32009R0447•Regolamento (CE) n. 447/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32009R0447Regulation18 giu 2009
del 27 maggio 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Sciroppo di zucchero invertito composto di (% in peso): — zucchero (espresso come saccarosio) 66,5 — acqua 31 — glicol propilene 2,5 Il prodotto è utilizzato, fra l'altro, nell'industria del tabacco come sostanza umidificante ed è presentato sfuso. | 1702 90 95 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 1702 , 1702 90 e 1702 90 95 . L'aggiunta di glicol propilene nella quantità indicata non modifica il carattere del prodotto in misura tale da doverlo considerare un prodotto chimico della voce 3824 . Il prodotto ha le caratteristiche di uno sciroppo di zucchero della voce 1702 . |
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