Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009 , che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

32009R0359Regulation21 mag 2009

del 30 aprile 2009

che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 2 ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche 3 .

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l’introduzione delle seguenti specie:

Psittacus erithacus proveniente dalla Guinea equatoriale,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi e Furcifer nicosiai provenienti dal Madagascar,

Chamaeleo camerunensis proveniente dal Camerun,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo e Phelsuma masohoala provenienti dal Madagascar.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

Lynx lynx proveniente dalla Repubblica moldova e dall’Ucraina,

Lama guanicoe (ora noto come Lama glama guanicoe ) proveniente dall’Argentina,

Hippopotamus amphibius proveniente dal Ruanda,

Aratinga erythrogenys proveniente dal Perù,

Dendrobates auratus e Dendrobates pumilio provenienti dal Nicaragua,

Dendrobates tinctorius proveniente dal Suriname,

Plerogyra simplex , Hydnophora rigida e Blastomussa wellsi provenienti dalle Figi,

Plerogyra sinuosa , Acanthastrea spp. (eccetto Acanthastrea hemprichii ) e Cynarina lacrymalis provenienti da Tonga.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.

(6) È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.

(7) L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 811/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 .

2 GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1 .

3 GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17 .

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Falconidae
Falco cherrugSelvaticaTuttiArmenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistana

Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Zamiaceae
Zamiaceae spp.SelvaticaTuttiMadagascar, Mozambico, Vietnamb

1 Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.

Footnotes

  1. Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati. 2 3

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