNO UNITO
Sezione II — Deroghe con riguardo alle disposizioni dell'allegato II
BELGIO
BULGARIA
DANIMARCA
GERMANIA
GRECIA
FRANCIA
IRLANDA
LUSSEMBURGO
SLOVENIA
SLOVACCHIA
Sezione III — Deroghe con riguardo alle disposizioni dell'allegato III
GERMANIA
FRANCIA
MALTA
Sezione IV — Deroghe con riguardo alle disposizioni dell'allegato VIII
BELGIO
ESTONIA
FRANCIA
LUSSEMBURGO
MALTA
AUSTRIA
POLONIA
FINLANDIA
Sezione V — Deroghe con riguardo alle disposizioni dell'allegato IX
BELGIO
DANIMARCA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
CIPRO
LUSSEMBURGO
UNGHERIA
MALTA
ROMANIA
SLOVENIA