32009R0498•Regolamento (CE) n. 498/2009 della Commissione, del 12 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione
32009R0498Regulation20 giu 2009
del 12 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione 2 il pagamento delle restituzioni alle esportazioni è subordinato al rispetto della legislazione comunitaria relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
(2) Secondo le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 gennaio 2008 nelle cause riunite C-37/06 e C-58/06 e del 13 marzo 2008 nella causa C-96/06, deve essere chiarito il collegamento esistente tra il regolamento (CE) n. 639/2003 e il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 3 .
(3) È necessario definire chiaramente le norme sul benessere degli animali contenute nel regolamento (CE) n. 1/2005, rivolte agli operatori e che comportano, in caso di una loro violazione, la perdita della restituzione relativa alla violazione accertata. In questo contesto, gli articoli 2 e 3 e gli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati che vi sono menzionati hanno il fine di precisare le disposizioni rivolte agli operatori aventi un legame diretto con l’obiettivo della protezione degli animali, mentre le altre disposizioni del regolamento concernono norme amministrative.
(4) L’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento (CE) n. 639/2003 dispongono che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria sul benessere degli animali. Quindi occorre affermare chiaramente che, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, una violazione di queste disposizioni sul benessere degli animali non comporta una riduzione, ma la perdita della restituzione all’esportazione, relativa al numero di animali per i quali non sono state rispettate le condizioni di benessere. Dalle suddette disposizioni e dalle disposizioni sul benessere degli animali di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dagli allegati che vi sono menzionati si ricava che la restituzione è persa per gli animali per i quali non sono state rispettate le regole sul benessere, indipendentemente dalle effettive condizioni fisiche degli animali.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 639/2003 è così modificato:
| 2) | a): gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; | a) | gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; | b) | gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; | c) | gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli 2 e 3 e da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; | ||||||
| b) | gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; | ||||||
| c) | gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli 2 e 3 e da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento». |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10 .
3 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1 .
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