del 30 aprile 2009
che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 2 ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
(2) L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche 3 .
(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l’introduzione delle seguenti specie:
— Psittacus erithacus proveniente dalla Guinea equatoriale,
— Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi e Furcifer nicosiai provenienti dal Madagascar,
— Chamaeleo camerunensis proveniente dal Camerun,
— Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo e Phelsuma masohoala provenienti dal Madagascar.
(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:
— Lynx lynx proveniente dalla Repubblica moldova e dall’Ucraina,
— Lama guanicoe (ora noto come Lama glama guanicoe ) proveniente dall’Argentina,
— Hippopotamus amphibius proveniente dal Ruanda,
— Aratinga erythrogenys proveniente dal Perù,
— Dendrobates auratus e Dendrobates pumilio provenienti dal Nicaragua,
— Dendrobates tinctorius proveniente dal Suriname,
— Plerogyra simplex , Hydnophora rigida e Blastomussa wellsi provenienti dalle Figi,
— Plerogyra sinuosa , Acanthastrea spp. (eccetto Acanthastrea hemprichii ) e Cynarina lacrymalis provenienti da Tonga.
(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.
(6) È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.
(7) L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 811/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 .
2 GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1 .
3 GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17 .
Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa
Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa
1 Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.