del 31 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario 1 , in particolare gli articoli 139 e 157,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, di seguito denominato «l’Ufficio», deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrarne il bilancio.
(2) L’Ufficio sta generando riserve di cassa sostanziose. È previsto un ulteriore aumento delle entrate dell’Ufficio e, di conseguenza, un avanzo di bilancio, derivante in particolare dal pagamento delle tasse di deposito della domanda e di registrazione per i marchi comunitari.
(3) Una riduzione delle tasse costituirebbe quindi una delle misure per garantire il pareggio di bilancio, agevolando l’accesso degli utenti al sistema del marchio comunitario.
(4) Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sugli utenti e sull’Ufficio, è quindi opportuno semplificare la struttura delle tasse fissando a zero l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario. Di conseguenza, verrà richiesto solo il pagamento della tassa di deposito della domanda e verranno notevolmente ridotti i tempi necessari per la registrazione, dato che non deve essere versata nessuna tassa per la registrazione di un marchio comunitario.
(5) Relativamente alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, dato che l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario è fissato a zero, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è fissato anch’esso a zero.
(6) La riduzione delle tasse deve garantire un giusto equilibrio fra i sistemi di marchio comunitario e i sistemi nazionali, tenendo conto del futuro sviluppo delle relazioni tra l’Ufficio e gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri, incluso il compenso per i servizi resi dagli uffici degli Stati membri.
(7) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario 3 dovranno pertanto essere modificati di conseguenza.
(8) È necessaria una disposizione transitoria al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo assicurare il massimo vantaggio per gli utenti e per l’Ufficio.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:
- alla regola 13 bis , paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Una domanda di marchio comunitario in relazione alla quale viene inviata una notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento) continua a essere soggetta al regolamento (CE) n. 2868/95 e al regolamento (CE) n. 2869/95 (nelle versioni in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal presente regolamento) entra in vigore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2009. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1 .
2 GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33 .
3 GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1 .