32009R0563•Regolamento (CE) n. 563/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
32009R0563Regulation30 giu 2009
del 25 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio 1 il volume contingentale fissato in detto regolamento è espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 2 , non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella «Casella n. 41: Unità supplementari» della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(2) È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1 o luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
(3) Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d’ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingentale dovrebbe essere aumentato.
(4) È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d’ordine 09.2806.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
(6) Vista l’importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
(7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1 o luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:
| 2) | a): sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; | a) | sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; | b) | con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell’allegato II del presente regolamento. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; | ||||
| b) | con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell’allegato II del presente regolamento. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2009.
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009. Per il Consiglio Il presidente L. MIKO
1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 .
2 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
| Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Pellicola di butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante | 1.7-31.12 | 500 000 m 2 | 0 % |
| 09.2807 | ex 3913 90 00 | 86 | Ialuronato di sodio non sterile | 1.7-31.12 | 55 000 g | 0 % |
| 09.2815 | ex 6909 19 00 | 70 | Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm 2 della sezione trasversale | 1.7-31.12 | 190 000 unità | 0 % |
| Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu | 1.1-31.12 | 12 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile | 1.1-31.12 | 2 500 tonnellate | 0 % |
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