del 23 marzo 2009
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina e fludioxonil sono stati fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l'azossistrobina, nel contesto di una nuova autorizzazione, a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 2 , per l'uso di tale prodotto fitosanitario sulle rape, è stata presentata una domanda di modifica dei LMR vigenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda di LMR di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata da un richiedente di un paese terzo (Stati Uniti d'America) in cui l'uso autorizzato di tale prodotto fitosanitario dà luogo a residui che eccedono il livello massimo per le melagrane, fissato nell'allegato III di detto regolamento.
(2) Le due domande sono state valutate secondo quanto disposto dall'articolo 8 di detto regolamento; Portogallo e Danimarca hanno trasmesso alla Commissione relazioni di valutazione.
(3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha valutato la sicurezza dei LMR proposti tenendo conto delle informazioni contenute nelle domande e delle relazioni di valutazione e ha emesso pareri motivati, che [a norma dell'articolo 10 del regolamento] ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso pubblici 3 .
(4) Nei suoi pareri motivati l'autorità ha concluso che tutti requisiti relativi ai dati erano soddisfatti e che le due modifiche dei LMR richieste erano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né in caso di esposizione per tutta la vita a entrambe le sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenere le due sostanze, né in caso di esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo di rape e melagrane è stata dimostrata l'esistenza di un rischio di superamento dell'assunzione giornaliera accettabile o della dose di riferimento acuta.
(5) Sulla base del parere motivato dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche dei LMR richieste soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 .
2 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 .
3 Relazioni scientifiche EFSA (2008) 199 e 200, http://efsa.europa.eu
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
(1) L'allegato II è così modificato:
Le linee relative all' azossistrobina sono sostituite dalle seguenti:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
(2) L'allegato III è così modificato:
Le linee relative al fludioxonil sono sostituite dalle seguenti:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
1 Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
2 Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»