32009R0296•Regolamento (CE) n. 296/2009 della Commissione, dell' 8 aprile 2009 , recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi soggetti al regime di contingentamento, che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America (rifusione)
32009R0296Regulation29 apr 2009
dell'8 aprile 2009
recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi soggetti al regime di contingentamento, che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America
(rifusione)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 172, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi soggetti al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America 2 ha più volte subito modifiche sostanziali 3 . Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) La Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno convenuto, nell’ambito del GATT, di autorizzare l’importazione negli Stati Uniti di formaggi originari della Comunità, soggetti al regime di contingentamento, a decorrere dal 1 o gennaio 1980. Questo accordo è stato approvato con decisione 80/272/CEE del Consiglio 4 .
(3) Gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a prendere tutte le misure necessarie affinché il contingente sia gestito in modo tale da consentirne la massima utilizzazione. Alla luce dell’esperienza acquisita risulta opportuno rafforzare la cooperazione amministrativa con gli Stati Uniti d'America, onde garantire il pieno utilizzo dei contingenti di taluni formaggi originari della Comunità. A tal fine, i formaggi in questione dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Comunità.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ai fini dell'esportazione verso gli Stati Uniti d'America (compresi Portorico e le isole Hawai) dei formaggi «Formaggio svizzero o Emmental con formazione di buchi» che rientrano nelle sottovoci da 0406.90.44 a 0406.90.48 della Harmonised Tariff Schedule of the United States e sono soggetti al regime di contingentamento, l’autorità competente dello Stato membro di esportazione rilascia, a richiesta dell’esportatore, un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato I.
1. Il modulo del certificato di cui all’articolo 1 è redatto in lingua inglese ed è stampato su carta bianca di formato 210 × 296 mm. Ciascun certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'autorità emittente. Lo Stato membro di esportazione può esigere che i certificati rilasciati sul proprio territorio siano redatti, oltre che in inglese, anche nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.
2. Ciascun certificato è compilato in un originale e in almeno due copie, recanti lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono completati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere completati con inchiostro e in stampatello.
1. Il certificato e una delle copie sono rilasciati dall’autorità designata a tal fine dallo Stato membro di esportazione.
2. L'autorità emittente conserva una copia del certificato. L'originale e l'altra copia sono presentati all'ufficio doganale della Comunità presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione.
3. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 completa l'apposita casella dell'originale e restituisce quest'ultimo all'esportatore o al suo rappresentante. La copia è conservata dall'ufficio doganale.
Il certificato è valido soltanto se è debitamente vistato dall'ufficio doganale. Il certificato si applica al quantitativo di formaggio in esso indicato e deve essere presentato alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, un quantitativo superiore di non oltre il 5 % a quello indicato nel certificato è considerato corrispondente al quantitativo indicato.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per il controllo dell'origine, del tipo, della composizione e della qualità dei formaggi per i quali sono rilasciati i certificati.
Il regolamento (CEE) n. 2248/85 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 210 del 7.8.1985, pag. 9 .
3 Cfr. allegato II.
4 GU L 71 del 17.3.1980, pag. 129 .
COMUNITÀ EUROPEA
1. Esportatore CERTIFICATO PER L’ESPORTAZIONE DI FORMAGGIO SVIZZERO O EMMENTAL CON FORMAZIONE DI BUCHI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA N. ORIGINALE 2. Destinatario 3. Autorità emittente NOTE A. Il presente certificato deve essere compilato in un originale e in almeno due copie. B. La descrizione del formaggio deve comprendere il tipo, oltre all'eventuale marca o alla denominazione commerciale. C. L’originale e una copia devono essere presentati per certificazione all’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione. D. L’originale deve essere presentato alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America. 4. Marchi e numeri — Numero e natura dei colli — Descrizione del formaggio 5. Massa lorda (peso) in kg 6. Massa netta (peso) in kg 7. Numero(i) di fattura(e) 8. L’AUTORITÀ EMITTENTE certifica che il formaggio sopra descritto è stato prodotto nella Comunità con materie prime di origine comunitaria è di qualità sana, leale e mercantile. Luogo e data: (Firma) (timbro) 9. CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ Si autorizza l'esportazione verso gli Stati Uniti d’America del formaggio oggetto del presente certificato. Dichiarazione di esportazione: tipo: numero: data di accettazione: (Firma) (timbro)
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
| Regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione ( GU L 210 del 7.8.1985, pag. 9 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CEE) n. 2651/85 della Commissione ( GU L 251 del 20.9.1985, pag. 40 ) | |
| Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione ( GU L 28 dell’1.2.1988, pag. 1 ) | Solo l'articolo 29 |
| Regolamento (CE) n. 3450/93 della Commissione ( GU L 316 del 17.12.1993, pag. 4 ) | Solo l'articolo 2 |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CEE) n. 2248/85 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli 1-5 | Articoli 1-5 |
| — | Articolo 6 |
| Articolo 6 | Articolo 7 |
| Allegato I | — |
| Allegato II | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |
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