32009R0403•Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009 , relativo all'autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0403Regulation4 giu 2009
del 14 maggio 2009
relativo all'autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda una nuova autorizzazione dell'aminoacido L-valina dotato di un grado di purezza non inferiore al 98 %, prodotto da Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
(4) Dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 30 gennaio 2008 2 e del 18 novembre 2008 3 risulta che l'aminoacido L-valina dotato di un grado di purezza non inferiore al 98 % non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è considerato una fonte di valina disponibile per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 .
2 The EFSA Journal (2008) 695, pagg. 1-21.
3 The EFSA Journal (2008) 872, pagg. 1-6.
| Categoria di additivi: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c3.7.1 | — | L-valina | Composizione dell'additivo: L-valina dotata di un grado di purezza non inferiore al 98 % (sulla materia secca), prodotta da Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 Caratterizzazione della sostanza attiva: L-valina (C 5 H 11 NO 2 ) Metodo di analisi: Metodo comunitario per la determinazione degli amminoacidi [regolamento (CE) n. 152/2009 1 ] | Tutte le specie | — | — | — | Va indicato il tenore di umidità | 3 giugno 2019 |
1 GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1 .
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