del 6 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 1 , in particolare l’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 142, lettere c), d) e g),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha stabilito nuove norme relative al regime di pagamento unico, che si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2009. Di conseguenza, occorre adeguare le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 .
(2) Le definizioni stabilite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 devono riflettere l’ammissibilità allargata delle zone nell’ambito del regime di pagamento unico.
(3) Le disposizioni relative all’ammissibilità che figurano all’articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 795/2004 sono obsolete e vanno pertanto soppresse. Tuttavia, l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 include l’utilizzo degli ettari ammissibili per attività distinte da quelle agricole. Occorre stabilire una serie di criteri validi per tutti gli Stati membri.
(4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 mette fine all’obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione ed abolisce alcune limitazioni connesse ai diritti all’aiuto rilasciati dalla riserva nazionale, rendendo così obsolete le disposizioni in materia.
(5) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere chiarito per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 3 ed al regolamento (CE) n. 73/2009.
(6) Il regolamento (CE) n. 73/2009 non prevede più norme speciali relative alla procedura da applicare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Occorre pertanto adeguare le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 795/2004.
(7) Se il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 795/2004 vengono a termine dopo la data limite per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento unico nel corso del primo anno di applicazione, è opportuno prorogare la scadenza fissata per la presentazione della domanda di determinazione dei diritti all’aiuto in modo da lasciare agli agricoltori tempo sufficiente per presentare una domanda che rifletta la situazione effettiva dell’azienda.
(8) La restrizione regionale stabilita all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 795/2004 va adeguata all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
(9) Anche se le disposizioni relative al ritiro obbligatorio dalla produzione sono diventate obsolete, occorre mantenere nel 2009 le condizioni relative al ritiro volontario dalla produzione previsto all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(10) Allorché gli Stati membri decidono di applicare l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare la scadenza e il contenuto della relativa comunicazione alla Commissione.
(11) È necessario prevedere una serie di norme applicabili ai nuovi Stati membri che passano dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico. Queste norme devono coprire in particolare l’assegnazione iniziale di diritti all’aiuto e di diritti speciali nonché la notifica della decisione.
(12) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno diretto nell’ambito del regime di pagamento unico ai produttori di vino, in particolare mediante trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico. Occorre pertanto adottare le modalità di applicazione relative all’assegnazione dei diritti. Tali modalità di applicazione devono corrispondere a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 795/2004 per il settore degli ortofrutticoli.
(13) Per quanto riguarda gli agricoltori cui siano stati assegnati diritti all’aiuto o che abbiano acquisito o ricevuto diritti all’aiuto prima della data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all’aiuto fissata ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre ricalcolare il valore e il numero dei loro diritti all’aiuto. In questo calcolo non si deve tenere conto dei diritti all’aiuto soggetti a condizioni speciali.
(14) Gli Stati membri che applicano il modello regionale descritto all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono essere abilitati a fissare il numero di diritti all’aiuto per agricoltore derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino conformemente all’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
(15) Occorre prevedere la media regionale nell’ambito della fissazione dell’importo dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, parte B (regime di estirpazione), del regolamento (CE) n. 73/2009.
(16) L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 fissa la data a decorrere dalla quale può essere temporaneamente consentita la coltivazione di prodotti secondari nelle regioni in cui i cereali sono generalmente raccolti prima per ragioni climatiche, conformemente all’articolo 38, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta della Spagna, occorre fissare date diverse per le diverse regioni di questo Stato membro in modo da tenere conto delle diverse condizioni agronomiche e climatiche. Occorre anche aggiornare l’allegato per prendere in considerazione l’ammissibilità degli ortofrutticoli negli Stati membri che non optano per l’integrazione posticipata di tali prodotti.
(17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
(18) Le modifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.
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L’articolo 3 ter è soppresso.
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Il seguente articolo 3 quater è aggiunto al capitolo 1: «Articolo 3 quater Utilizzo essenzialmente agricolo Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l’attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola. Gli Stati membri fissano i criteri relativi all’attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio.»
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All’articolo 9, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.
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All’articolo 12, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «La fissazione definitiva dei diritti all’aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda di diritti entro i termini previsti all’articolo 21 bis , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»
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All’articolo 23 bis , il secondo comma è soppresso.
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All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale.»
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L’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Condizioni applicabili al ritiro volontario dalla produzione di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 1. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell’anno successivo, nonché le condizioni per l’autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza. 2. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l’ambiente sia protetto. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. 3. Nei casi di cui all’articolo 31, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare tutti i produttori interessati ad utilizzare i terreni messi a riposo a fini di alimentazione animale per l’anno della domanda unica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo per le quali è stata concessa l’autorizzazione non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, affinché non sia venduto alcun foraggio prodotto su tali superfici a riposo. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione e la relativa motivazione.»
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Gli articoli 33, 34, 39, 41 e 43 sono soppressi.
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All’articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri che applicano l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano, al più tardi il 7 giugno 2009, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare la descrizione delle condizioni di ammissibilità e i settori interessati, nonché le risorse finanziare stanziate.»
- L’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16 .
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 .
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 .
«ALLEGATO I Stato membro Data Danimarca 15 luglio Germania 15 luglio Spagna: Castilla-la-Mancha 1 o giugno Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana 1 o luglio Spagna: Andalucía 1 o settembre Spagna: Extremadura 15 settembre Spagna: Navarra 15 agosto Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon 1 o luglio Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (salvo i dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes 15 luglio Francia: dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée 15 ottobre Italia 11 giugno Austria 30 giugno»